Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Berici" riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 4 febbraio 1974), propone la modifica del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Disciplinare di produzione della D.O.C. "Colli Berici" Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Colli Berici" e' riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. - La denominazione "Colli Berici" da indicarsi in etichetta, e' riservata ai seguenti tipi di vini: Garganega; Tocai Bianco; Sauvignon; Pinot Bianco; Merlot; Tocai Rosso; Cabernet; Chardonnay, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni. Nella preparazione dei vini "Colli Berici": Garganega, possono concorrere le uve del vitigno Trebbiano di Soave (Trebbiano nostrano) presente nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale delle viti esistenti; Tocai Bianco, possono concorrere le uve del vitigno Garganega, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale delle viti esistenti; Sauvignon, possono concorrere le uve del vitigno Garganega, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale delle viti esistenti; Pinot Bianco, possono concorrere le uve del vitigno Pinot Grigio, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale delle viti esistenti; Tocai Rosso, possono concorrere le uve del vitigno Garganega, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale delle viti esistenti; Cabernet, possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve di vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon; Chardonnay, possono concorrere le uve del vitigno Pinot Bianco, presenti fino ad un massimo del 15% del totale delle viti esistenti. La denominazione di origine controllata "Colli Berici" puo' essere utilizzata per definire il vino spumante ottenuto dall'uvaggio di cui appresso derivante dalle uve prodotte in vigneti iscritti agli albi per i relativi vini: "Garganega", in misura non inferiore al 50%; "Pinot Bianco", "Pinot Grigio", "Chardonnay", "Sauvignon" congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 50%. La spumantizzazione deve avvenire mediante fermentazione naturale nel rispetto della normativa sulla preparazione dei vini spumanti e dentro il territorio della regione Veneto. Art. 3. - Le uve destinate alla produzione dei vini "Colli Berici" devono essere prodotte nella zona che comprende tutto il territorio dei seguenti comuni: Albettone, Alonte, Altavilla, Arcugnano, Barbarano Vicentino, Brendola, Castegnero, Grancona, Mossano, Nanto, Orgiano, S. Germano dei Berici, Sovizzo, Villaga, Zovencedo ed in parte nel territorio dei comuni di: Asigliano, Campiglia dei Berici, Creazzo, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Sarego, Sossano, Vicenza. Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione all'albo prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti ubicati in terreni di piano o fondovalle che siano di natura torbosa o silicea od eccessivamente freschi. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve o del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovra' superare per i vini: Tocai Bianco, Sauvignon, Pinot Bianco, Tocai Rosso e Cabernet i 120 q.li; Merlot i 130 q.li; Garganega i 140 q.li; Chardonnay i 140 q.li. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore: al 70% per i vini Garganega, Tocai Bianco, Merlot, Sauvignon, Pinot Bianco, Chardonnay, Tocai Rosso e Cabernet. La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli Berici" inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Il limite di cui sopra potra' essere rettificato da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base all'art. 11 del regolamento comunitario n. 338 del consiglio del 5 febbraio 1979. Art. 5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente nella zona di produzione delimitata e nei comuni confinanti con la zona medesima anche se appartenenti ad altra provincia. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini: Tocai Bianco, Sauvignon, Merlot, Pinot Bianco, Tocai Rosso, Cabernet e Chardonnay un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di 10,5 gradi; al vino Garganega un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di 10 gradi. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Art. 6. - I vini a denominazione di origine "Colli Berici" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Garganega: colore: giallo paglierino dorato chiaro; odore: leggermente vinoso con delicato profumo caratteristico; sapore: asciutto, delicatamente amarognolo, di medio corpo, giusta acidita', armonico; titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. Tocai Bianco: colore: giallo paglierino; odore: delicatamente vinoso; sapore: asciutto, armonico, fresco, di corpo; titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. Sauvignon: colore: giallo paglierino; odore: delicato, profumo caratteristico della varieta'; sapore: asciutto, armonico, fresco di corpo; titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. Pinot Bianco: colore: bianco paglierino chiaro; odore: delicatamente intenso caratteristico della varieta'; sapore: armonico, pieno, vellutato; titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. Chardonnay: colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore: delicato caratteristico, fine gradevole; sapore: secco, armonico, liscio, caratteristico; titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. Merlot: colore: rosso rubino; odore: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico; sapore: morbido, armonico, di corpo pieno; titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Tocai Rosso: colore: rosso rubino, non molto intenso; odore: vinoso, intenso, caratteristico della varieta'; sapore: gradevole, un po' amarognolo, armonico giustamente tannico; titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Cabernet: colore: rosso rubino carico tendente all'arancione con l'invecchiamento; odore: gradevolmente intenso, caratteristico della varieta'; sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico; titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. "Colli Berici" Spumante: colore: paglierino, piu' o meno chiaro, brillante, con spuma persistente; odore: gradevole e fruttato; sapore: secco, fresco, fine ed armonico; Titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11; acidita' totale minima: 5,5%; estratto secco minimo: 14%; zuccheri residui massimo: 15 gr.. Le uve destinate alla produzione dei "Colli Berici" spumante possono partire da un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di 9,5 gradi. E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati, per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. - Il vino "Colli Berici" Cabernet, derivante da uve aventi un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di 11,5, se invecchiato per almeno tre anni a partire dal 1 gennaio successivo all'annata di produzione delle uve, puo' portare la qualificazione aggiuntiva "riserva". Art. 8. - E' vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "ex- tra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' - comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 - e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui vini cosi' qualificati sono ottenuti. Art. 9. - Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Colli Berici" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, e' punito a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.