IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142; Vista l'ordinanza n. 2074/FPC del 12 gennaio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991, con la quale sono stati riconosciuti al personale civile e militare dello Stato, della regione siciliana, delle amministrazioni provinciali di Siracusa, Catania e Ragusa e dei comuni interessati dal sisma, impegnato nelle operazioni di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, compensi per prestazioni straordinarie di lavoro nella misura massima corrispondente a centocinquanta ore mensili, con una media pro-capite di centoventi ore mensili per il periodo dal 13 dicembre 1990 al 15 gennaio 1991 e nella misura massima corrispondente a cento ore mensili, con una me- dia pro-capite di ottanta ore mensili per il periodo dal 16 gennaio al 28 febbraio 1991; Vista l'ordinanza n. 2104/FPC del 14 marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 1991, con la quale e' stato prorogato al 15 marzo 1991 il termine per la corresponsione dei compensi per prestazioni straordinarie di lavoro previsti dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2074/FPC del 12 gennaio 1991; Vista l'ordinanza n. 2131/FPC del 29 aprile 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1991, con la quale e' stato prorogato al 30 aprile 1991 il termine per la corresponsione dei compensi per prestazioni straordinarie di lavoro previsti dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2104/FPC del 14 marzo 1991, limitatamente ad un contingente di venti unita' della prefettura di Siracusa e nella misura massima corrispondente a ottanta ore mensili, con una media pro-capite di sessanta ore mensili; Vista la nota n. 1462/Uff. Comm. in data 25 maggio 1991, con la quale il commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale ha richiesto di prorogare fino al 30 giugno 1991, limitatamente ad un contingente di dodici unita' in servizio presso la prefettura di Siracusa e ad un contingente di otto unita' in servizio presso il Centro assistenziale primo intervento (C.A.P.I.) della prefettura di Catania, i compensi per prestazioni straordinarie di lavoro nella misura massima corrispondente a ottanta ore mensili, con una media pro-capite di sessanta ore mensili; Visto il parere favorevole espresso in merito dal servizio emergenze con nota n. 4229/010 del 28 maggio 1991; Tenuto conto che sussistono tuttora le esigenze che hanno determinato l'emanazione delle ordinanze sopraindicate, perche' nelle province di Siracusa e Catania sono ancora in atto le operazioni connesse agli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990; Sentito il presidente della regione siciliana; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. 1. Il termine del 30 aprile 1991 di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2131/FPC del 29 aprile 1991, citata nelle premesse, e' prorogato fino al 30 giugno 1991 limitatamente ad un contingente di dodici unita' della prefettura di Siracusa. 2. Limitatamente ad un contingente di otto unita' in servizio presso il Centro assistenziale primo intervento (C.A.P.I.) della prefettura di Catania sono riconosciuti, per il periodo dal 16 marzo al 30 giugno 1991, compensi per prestazioni straordinarie di lavoro, sempre che esse siano state effettivamente eseguite, nella misura massima corrispondente a ottanta ore mensili, con una media pro- capite di sessanta ore mensili.