La Commissione della Comunita' economica europea, con decisione del
16  maggio  1989  (n.  89/346/CEE),  ha approvato il piano presentato
dall'Italia  finalizzato alla eradicazione della peste suina classica
dal  proprio territorio. Il nuovo piano complementare di quatto anni,
che  ha avuto inizio il 1› marzo 1989, e deve essere realizzato entro
il  1›  marzo  1992,  nel nostro Paese e' stato eseguito soltanto per
quella   parte   che  riguarda  la  prosecuzione  della  vaccinazione
antipestosa nel 1989 e della sospensione della stessa nel 1990.
  Per  la  realizzazione  integrale  del  programma  di eradicazione,
essendo   stata  sospesa  la  vaccinazione,  occorre  verificarne  la
attuazione  mediante  i  controlli  negli  allevamenti  di  suini  da
riproduzione e da ingrasso.
  Pertanto  questo  Ministero, con ordinanza ministeriale 22 dicembre
1990   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  ha  disposto  che  con
decorrenza   dal  gennaio  1991,  in  conformita'  con  il  piano  di
eradicazione  della peste suina classica, approvato dalla commissione
CEE  con  propria  decisione,  devono  essere attuati i controlli nei
confronti  della malattia negli allevamenti suini da riproduzione, da
ingrasso   e  da  macello,  presenti  sul  territorio  nazionale,  ad
eccezione di quelli della regione Sardegna.
  Nel  primo  biennio  la situazione epizootologica della peste suina
classica  nei suini si e' mantenuta abbastanza favorevole in tutto il
territorio nazionale continentale e nella Sicilia, fatta eccezione di
qualche  focolaio  sporadico  nei  suini  e nei cinghiali selvatici o
allevati in alcune province della Toscana.
  Il  controllo  della  infezione  pestosa  nel nostro Paese e' stato
attuato  facendo ricorso alla vaccinazione per oltre un ventennio con
le  note  campagne  di  profilassi  obbligatoria e con l'applicazione
delle misure di polizia veterinaria contenute nel vigente regolamento
e  della  normativa  comunitaria  che ha stabilito le misure di lotta
contro  detta  malattia, interventi che hanno portato ad una drastica
riduzione dei focolai pestosi.
  Raggiunto  questo primo traguardo e' logico e conseguenziale mirare
alla  "totale  eradicazione  della  malattia",  intendendo  con  tale
termine  non  solo  la  scomparsa  di  focolai attivi di infezione ma
bensi'  anche la eliminazione di tutti i suini apparentemente sani ma
portatori   del   virus  e  dei  soggetti  comunque  sierologicamente
positivi.
  A  tale  riguardo,  con  direttiva  del Consiglio della CEE dell'11
novembre 1980 (n. 80/1095/CEE) e successive modificazioni, sono state
fissate  le  condizioni  per  rendere  il  territorio della Comunita'
esente  dalla  peste  suina classica e mantenerlo tale. Con decisione
del Consiglio CEE in data 11 novembre 1980 (n. 80/1096/CEE) e succes-
sive   modificazioni   e'   stato,   inoltre,  previsto  il  sostegno
finanziario  comunitario  per  l'attuazione del piano di eradicazione
della  malattia,  occorrente per contribuire alle spese sostenute dai
Paesi  membri  per  il pagamento degli indennizzi agli allevatori per
l'abbattimento  e  la  distruzione  dei  suini infetti, per eventuali
vaccinazioni di emergenza e per la esecuzione di esami sierologici.
  In  relazione  ai predetti provvedimenti comunitari, la Commissione
CEE,  con  decisione  del  15 maggio 1981 (n. 81/400/CEE), defini' lo
"status"  di  alcuni  Paesi  membri  nei  confronti della peste suina
classica.
  Dalle successive "decisioni" emanate dalla Commissione al riguardo,
emerge  che  la Danimarca, l'Irlanda, il Regno Unito, il Lussemburgo,
la  Grecia  e  la  Spagna  sono Paesi "ufficialmente indenni da peste
suina  classica".  In essi da almeno dodici mesi non si e' verificata
la  malattia  e  allo  stesso  tempo  e' stato sospeso il trattamento
immunizzante contro la malattia e il patrimonio suinicolo deve essere
sierologicamente    negativo.   L'esistenza   di   questi   requisiti
zoosanitari consente di poter commercializzare i suini, le loro carni
e  prodotti  derivati  senza  vincolo  alcuno nell'ambito dell'intero
territorio comunitario.
  Il  Belgio,  l'Olanda  e la Francia, pur avendo avuto nel corso del
1990,  rispettivamente, 113, 2 e 4 focolai di malattia, estinti senza
far ricorso alla vaccinazione antipestosa di emergenza o di piano ma,
bensi', con l'applicazione delle misure di polizia veterinaria, hanno
acquisito   la   predetta   qualifica   avvalendosi  di  disposizioni
comunitarie. In Portogallo non sono stati registrati focolai.
  Diversa,   invece,  la  situazione  esistente  in  Italia  e  nella
Repubblica federale di Germania, Paesi in cui la peste suina classica
ha  continuato  a  manifestarsi.  Tuttavia  la  RFT  ha delle regioni
"ufficialmente  indenni" ed "indenni", mentre l'Italia ha 87 delle 95
province  del  territorio  italiano  riconosciute,  con decisioni del
Consiglio CEE, rispettivamente, del 14 dicembre 1988 (n. 89/20/CEE) e
del  12  febbraio  1990  (n.  90/63/CEE),  "indenni"  da  peste suina
classica (mancano le province della Sardegna e quelle di Siena, Pisa,
Grosseto e Livorno a causa della presenza della virosi).
  Cio'  premesso,  per  poter  fare  acquisire  al  nostro  Paese  la
qualifica  di "ufficialmente indenne" e' indispensabile eseguire, nel
corso   del  prossimo  biennio,  un'indagine  siero-epidemiologica  a
livello  nazionale  per rilevare l'assenza di anticorpi pestosi nella
popolazione    suina    italiana    nonche'    attivare,    altresi',
progressivamenteun   sistema   di   sorveglianza   che   consenta  di
individuare la presenza di eventuali portatori di virus pestoso.
  Il  meccanismo  di  svolgimento  del piano di cui trattasi richiede
interventi  di  differenti  operatori,  in  modo diverso, (UU.SS.LL.,
regioni,  Ministero,  allevatori, ecc.) per cui e' auspicabile che le
complesse  azioni  vengano  programmate,  secondo  un  prefissato  ed
articolato  scadenziario  che  assicuri l'adempimento delle attivita'
stesse  in tempo utile e con regolarita', per il conseguimento di una
finalita' che non potra' non avere positivi effetti complessivi.
  Considerato  che  gli  istituti zooprofilattici sono, come e' noto,
enti   interregionali   deve   essere  avvertita  l'esigenza  che  il
campionamento  e  l'invio dei campioni agli stessi istituti nell'arco
di  tempo  interessato,  avvenga  in  modo  da  evitare un flusso non
coordinato  specialmente  nei  casi  di ripetizione degli esami. Ogni
eventuale  slittamento allo scadenzario programmato potrebbe produrre
effetti  a  catena tali da pregiudicare l'obiettivo finale per cui le
inosservanze   comporterebbero   la   necessita'   di   un   puntuale
accertamento delle cause ostative e conseguente rimozione.
  Confidando,  pertanto, nel senso di responsabilita' e nella fattiva
collaborazione   degli   uffici   preposti,   peraltro  costantemente
assicurata,  questo Ministero ritiene opportuno impartire le seguenti
istruzioni  organizzative  ed  operative  ai  fini  di  assicurare un
uniforme   comportamento   delle   amministrazioni   interessate   in
applicazione  della  normativa  nazionale e comunitaria in precedenza
citata:
1) Determinazione della base territoriale del campionamento.
  Il  Ministero  della sanita', in collaborazione con le regioni e le
unita' sanitarie locali ed in coerenza con il piano comunitario, deve
coordinare    l'indagine    sierologica   condotta   dagli   istituti
zooprofilattici   sperimentali   con   l'obiettivo   di   evidenziare
l'eventuale  presenza  di  anticorpi pestosi nel patrimonio suinicolo
nazionale.
  Nell'esecuzione di questa indagine a campione rappresentativo si e'
ritenuto opportuno preferire la base territoriale regionale, peraltro
gia' indicata nel piano, in quanto piu' estesa e piu' rappresentativa
sotto  l'aspetto  della  tipologia  di  allevamento,  delle strutture
zootecniche,   della   epidemiologia   del   territorio   oggetto  di
campionamento e del traffico commerciale dei suini, delle carni e dei
prodotti.
  Come  in  precedenza  indicato, il conseguimento della qualifica di
"indenne"  da  parte di un numero di unita' territoriali, rappresenta
un  primo  importante  traguardo  che  deve  essere  di  stimolo  per
effetuare   un'azione   sanitaria   piu'   incisiva   e   rivolta  al
raggiungimento  del  livello  sanitario  superiore  di "ufficialmente
indenne".
  Ora, essendo stata sospesa da oltre 12 mesi, in tutto il territorio
nazionale   esclusa   la   Sardegna,   la   vaccinazione  antipestosa
obbligatoria,    si    ritiene   che   la   presenza   di   eventuali
sieropositivita'   residue  di  vaccinazione  o  di  trasmissione  di
anticorpi materni si esaurira' nel corso dell'anno corrente.
2)   Per   un'efficace  e  razionale  applicazione  delle  misure  di
profilassi e' imprescindibile disporre dei seguenti dati:
   esatta  conoscenza  dell'ubicazione  di tutte le aziende suinicole
della   regione   (comune,   provincia,   USL)  nonche'  del  nome  e
dell'indirizzo dei proprietari;
   suddivisione  degli  allevamenti  secondo  le  categorie  (1) e le
classi   (numero  capi)  (2)  stabilite  dall'Istat  (allevamenti  da
riproduzione, da ingrasso);
   esatta   rappresentazione   della   mappa   della   movimentazione
commerciale  degli  animali a seconda della provenienza (nazionale ed
estera);
   individuazione  dei sistemi di integrazione produttiva orizzontale
(i  rapporti  tra  aziende  che  effettuano  lo  stesso  indirizzo di
allevamento) e verticale (lo scambio di riproduttori a doppio flusso,
fornitura  di  scrofette  con il successivo ritiro di suinetti) degli
allevamenti  per  esigenze  zootecniche  e  mangimistiche e collegate
all'industria agro-alimentare;
   censimento   dei   macelli   con   l'indicazione   della  relativa
potenzialita'  ed area di approvvigionamento (nazionale ed estera) di
suini.
3) Popolazioni bersaglio del compionamento.
  L'obiettivo  da raggiungere in questa seconda fase del programma e'
quello   di  verificare  il  rispetto  del  divieto  di  vaccinazione
antipestosa  nelle  diverse  categorie  zootecniche  di  suini e, nel
contempo,  di  individuare  ed  eliminare  eventuali  soggetti siero-
positivi  o portatori sub-clinici del virus pestoso. Occorre, quindi,
effettuare un campionamento sia sulla popolazione di riproduttori sia
sulla  popolazione  di  animali  da  ingrasso, rispettivamente, negli
allevamenti e nei macelli.
4) Data di inizio dei controlli e determinazione del campione.
  La  data  di inizio indicata nel piano approvato dalla CEE e' il 1›
gennaio 1991.
  4.1.  Per  quanto  riguarda  il  numero  di  campioni  di sangue da
prelevare  ai  suini  da macello immediatamente prima dell'invio alla
macellazione  oppure  presso  il  macello  di  destinazione, e' stato
stabilito, nello stesso piano, che deve essere di almeno 300 campioni
per  ogni  regione, prelevati da suini allevati nella regione stessa,
con  criteri tali da garantire la casualita' del campione. In pratica
si  tratta  di  operare  prelievi  di sangue sui suini destinati alla
macellazione  provenienti  da  300  diversi  allevamenti.  Motivi  di
opportunita'  consigliano  di  effettuare  i  prelievi  negli animali
allevati per l'ingrasso.
  4.2.  Saranno,  inoltre,  sottoposti  a  controlli  sierologici gli
allevamenti  da  riproduzione.  Il  controllo interessera' almeno 300
allevamenti   scelti   con   il   sistema   della   casualita'  nella
giurisdizione  di  ciascun  istituto zooprofilattico sperimentale. In
ogni   allevamento   saranno  prelevati  almeno  cinque  campioni  da
altrettanti  suini  di giovane eta' nati dopo il 1› gennaio 1990 e di
eta' superiore ai cinque mesi.
  Ciascun  istituto,  quindi,  esaminera'  almeno  1.500  campioni di
sangue di suini prelevati in allevamento.
  Gli  istituti  zooprofilattici  di  Padova  e  di Torino, poiche' a
differenza  degli  altri  hanno  la  competenza  territoriale su piu'
regioni e province autonome, e' necessario che adottino un correttivo
che  privilegi  il  campionamento delle regioni che hanno la maggiore
concentrazione di suini.
  In  relazione a quanto specificato ai punti 4.1 e 4.2, ogni regione
dovra'  prelevare  complessivi 1.050 campioni di sangue di cui 300 al
macello  e  750  negli  allevamenti,  da far sottoporre agli esami di
laboratorio,  nel  piu'  breve  tempo  possibile e comunque non oltre
quattro mesi dalla notifica della nota circolare, mentre i successivi
campionamenti avranno cadenza semestrale.
  4.3.  La  procedura  per  la  scelta  degli allevamenti di suini da
riproduzione  da  campionare,  in  ambito regionale, sara' attuata in
base   alla  consistenza  degli  allevamenti  stessi  utilizzando  il
censimento o l'anagrafe degli allevamenti.
  Il  campione  sara'  suddiviso  in aliquote (strati) corrispondenti
ciascuna  da  una determinata classe di consistenza di allevamento di
grandezza  proporzionale  al  numero  degli  allevamenti  presenti in
quella classe.
  All'interno  di  ciascuna classe si estrae casualmente il numero di
allevamenti  corrispondente a quello strato ed in ciascun allevamento
viene prelevato il sangue di cinque suini estratti casualmente.
  Le  classi  sono  quelle previste dall'ISTAT: 1-2; 3-5; 6-9; 10-19;
20-49; 50-99; 100-499; 500 ed oltre.
  Saranno escluse le prime due classi in quanto esse non hanno valore
epidemiologico   al  fine  della  diffusione  della  infezione  nella
popolazione dei riproduttori globalmente intesa.
  4.4. Campionamento sugli animali da ingrasso.
  Per gli animali da ingrasso si puo' procedere in maniera analoga al
campionamento  degli  animali  da riproduzione con un campionamento a
due  stadi, il primo dei quali stratificato per grandezza del macello
intesa  come  numero  di  capi  macellati  per  anno  ed  il  secondo
randomizzato.  Poiche'  puo'  verificarsi che il numero di macelli di
grosse dimensioni sia inferiore al numero di animali da campionare in
queste  strutture,  il  campionamento  a  carico  dei  macelli potra'
avvenire  "con  reimmissione",  cioe'  ciascun  macello potra' essere
estratto piu' volte.
  Ogni  siero  deve  essere  accompagnato  da  una  scheda redatta in
triplice  copia di cui una resta presso il servizio veterinario della
USL,  l'altra  va  trasmessa  alla regione e la terza deve seguire il
campione  di  siero  inviato  all'istituto zooprofilattico secondo le
modalita' che devono essere indicate dalla regione.
  La scheda deve contenere le informazioni riportate nell'allegato.
  Il prelievo per un totale di 8-10 ml di sangue deve essere eseguito
utilizzando  provette  tipo  Vacutainer  sterili. Nel caso di animali
vivi e' di rigore il cambio di ago per ogni prelievo.
  4.5.  La  Commissione delle Comunita' europee, con decisione del 22
gennaio 1990 (n. 90/56/CEE) pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE
n.  L39  del 13 febbraio 1990 ha stabilito che ogni Stato membro puo'
chiedere   il   rimborso  delle  spese  sostenute  nel  quadro  della
individuazione  della  peste  suina classica, per designare aziende o
regioni  ufficialmente  indenni da peste suina o per altre azioni. In
questi  casi  il contributo comunitario, al massimo, ammonta ad 1 ECU
per campione esaminato dal laboratorio.
  Poiche'  questo  Ministero  intende  usufruire  del  beneficio,  e'
necessario  che  gli  enti  interessati  tengano a disposizione della
Commissione,  per  un  periodo  di  tre  anni dalla realizzazione del
programma,  i documenti che comprovino l'esecuzione degli esami e che
ne consentano il controllo da parte dell'Esecutivo comunatario.
  E'  opportuno,  quindi,  che  le  USL,  le  regioni  e gli istituti
zooprofilattici  istituiscano,  rispettivamente, appositi registri in
cui  vengano  riportati  gli esami sierologici, le ricerche del virus
pestoso  e  la  diagnosi  della malattia in relazione al piano di cui
trattasi   oppure   le   UU.SS.LL.  e  gli  istituti  zooprofilattici
invieranno  alle  regioni un quadro riassuntivo mensile contenente le
indicazioni sull'attivita' svolta.
  Al  fine di presentare alla Commissione CEE la domanda di pagamento
delle   spese   sostenute   durante  il  1991,  i  dati  degli  esami
sopraspecificati  devono  essere  inviati  al Ministero dalle regioni
anteriormente al 1› aprile dell'anno successivo.
  4.6. I sieri opportunamente identificati dovranno essere consegnati
quanto    prima   possibile   alla   locale   sezione   dell'istituto
zooprofilattico  che  li  fara'  recapitare  alla  sede  centrale del
proprio  istituto.  L'esito dell'analisi dovra' essere comunicato per
iscritto  anche  al  Servizio  veterinario  regionale,  che  ai sensi
dell'ultimo  comma  dell'art. 5 della legge n. 833/78, provvedera' ad
informare  questo  dicastero,  segnalando  anche  casi  di omissioni,
irregolarita', inefficienze o disfunzioni.
  4.7.  I  prelevamenti dei campioni di sangue devono essere eseguiti
dai veterinari dipendenti dalle UU.SS.LL.
  4.8.  I  sieri  possono  essere  saggiati  da  parte degli istituti
zooprofilattici  sperimentali  con il metodo ELYSA, come primo esame;
in  caso  di  positivita'  il  test  deve  essere  confermato  con le
metodiche  previste  dal  decreto  ministeriale  14 settembre 1981. I
sieri,  comunque,  devono essere esaminati con carattere di priorita'
da parte dei predetti istituti.
5) Risultati di sieropositivita' e conseguenti provvedimenti.
  Si  ricorda  che  il  metodo di campionamento indicato e' altamente
probativo   per  l'individuazione  di  suini  sieropositivi  (95%  di
probabilita'  di  identificare  una  percentuale di animali vaccinati
uguale o superiore all'1%).
  Gli   esiti   positivi   sierologici   devono   essere   comunicati
tempestivamente  e  simultaneamente,  dagli  istituti zooprofilattici
alla USL competente, che oltre ad adottare subito le misure sanitarie
del  caso,  provvedera'  ad identificare l'azienda di provenienza dei
sieri suini e, se possibile, i capi stessi, nonche' alla regione e al
Ministero  che,  d'intesa, devono valutare l'opportunita' di un nuovo
campionamento,  i  tempi,  le  eventuali  altre  misure  sanitarie da
applicare  agli  allevamenti interessati siano essi da riproduzione o
ingrasso.   Nell'allevamento   sospetto   dovranno   essere  ripetuti
campionamenti  piu'  estesi  e  i  suini  sui quali sono effettuati i
prelievi devono essere identificabili.
  Gli  animali  sieropositivi devono essere abbattuti e, dopo l'esame
necroscopico  e  il  prelevamento di campioni di organi necessari per
tutti  gli  esami  che  devono  tendere  a  chiarire  la  causa della
positivita', distrutti.
  Nel   caso  in  cui  durante  l'indagine  epizoologica  l'autorita'
sanitaria  competente  venga  a  conoscenza  che  il  proprietario  o
detentore,  a  qualunque  titolo,  di  suini  abbia  contravvenuto al
divieto  di  vaccinazione  contro  la  peste  suina classica, imposto
dall'art.  17 del decreto ministeriale 14 settembre 1981 e successive
modifiche  richiamato  da  ultimo  nella  ordinanza  ministeriale  22
dicembre  1990,  e'  tenuta  ad  applicare le sanzioni previste dalla
normativa  vigente  in  materia,  ferma restando l'applicazione delle
misure di polizia veterinaria.
  Secondo  le  risposte  fornite  dalla  Commissione  CEE ad appositi
quesiti,  vertenti  sulla  possibilita' di impiego del metodo ELYSA e
sui  provvedimenti  da  adottare  in  caso di positivita', si precisa
quanto segue:
   il metodo diagnostico ELYSA puo' essere utilizzato come sistema di
primo  "screening";  le  positivita',  per  avere  valore  ufficiale,
dovranno essere confermate con la prova di sieroneutralizzazione;
   in   caso   di   riscontro   di  positivita'  occorrera'  svolgere
un'accurata  indagine  nell'allevamento  di origine per verificare se
gli  animali  erano  stati  vaccinati  nell'ambito  di  un  piano  di
profilassi  indiretta autorizzato. In questo caso gli animali possono
essere   commercializzati   secondo   le  condizioni  previste  dalla
normativa  nazionale  e comunitaria (direttiva n. 64/432/CEE recepita
con  legge  30  aprile  1976,  n.  397,  e successive modificazioni).
Tuttavia  il  riscontro  di  siero-positivita' in riproduttori adulti
plurivaccinati  dovra'  essere  valutato considerando la possibilita'
della persistenza di titoli anticorpali residui.
  Qualora  la  reazione  positiva  sia  riscontrata  in  un suino non
vaccinato  si  applicheranno le disposizioni previste dalla direttiva
n.  80/217/CEE  (recepita  con  decreto ministeriale del 14 settembre
1981) e successive modificazioni.
  Le   carni   ottenute  da  suini  sieropositivi  perche'  vaccinati
nell'ambito  di un piano di profilassi indiretta autorizzato, possono
essere  commercializzate  secondo  quanto previsto dalla direttiva n.
72/461/CEE  (recepita  con decreto del Presidente della Repubblica 21
luglio 1982, n. 728) e successive modificazioni.
  Invece per le carni ottenute da suini sieropositivi e non vaccinati
secondo  un  programma  autorizzato valgono le disposizoni della gia'
citata direttiva n. 80/217/CEE.
  Le  SS.LL. sono pregate di voler comunicare le istruzioni contenute
nella  presente  circolare  alle  unita'  sanitarie locali al fine di
avere  un  univoco  comportamento  nell'attuazione  del  programma di
controllo, i cui esiti devono essere comunicati alla Comissione CEE.
  A  tale  riguardo  si  rappresenta  la  necessita' che da parte dei
Servizi  veterinari  regionali  degli  assessorati  competenti  venga
preordinata  e  svolta nello specifico settore una incisiva azione di
indirizzo  e  di  coordinamento  ai  fini della riuscita del piano di
controllo.
  Si raccomanda, inoltre, che i servizi veterinari regionali e locali
diano  la  massima  divulgazione  alla  presente circolare presso gli
enti,  gli operatori economici, le associazioni e le organizzazioni a
vocazione   agricola   generale   per   la  capillare  diffusione  ed
illustrazione  presso  i propri associati sottolineando la necessita'
ed  obbligatorieta'  di  realizzare  il  piano  di eradicazione della
malattia e di mantenere il territorio nazionale ufficialmente indenne
da peste suina classica.
  Il  raggiungimento  di  tale  traguardo  coincide  con l'inizio del
Mercato  Unico  fondato  sulla completa liberalizzazione degli scambi
intracomunitari  di  animali  vivi,  carni e prodotti a base di carne
anche delle specie suina. Percio' non si puo' non ricordare che se il
nostro  Paese  non  riuscira'  ad  adeguarsi  alle  direttive CEE, il
territorio  nazionale  non  potra'  essere  dichiarato "ufficialmente
indenne";  l'Italia, allora, non potra' piu' esportare in altri Paesi
della  Comunita'  (e nei Paesi terzi), i quali, forti della qualifica
di  indennita' da peste suina classica, si sentirebbero autorizzati a
rifiutare   i   nostri  prodotti,  con  pesanti  conseguenze  per  la
suinicoltura  italiana e la sua industria di trasformazione, che, con
le esportazioni, in prevalenza, di carni suine preparate e stagionate
ha  permesso  un  attivo  di  350  miliardi  di  lire  alla  bilancia
commerciale italiana (fonte ISTAT 1989).
  Si  confida  nella  collaborazione  degli  allevatori  del  settore
suinicolo  per  la  riuscita del monitoraggio e si resta in attesa di
ricevere  da  parte  delle  SS.LL.  cortese  assicurazione  circa gli
adempimenti richiesti.
                                              Il Ministro: DE LORENZO
      --------------------------------------------------------
   (1) a) Suini di peso inferiore a 20 kg (lattonzoli).
       b) Suini di peso compreso tra 20 e 50 kg (suini).
       c) Suini di peso superiore a 50 kg, di cui:
         C1) suini allevati per l'ingrasso;
         C2) scrofe da riproduzione;
         C3) verri da riproduzione.
   (2) 1-2; 3-5; 6-9; 10-19; 20-49; 50-99; 100-499; 500 ed oltre.