La Commissione della Comunita' economica europea, con decisione del 16 maggio 1989 (n. 89/346/CEE), ha approvato il piano presentato dall'Italia finalizzato alla eradicazione della peste suina classica dal proprio territorio. Il nuovo piano complementare di quatto anni, che ha avuto inizio il 1 marzo 1989, e deve essere realizzato entro il 1 marzo 1992, nel nostro Paese e' stato eseguito soltanto per quella parte che riguarda la prosecuzione della vaccinazione antipestosa nel 1989 e della sospensione della stessa nel 1990. Per la realizzazione integrale del programma di eradicazione, essendo stata sospesa la vaccinazione, occorre verificarne la attuazione mediante i controlli negli allevamenti di suini da riproduzione e da ingrasso. Pertanto questo Ministero, con ordinanza ministeriale 22 dicembre 1990 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ha disposto che con decorrenza dal gennaio 1991, in conformita' con il piano di eradicazione della peste suina classica, approvato dalla commissione CEE con propria decisione, devono essere attuati i controlli nei confronti della malattia negli allevamenti suini da riproduzione, da ingrasso e da macello, presenti sul territorio nazionale, ad eccezione di quelli della regione Sardegna. Nel primo biennio la situazione epizootologica della peste suina classica nei suini si e' mantenuta abbastanza favorevole in tutto il territorio nazionale continentale e nella Sicilia, fatta eccezione di qualche focolaio sporadico nei suini e nei cinghiali selvatici o allevati in alcune province della Toscana. Il controllo della infezione pestosa nel nostro Paese e' stato attuato facendo ricorso alla vaccinazione per oltre un ventennio con le note campagne di profilassi obbligatoria e con l'applicazione delle misure di polizia veterinaria contenute nel vigente regolamento e della normativa comunitaria che ha stabilito le misure di lotta contro detta malattia, interventi che hanno portato ad una drastica riduzione dei focolai pestosi. Raggiunto questo primo traguardo e' logico e conseguenziale mirare alla "totale eradicazione della malattia", intendendo con tale termine non solo la scomparsa di focolai attivi di infezione ma bensi' anche la eliminazione di tutti i suini apparentemente sani ma portatori del virus e dei soggetti comunque sierologicamente positivi. A tale riguardo, con direttiva del Consiglio della CEE dell'11 novembre 1980 (n. 80/1095/CEE) e successive modificazioni, sono state fissate le condizioni per rendere il territorio della Comunita' esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale. Con decisione del Consiglio CEE in data 11 novembre 1980 (n. 80/1096/CEE) e succes- sive modificazioni e' stato, inoltre, previsto il sostegno finanziario comunitario per l'attuazione del piano di eradicazione della malattia, occorrente per contribuire alle spese sostenute dai Paesi membri per il pagamento degli indennizzi agli allevatori per l'abbattimento e la distruzione dei suini infetti, per eventuali vaccinazioni di emergenza e per la esecuzione di esami sierologici. In relazione ai predetti provvedimenti comunitari, la Commissione CEE, con decisione del 15 maggio 1981 (n. 81/400/CEE), defini' lo "status" di alcuni Paesi membri nei confronti della peste suina classica. Dalle successive "decisioni" emanate dalla Commissione al riguardo, emerge che la Danimarca, l'Irlanda, il Regno Unito, il Lussemburgo, la Grecia e la Spagna sono Paesi "ufficialmente indenni da peste suina classica". In essi da almeno dodici mesi non si e' verificata la malattia e allo stesso tempo e' stato sospeso il trattamento immunizzante contro la malattia e il patrimonio suinicolo deve essere sierologicamente negativo. L'esistenza di questi requisiti zoosanitari consente di poter commercializzare i suini, le loro carni e prodotti derivati senza vincolo alcuno nell'ambito dell'intero territorio comunitario. Il Belgio, l'Olanda e la Francia, pur avendo avuto nel corso del 1990, rispettivamente, 113, 2 e 4 focolai di malattia, estinti senza far ricorso alla vaccinazione antipestosa di emergenza o di piano ma, bensi', con l'applicazione delle misure di polizia veterinaria, hanno acquisito la predetta qualifica avvalendosi di disposizioni comunitarie. In Portogallo non sono stati registrati focolai. Diversa, invece, la situazione esistente in Italia e nella Repubblica federale di Germania, Paesi in cui la peste suina classica ha continuato a manifestarsi. Tuttavia la RFT ha delle regioni "ufficialmente indenni" ed "indenni", mentre l'Italia ha 87 delle 95 province del territorio italiano riconosciute, con decisioni del Consiglio CEE, rispettivamente, del 14 dicembre 1988 (n. 89/20/CEE) e del 12 febbraio 1990 (n. 90/63/CEE), "indenni" da peste suina classica (mancano le province della Sardegna e quelle di Siena, Pisa, Grosseto e Livorno a causa della presenza della virosi). Cio' premesso, per poter fare acquisire al nostro Paese la qualifica di "ufficialmente indenne" e' indispensabile eseguire, nel corso del prossimo biennio, un'indagine siero-epidemiologica a livello nazionale per rilevare l'assenza di anticorpi pestosi nella popolazione suina italiana nonche' attivare, altresi', progressivamenteun sistema di sorveglianza che consenta di individuare la presenza di eventuali portatori di virus pestoso. Il meccanismo di svolgimento del piano di cui trattasi richiede interventi di differenti operatori, in modo diverso, (UU.SS.LL., regioni, Ministero, allevatori, ecc.) per cui e' auspicabile che le complesse azioni vengano programmate, secondo un prefissato ed articolato scadenziario che assicuri l'adempimento delle attivita' stesse in tempo utile e con regolarita', per il conseguimento di una finalita' che non potra' non avere positivi effetti complessivi. Considerato che gli istituti zooprofilattici sono, come e' noto, enti interregionali deve essere avvertita l'esigenza che il campionamento e l'invio dei campioni agli stessi istituti nell'arco di tempo interessato, avvenga in modo da evitare un flusso non coordinato specialmente nei casi di ripetizione degli esami. Ogni eventuale slittamento allo scadenzario programmato potrebbe produrre effetti a catena tali da pregiudicare l'obiettivo finale per cui le inosservanze comporterebbero la necessita' di un puntuale accertamento delle cause ostative e conseguente rimozione. Confidando, pertanto, nel senso di responsabilita' e nella fattiva collaborazione degli uffici preposti, peraltro costantemente assicurata, questo Ministero ritiene opportuno impartire le seguenti istruzioni organizzative ed operative ai fini di assicurare un uniforme comportamento delle amministrazioni interessate in applicazione della normativa nazionale e comunitaria in precedenza citata: 1) Determinazione della base territoriale del campionamento. Il Ministero della sanita', in collaborazione con le regioni e le unita' sanitarie locali ed in coerenza con il piano comunitario, deve coordinare l'indagine sierologica condotta dagli istituti zooprofilattici sperimentali con l'obiettivo di evidenziare l'eventuale presenza di anticorpi pestosi nel patrimonio suinicolo nazionale. Nell'esecuzione di questa indagine a campione rappresentativo si e' ritenuto opportuno preferire la base territoriale regionale, peraltro gia' indicata nel piano, in quanto piu' estesa e piu' rappresentativa sotto l'aspetto della tipologia di allevamento, delle strutture zootecniche, della epidemiologia del territorio oggetto di campionamento e del traffico commerciale dei suini, delle carni e dei prodotti. Come in precedenza indicato, il conseguimento della qualifica di "indenne" da parte di un numero di unita' territoriali, rappresenta un primo importante traguardo che deve essere di stimolo per effetuare un'azione sanitaria piu' incisiva e rivolta al raggiungimento del livello sanitario superiore di "ufficialmente indenne". Ora, essendo stata sospesa da oltre 12 mesi, in tutto il territorio nazionale esclusa la Sardegna, la vaccinazione antipestosa obbligatoria, si ritiene che la presenza di eventuali sieropositivita' residue di vaccinazione o di trasmissione di anticorpi materni si esaurira' nel corso dell'anno corrente. 2) Per un'efficace e razionale applicazione delle misure di profilassi e' imprescindibile disporre dei seguenti dati: esatta conoscenza dell'ubicazione di tutte le aziende suinicole della regione (comune, provincia, USL) nonche' del nome e dell'indirizzo dei proprietari; suddivisione degli allevamenti secondo le categorie (1) e le classi (numero capi) (2) stabilite dall'Istat (allevamenti da riproduzione, da ingrasso); esatta rappresentazione della mappa della movimentazione commerciale degli animali a seconda della provenienza (nazionale ed estera); individuazione dei sistemi di integrazione produttiva orizzontale (i rapporti tra aziende che effettuano lo stesso indirizzo di allevamento) e verticale (lo scambio di riproduttori a doppio flusso, fornitura di scrofette con il successivo ritiro di suinetti) degli allevamenti per esigenze zootecniche e mangimistiche e collegate all'industria agro-alimentare; censimento dei macelli con l'indicazione della relativa potenzialita' ed area di approvvigionamento (nazionale ed estera) di suini. 3) Popolazioni bersaglio del compionamento. L'obiettivo da raggiungere in questa seconda fase del programma e' quello di verificare il rispetto del divieto di vaccinazione antipestosa nelle diverse categorie zootecniche di suini e, nel contempo, di individuare ed eliminare eventuali soggetti siero- positivi o portatori sub-clinici del virus pestoso. Occorre, quindi, effettuare un campionamento sia sulla popolazione di riproduttori sia sulla popolazione di animali da ingrasso, rispettivamente, negli allevamenti e nei macelli. 4) Data di inizio dei controlli e determinazione del campione. La data di inizio indicata nel piano approvato dalla CEE e' il 1 gennaio 1991. 4.1. Per quanto riguarda il numero di campioni di sangue da prelevare ai suini da macello immediatamente prima dell'invio alla macellazione oppure presso il macello di destinazione, e' stato stabilito, nello stesso piano, che deve essere di almeno 300 campioni per ogni regione, prelevati da suini allevati nella regione stessa, con criteri tali da garantire la casualita' del campione. In pratica si tratta di operare prelievi di sangue sui suini destinati alla macellazione provenienti da 300 diversi allevamenti. Motivi di opportunita' consigliano di effettuare i prelievi negli animali allevati per l'ingrasso. 4.2. Saranno, inoltre, sottoposti a controlli sierologici gli allevamenti da riproduzione. Il controllo interessera' almeno 300 allevamenti scelti con il sistema della casualita' nella giurisdizione di ciascun istituto zooprofilattico sperimentale. In ogni allevamento saranno prelevati almeno cinque campioni da altrettanti suini di giovane eta' nati dopo il 1 gennaio 1990 e di eta' superiore ai cinque mesi. Ciascun istituto, quindi, esaminera' almeno 1.500 campioni di sangue di suini prelevati in allevamento. Gli istituti zooprofilattici di Padova e di Torino, poiche' a differenza degli altri hanno la competenza territoriale su piu' regioni e province autonome, e' necessario che adottino un correttivo che privilegi il campionamento delle regioni che hanno la maggiore concentrazione di suini. In relazione a quanto specificato ai punti 4.1 e 4.2, ogni regione dovra' prelevare complessivi 1.050 campioni di sangue di cui 300 al macello e 750 negli allevamenti, da far sottoporre agli esami di laboratorio, nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre quattro mesi dalla notifica della nota circolare, mentre i successivi campionamenti avranno cadenza semestrale. 4.3. La procedura per la scelta degli allevamenti di suini da riproduzione da campionare, in ambito regionale, sara' attuata in base alla consistenza degli allevamenti stessi utilizzando il censimento o l'anagrafe degli allevamenti. Il campione sara' suddiviso in aliquote (strati) corrispondenti ciascuna da una determinata classe di consistenza di allevamento di grandezza proporzionale al numero degli allevamenti presenti in quella classe. All'interno di ciascuna classe si estrae casualmente il numero di allevamenti corrispondente a quello strato ed in ciascun allevamento viene prelevato il sangue di cinque suini estratti casualmente. Le classi sono quelle previste dall'ISTAT: 1-2; 3-5; 6-9; 10-19; 20-49; 50-99; 100-499; 500 ed oltre. Saranno escluse le prime due classi in quanto esse non hanno valore epidemiologico al fine della diffusione della infezione nella popolazione dei riproduttori globalmente intesa. 4.4. Campionamento sugli animali da ingrasso. Per gli animali da ingrasso si puo' procedere in maniera analoga al campionamento degli animali da riproduzione con un campionamento a due stadi, il primo dei quali stratificato per grandezza del macello intesa come numero di capi macellati per anno ed il secondo randomizzato. Poiche' puo' verificarsi che il numero di macelli di grosse dimensioni sia inferiore al numero di animali da campionare in queste strutture, il campionamento a carico dei macelli potra' avvenire "con reimmissione", cioe' ciascun macello potra' essere estratto piu' volte. Ogni siero deve essere accompagnato da una scheda redatta in triplice copia di cui una resta presso il servizio veterinario della USL, l'altra va trasmessa alla regione e la terza deve seguire il campione di siero inviato all'istituto zooprofilattico secondo le modalita' che devono essere indicate dalla regione. La scheda deve contenere le informazioni riportate nell'allegato. Il prelievo per un totale di 8-10 ml di sangue deve essere eseguito utilizzando provette tipo Vacutainer sterili. Nel caso di animali vivi e' di rigore il cambio di ago per ogni prelievo. 4.5. La Commissione delle Comunita' europee, con decisione del 22 gennaio 1990 (n. 90/56/CEE) pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L39 del 13 febbraio 1990 ha stabilito che ogni Stato membro puo' chiedere il rimborso delle spese sostenute nel quadro della individuazione della peste suina classica, per designare aziende o regioni ufficialmente indenni da peste suina o per altre azioni. In questi casi il contributo comunitario, al massimo, ammonta ad 1 ECU per campione esaminato dal laboratorio. Poiche' questo Ministero intende usufruire del beneficio, e' necessario che gli enti interessati tengano a disposizione della Commissione, per un periodo di tre anni dalla realizzazione del programma, i documenti che comprovino l'esecuzione degli esami e che ne consentano il controllo da parte dell'Esecutivo comunatario. E' opportuno, quindi, che le USL, le regioni e gli istituti zooprofilattici istituiscano, rispettivamente, appositi registri in cui vengano riportati gli esami sierologici, le ricerche del virus pestoso e la diagnosi della malattia in relazione al piano di cui trattasi oppure le UU.SS.LL. e gli istituti zooprofilattici invieranno alle regioni un quadro riassuntivo mensile contenente le indicazioni sull'attivita' svolta. Al fine di presentare alla Commissione CEE la domanda di pagamento delle spese sostenute durante il 1991, i dati degli esami sopraspecificati devono essere inviati al Ministero dalle regioni anteriormente al 1 aprile dell'anno successivo. 4.6. I sieri opportunamente identificati dovranno essere consegnati quanto prima possibile alla locale sezione dell'istituto zooprofilattico che li fara' recapitare alla sede centrale del proprio istituto. L'esito dell'analisi dovra' essere comunicato per iscritto anche al Servizio veterinario regionale, che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge n. 833/78, provvedera' ad informare questo dicastero, segnalando anche casi di omissioni, irregolarita', inefficienze o disfunzioni. 4.7. I prelevamenti dei campioni di sangue devono essere eseguiti dai veterinari dipendenti dalle UU.SS.LL. 4.8. I sieri possono essere saggiati da parte degli istituti zooprofilattici sperimentali con il metodo ELYSA, come primo esame; in caso di positivita' il test deve essere confermato con le metodiche previste dal decreto ministeriale 14 settembre 1981. I sieri, comunque, devono essere esaminati con carattere di priorita' da parte dei predetti istituti. 5) Risultati di sieropositivita' e conseguenti provvedimenti. Si ricorda che il metodo di campionamento indicato e' altamente probativo per l'individuazione di suini sieropositivi (95% di probabilita' di identificare una percentuale di animali vaccinati uguale o superiore all'1%). Gli esiti positivi sierologici devono essere comunicati tempestivamente e simultaneamente, dagli istituti zooprofilattici alla USL competente, che oltre ad adottare subito le misure sanitarie del caso, provvedera' ad identificare l'azienda di provenienza dei sieri suini e, se possibile, i capi stessi, nonche' alla regione e al Ministero che, d'intesa, devono valutare l'opportunita' di un nuovo campionamento, i tempi, le eventuali altre misure sanitarie da applicare agli allevamenti interessati siano essi da riproduzione o ingrasso. Nell'allevamento sospetto dovranno essere ripetuti campionamenti piu' estesi e i suini sui quali sono effettuati i prelievi devono essere identificabili. Gli animali sieropositivi devono essere abbattuti e, dopo l'esame necroscopico e il prelevamento di campioni di organi necessari per tutti gli esami che devono tendere a chiarire la causa della positivita', distrutti. Nel caso in cui durante l'indagine epizoologica l'autorita' sanitaria competente venga a conoscenza che il proprietario o detentore, a qualunque titolo, di suini abbia contravvenuto al divieto di vaccinazione contro la peste suina classica, imposto dall'art. 17 del decreto ministeriale 14 settembre 1981 e successive modifiche richiamato da ultimo nella ordinanza ministeriale 22 dicembre 1990, e' tenuta ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, ferma restando l'applicazione delle misure di polizia veterinaria. Secondo le risposte fornite dalla Commissione CEE ad appositi quesiti, vertenti sulla possibilita' di impiego del metodo ELYSA e sui provvedimenti da adottare in caso di positivita', si precisa quanto segue: il metodo diagnostico ELYSA puo' essere utilizzato come sistema di primo "screening"; le positivita', per avere valore ufficiale, dovranno essere confermate con la prova di sieroneutralizzazione; in caso di riscontro di positivita' occorrera' svolgere un'accurata indagine nell'allevamento di origine per verificare se gli animali erano stati vaccinati nell'ambito di un piano di profilassi indiretta autorizzato. In questo caso gli animali possono essere commercializzati secondo le condizioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria (direttiva n. 64/432/CEE recepita con legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni). Tuttavia il riscontro di siero-positivita' in riproduttori adulti plurivaccinati dovra' essere valutato considerando la possibilita' della persistenza di titoli anticorpali residui. Qualora la reazione positiva sia riscontrata in un suino non vaccinato si applicheranno le disposizioni previste dalla direttiva n. 80/217/CEE (recepita con decreto ministeriale del 14 settembre 1981) e successive modificazioni. Le carni ottenute da suini sieropositivi perche' vaccinati nell'ambito di un piano di profilassi indiretta autorizzato, possono essere commercializzate secondo quanto previsto dalla direttiva n. 72/461/CEE (recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728) e successive modificazioni. Invece per le carni ottenute da suini sieropositivi e non vaccinati secondo un programma autorizzato valgono le disposizoni della gia' citata direttiva n. 80/217/CEE. Le SS.LL. sono pregate di voler comunicare le istruzioni contenute nella presente circolare alle unita' sanitarie locali al fine di avere un univoco comportamento nell'attuazione del programma di controllo, i cui esiti devono essere comunicati alla Comissione CEE. A tale riguardo si rappresenta la necessita' che da parte dei Servizi veterinari regionali degli assessorati competenti venga preordinata e svolta nello specifico settore una incisiva azione di indirizzo e di coordinamento ai fini della riuscita del piano di controllo. Si raccomanda, inoltre, che i servizi veterinari regionali e locali diano la massima divulgazione alla presente circolare presso gli enti, gli operatori economici, le associazioni e le organizzazioni a vocazione agricola generale per la capillare diffusione ed illustrazione presso i propri associati sottolineando la necessita' ed obbligatorieta' di realizzare il piano di eradicazione della malattia e di mantenere il territorio nazionale ufficialmente indenne da peste suina classica. Il raggiungimento di tale traguardo coincide con l'inizio del Mercato Unico fondato sulla completa liberalizzazione degli scambi intracomunitari di animali vivi, carni e prodotti a base di carne anche delle specie suina. Percio' non si puo' non ricordare che se il nostro Paese non riuscira' ad adeguarsi alle direttive CEE, il territorio nazionale non potra' essere dichiarato "ufficialmente indenne"; l'Italia, allora, non potra' piu' esportare in altri Paesi della Comunita' (e nei Paesi terzi), i quali, forti della qualifica di indennita' da peste suina classica, si sentirebbero autorizzati a rifiutare i nostri prodotti, con pesanti conseguenze per la suinicoltura italiana e la sua industria di trasformazione, che, con le esportazioni, in prevalenza, di carni suine preparate e stagionate ha permesso un attivo di 350 miliardi di lire alla bilancia commerciale italiana (fonte ISTAT 1989). Si confida nella collaborazione degli allevatori del settore suinicolo per la riuscita del monitoraggio e si resta in attesa di ricevere da parte delle SS.LL. cortese assicurazione circa gli adempimenti richiesti. Il Ministro: DE LORENZO -------------------------------------------------------- (1) a) Suini di peso inferiore a 20 kg (lattonzoli). b) Suini di peso compreso tra 20 e 50 kg (suini). c) Suini di peso superiore a 50 kg, di cui: C1) suini allevati per l'ingrasso; C2) scrofe da riproduzione; C3) verri da riproduzione. (2) 1-2; 3-5; 6-9; 10-19; 20-49; 50-99; 100-499; 500 ed oltre.