IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista  l'ordinanza  n. 1962/FPC del 2 luglio 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 1990, con la quale si  assegna
al  provveditorato  regionale  alle  opere pubbliche della Toscana un
finanziamento di L. 1.200.000.000  per  l'eliminazione  del  pericolo
incombente nel comune di Chiusi della Verna;
  Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 2 della citata ordinanza, le
liquidazioni vengono effettuate direttamente dal  Dipartimento  della
protezione   civile   e   che,   pertanto,   decade  l'obbligo  della
rendicontazione  prevista  dal  successivo  art.   4   della   stessa
ordinanza;
  Considerato,  altresi',  che  per  poter  dar luogo ai pagamenti e'
necessario provvedere alla modifica dell'ordinanza n. 1992/FPC del  2
luglio 1990;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  L'art. 4 dell'ordinanza n. 1962/FPC del  2  luglio  1990  e'  cosi'
modificato:   "Il   provveditorato   alle  opere  pubbliche  inviera'
periodicamente al Dipartimento della protezione civile una  relazione
sull'andamento dei lavori".
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 5 giugno 1991
                                                  Il Ministro: CAPRIA