IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista l'ordinanza n. 1962/FPC del 2 luglio 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 1990, con la quale si assegna al provveditorato regionale alle opere pubbliche della Toscana un finanziamento di L. 1.200.000.000 per l'eliminazione del pericolo incombente nel comune di Chiusi della Verna; Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della citata ordinanza, le liquidazioni vengono effettuate direttamente dal Dipartimento della protezione civile e che, pertanto, decade l'obbligo della rendicontazione prevista dal successivo art. 4 della stessa ordinanza; Considerato, altresi', che per poter dar luogo ai pagamenti e' necessario provvedere alla modifica dell'ordinanza n. 1992/FPC del 2 luglio 1990; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. L'art. 4 dell'ordinanza n. 1962/FPC del 2 luglio 1990 e' cosi' modificato: "Il provveditorato alle opere pubbliche inviera' periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori". La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 giugno 1991 Il Ministro: CAPRIA