IL PRESIDENTE Visto l'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che ha disciplinato la composizione e i compiti del consiglio di presidenza della Corte dei conti; Visto, in particolare, il secondo comma, lettera e), del predetto articolo; Visto il parere reso dal Consiglio di Stato il 17 aprile 1991 a riguardo di questioni interpretative concernenti la ripartizione dei seggi tra le diverse qualifiche e il possesso dei requisiti di eleggibilita' in relazione alla convocazione dei comizi elettorali; Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dal menzionato parere del Consiglio di Stato; Considerato, pertanto, che occorre procedere all'elezione di un presidente di sezione, di sette consiglieri, di un primo referendario e di un referendario, in relazione all'effettiva consistenza numerica dei magistrati delle diverse qualifiche, quale risulta dal ruolo alla data del 1 gennaio 1991; Visto l'art. 8 della legge 27 aprile 1982, n. 186, richiamato dall'art. 10, comma 10, della menzionata legge n. 117/88, relativo alle cause di ineleggibilita'; Considerato che fanno parte dell'unico collegio elettorale tutti i magistrati in servizio alla data fissata per le elezioni, con la sola esclusione di quelli ai quali sono state inflitte le sanzioni disciplinari previste dall'art. 8 della menzionata legge n. 186/82; Decreta: E' convocato per i giorni 12 luglio 1991, dalle ore 9 alle ore 21 e 13 luglio 1991, dalle ore 9 alle ore 14, in Roma, viale Mazzini, 107, nell'aula delle sezioni riunite, il collegio per l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di presidenza. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 giugno 1991 Il Presidente: CARBONE