IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142;
  Vista l'ordinanza n. 2074/FPC del 12 gennaio 1991, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991, con la quale sono stati
riconosciuti  al  personale  civile  e  militare  dello  Stato, della
regione siciliana, delle  amministrazioni  provinciali  di  Siracusa,
Catania  e Ragusa e dei comuni interessati dal sisma, impegnato nelle
operazioni di soccorso e  assistenza  alle  popolazioni  colpite  dal
sisma   del   13   e  16  dicembre  1990,  compensi  per  prestazioni
straordinarie  di  lavoro  nella  misura  massima  corrispondente   a
centocinquanta  ore  mensili,  con una media pro-capite di centoventi
ore mensili per il periodo dal 13 dicembre 1990 al 15 gennaio 1991  e
nella  misura massima corrispondente a cento ore mensili, con una me-
dia pro-capite di ottanta ore mensili per il periodo dal  16  gennaio
al 28 febbraio 1991;
  Vista  l'ordinanza  n. 2104/FPC del 14 marzo 1991, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 1991, con  la  quale  e'  stato
prorogato  al  15  marzo  1991  il  termine per la corresponsione dei
compensi per prestazioni straordinarie di lavoro previsti dall'art. 1
dell'ordinanza n. 2074/FPC del 12 gennaio 1991;
  Vista l'ordinanza n. 2131/FPC del 29 aprile 1991, pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  104 del 6 maggio 1991, con la quale e' stato
prorogato al 30 aprile 1991 il  termine  per  la  corresponsione  dei
compensi per prestazioni straordinarie di lavoro previsti dall'art. 1
dell'ordinanza  n.  2104/FPC  del  14 marzo 1991, limitatamente ad un
contingente di venti unita' della  prefettura  di  Siracusa  e  nella
misura  massima  corrispondente  a ottanta ore mensili, con una media
pro-capite di sessanta ore mensili;
  Vista la nota n. 1462/Uff. Comm. in data 25  maggio  1991,  con  la
quale  il  commissario  coordinatore  per  gli  interventi nelle zone
terremotate della Sicilia orientale ha richiesto di prorogare fino al
30 giugno 1991, limitatamente ad un contingente di dodici  unita'  in
servizio presso la prefettura di Siracusa e ad un contingente di otto
unita'  in  servizio  presso il Centro assistenziale primo intervento
(C.A.P.I.) della prefettura di Catania, i  compensi  per  prestazioni
straordinarie di lavoro nella misura massima corrispondente a ottanta
ore mensili, con una media pro-capite di sessanta ore mensili;
  Visto   il  parere  favorevole  espresso  in  merito  dal  servizio
emergenze con nota n. 4229/010 del 28 maggio 1991;
  Tenuto  conto  che  sussistono  tuttora  le  esigenze   che   hanno
determinato l'emanazione delle ordinanze sopraindicate, perche' nelle
province  di  Siracusa  e  Catania  sono ancora in atto le operazioni
connesse agli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990;
  Sentito il presidente della regione siciliana;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine  del  30  aprile  1991  di cui all'art. 1, comma 2,
dell'ordinanza n. 2131/FPC del 29 aprile 1991, citata nelle premesse,
e' prorogato fino al 30 giugno 1991 limitatamente ad  un  contingente
di dodici unita' della prefettura di Siracusa.
  2.  Limitatamente  ad  un  contingente  di  otto unita' in servizio
presso il Centro  assistenziale  primo  intervento  (C.A.P.I.)  della
prefettura  di Catania sono riconosciuti, per il periodo dal 16 marzo
al 30 giugno 1991, compensi per prestazioni straordinarie di  lavoro,
sempre  che  esse  siano  state effettivamente eseguite, nella misura
massima corrispondente a ottanta ore  mensili,  con  una  media  pro-
capite di sessanta ore mensili.