IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista la legge 28 febbraio 1990, n. 39, concernente la "Conversione
in legge, con modificazioni, del decretolegge 30  dicembre  1989,  n.
416,  recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso
e soggiorno di cittadini extracomunitari e  di  regolarizzazione  dei
cittadini  extracomunitari  ed  apolidi  gia' presenti nel territorio
dello Stato. Disposizioni in materia di asilo";
  Visto, in particolare, l'art. 9, comma 4, della predetta legge,  il
quale  prevede  l'utilizzo  di  cittadini stranieri extracomunitari e
l'utilizzo di stranieri per  l'esercizio  dei  profili  professionali
infermieristici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale mediante
contratti  biennali  di  diritto privato che possono essere stipulati
dalle unita' sanitarie locali e case di cura private convenzionate  e
che,  inoltre,  tale  utilizzo  debba  effettuarsi  in conformita' di
disposizioni stabilite con decreto del  Ministro  della  sanita',  di
concerto  con  il  Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale nel quale sono fissati:  i  contingenti  per
regioni  in  misura  proporzionale  rispetto alle carenze di organico
esistenti, i criteri di valutazione dei titoli e  di  verifica  delle
professionalita'  per l'effettivo esercizio della professione ai fini
dell'accesso ai contratti suddetti nonche' le modalita' retributive e
previdenziali;
  Visto, altresi', l'art. 2, comma 3, della stessa legge;
  Viste le indicazioni relative alle carenze  di  organico  esistenti
per  l'anno  1991  fornite dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il Consiglio di Stato;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Contingenti per regioni
  1. I contingenti per  regioni  e  province  autonome  di  operatori
appartenenti  ai  profili  professionali  infermieristici che possono
accedere al rapporto di lavoro  regolato  dal  contratto  di  diritto
privato  di  durata biennale di cui all'art.  9, comma 4, della legge
28 febbraio 1990, n. 39, sono stati determinati rispetto alle carenze
di organico esistenti, per l'anno 1991,  secondo  i  dati  risultanti
dall'allegata tabella.
  2.  Con  successivo,  analogo  provvedimento  saranno determinati i
contingenti relativi a carenze di organico accertate  successivamente
all'emanazione del presente decreto.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
 
          Note alle premesse:
             -   Il  comma  4  dell'art.  9  del  D.L.  n.  416/1989,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n.  39/1990,  e'
          cosi'  formulato: "4. E' consentito l'utilizzo di cittadini
          stranieri  per  l'esercizio   dei   profili   professionali
          infermieristici    nell'ambito   del   Servizio   sanitario
          nazionale; a tal fine possono essere stipulati dalle unita'
          sanitarie  locali  e  da  enti  e  case  di  cura   private
          convenzionate  contratti  biennali  rinnovabili  di diritto
          privato. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto
          con il Ministro del tesoro e con il Ministro del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale  sono  fissati i contingenti per
          regioni in misura proporzionale rispetto  alle  carenze  di
          organico  esistenti,  i criteri di valutazione dei titoli e
          di  verifica   della   professionalita'   per   l'effettivo
          esercizio   della   professione  ai  fini  dell'accesso  ai
          contratti di cui al presente  comma  nonche'  le  modalita'
          retributive e previdenziali".
             -  Il  comma  3  dell'art.  2 del sopracitato decreto e'
          cosi' formulato: "3. Con decreti adottati di  concerto  dai
          Ministri  degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  del   lavoro   e   della
          previdenza   sociale,   sentiti   i   Ministri  di  settore
          eventualmente  interessati,  il  CNEL,  le   organizzazioni
          sindacali  maggiormente rappresentative sul piano nazionale
          e la conferenza Stato-regioni, vengono definite entro il 30
          ottobre di  ogni  anno  la  programmazione  dei  flussi  di
          ingresso  in  Italia  per ragioni di lavoro degli stranieri
          extracomunitari e  del  loro  inserimento  socio-culturale,
          nonche' le sue modalita', sperimentando l'individuazione di
          criteri  omogenei anche in sede comunitaria. Con gli stessi
          decreti  viene  altresi'  definito   il   programma   degli
          interventi   sociali   ed   economici   atti   a   favorire
          l'inserimento   socio-culturale   degli    stranieri,    il
          mantenimento  dell'identita'  culturale  ed il diritto allo
          studio e alla casa".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  testo  del  comma  4 dell'art. 9 del D.L. n.
          416/1989, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  n.
          39/1990, si veda nelle note alle premesse.