IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto il proprio decreto, in data 13 luglio 1988, con il quale veniva dichiarata la sussistenza della condizione di reciprocita' fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, e negata l'autorizzazione alla prosecuzione della procedura esecutiva promossa da Franca Bernardo con atto di precetto notificato l'8 giugno 1988 all'ambasciata in Italia della Repubblica dello Sri Lanka, a seguito di sentenza del pretore di Roma in data 22 dicembre 1987, passata in giudicato; Considerato che con istanza del 5 febbraio 1991 Franca Bernardo ha chiesto che venga riesaminata la vicenda e concessa la chiesta autorizzazione a procedere ad atti esecutivi nei confronti della Repubblica dello Sri Lanka per il medesimo titolo precedentemente fatto valere; Ritenuto che dalle informazioni nuovamente raccolte per il tramite del Ministero degli affari esteri (vedi la nota del 12 aprile 1991) risulta ancora che nello Sri Lanka sulla base dell'ordinamento e della prassi non e' possibile procedere in via esecutiva sui beni appartenenti a Stati stranieri senza l'autorizzazione del Governo lo- cale; che tale situazione, sia pure in mancanza di specifica menzione delle disposizioni di legge, realizza in ogni caso, con riguardo alla prassi vigente, una condizione di rilevanza analoga a quella esistente in Italia per la sequestralita' e la sottoposizione, in genere, a misure cautelari od esecutive di beni di Stati esteri, pure assoggettate alla previa autorizzazione dell'amministrazione; che, dunque, nei rapporti fra lo Stato italiano e lo Stato dello Sri Lanka, permane la condizione di reciprocita' prevista dalle norme sopra citate; Rilevato che permane altresi' la inopportunita' di autorizzare la istante a promuovere una procedura esecutiva nei confronti dello Stato dello Sri Lanka, in quanto una tale azione non potrebbe non avere riflesso negativo sulle relazioni politiche fra i due Paesi, secondo il parere espresso dal Ministero degli affari esteri, da ultimo con nota del 29 aprile 1991; Atteso che non assumono rilevanza, in ordine al chiesto provvedimento di autorizzazione, le osservazioni svolte dalla istante circa la natura di titolo passato in cosa giudicata della sentenza da lei fatta valere, poiche' la normativa in vigore attiene alla opportunita', da valutare in sede politica con apprezzamento discrezionale, di dare esecuzione a detto titolo; Decreta: Dichiara la sussistenza della condizione di reciprocita' fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka; non autorizza Franca Bernardo a promuovere azione esecutiva sui beni di questa per il titolo menzionato in motivazione. Roma, 7 giugno 1991 Il Ministro: MARTELLI