IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 28 febbraio 1990, n. 39, concernente la "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo"; Visto, in particolare, l'art. 9, comma 4, della predetta legge, il quale prevede l'utilizzo di cittadini stranieri extracomunitari e l'utilizzo di stranieri per l'esercizio dei profili professionali infermieristici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale mediante contratti biennali di diritto privato che possono essere stipulati dalle unita' sanitarie locali e case di cura private convenzionate e che, inoltre, tale utilizzo debba effettuarsi in conformita' di disposizioni stabilite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel quale sono fissati: i contingenti per regioni in misura proporzionale rispetto alle carenze di organico esistenti, i criteri di valutazione dei titoli e di verifica delle professionalita' per l'effettivo esercizio della professione ai fini dell'accesso ai contratti suddetti nonche' le modalita' retributive e previdenziali; Visto, altresi', l'art. 2, comma 3, della stessa legge; Viste le indicazioni relative alle carenze di organico esistenti per l'anno 1991 fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il Consiglio di Stato; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Contingenti per regioni 1. I contingenti per regioni e province autonome di operatori appartenenti ai profili professionali infermieristici che possono accedere al rapporto di lavoro regolato dal contratto di diritto privato di durata biennale di cui all'art. 9, comma 4, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono stati determinati rispetto alle carenze di organico esistenti, per l'anno 1991, secondo i dati risultanti dall'allegata tabella. 2. Con successivo, analogo provvedimento saranno determinati i contingenti relativi a carenze di organico accertate successivamente all'emanazione del presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Note alle premesse: - Il comma 4 dell'art. 9 del D.L. n. 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/1990, e' cosi' formulato: "4. E' consentito l'utilizzo di cittadini stranieri per l'esercizio dei profili professionali infermieristici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; a tal fine possono essere stipulati dalle unita' sanitarie locali e da enti e case di cura private convenzionate contratti biennali rinnovabili di diritto privato. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono fissati i contingenti per regioni in misura proporzionale rispetto alle carenze di organico esistenti, i criteri di valutazione dei titoli e di verifica della professionalita' per l'effettivo esercizio della professione ai fini dell'accesso ai contratti di cui al presente comma nonche' le modalita' retributive e previdenziali". - Il comma 3 dell'art. 2 del sopracitato decreto e' cosi' formulato: "3. Con decreti adottati di concerto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri di settore eventualmente interessati, il CNEL, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la conferenza Stato-regioni, vengono definite entro il 30 ottobre di ogni anno la programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari e del loro inserimento socio-culturale, nonche' le sue modalita', sperimentando l'individuazione di criteri omogenei anche in sede comunitaria. Con gli stessi decreti viene altresi' definito il programma degli interventi sociali ed economici atti a favorire l'inserimento socio-culturale degli stranieri, il mantenimento dell'identita' culturale ed il diritto allo studio e alla casa". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 4 dell'art. 9 del D.L. n. 416/1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 39/1990, si veda nelle note alle premesse.