IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470; Considerato che l'art. 5 della predetta legge 19 novembre 1987, n. 470, attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano la determinazione dei criteri, modalita' e priorita' per l'erogazione delle provvidenze destinate alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987 e prevede lo stanziamento per le anzidette finalizzazioni, da ripartire tra gli enti interessati; Visto l'art. 1 dell'ordinanza 31 marzo 1988, numero 1416/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1988, con la quale si dispone che il Ministro per il coordinamento della protezione civile comunichi al Ministero del tesoro la proposta di ripartizione tra gli enti interessati ai contributi previsti dall'art. 5 della legge 19 novembre 1987, n. 470; Ravvisata la opportunita' di intervenire, in via di coordinamento, al fine di proporre, nell'ambito delle disponibilita' e compatibilita' globali, alla stregua dei criteri e delle modalita' individuate da ciascuna regione e provincia autonoma competente, una ripartizione delle rimanenze degli stanziamenti disposti dal comma quinto dell'art. 5 della citata legge 19 novembre 1987, n. 470; Vista l'ordinanza 17 novembre 1989, n. 1826, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1989, con la quale si ripartisce la somma di L. 135.954.782.750 tra le amministrazioni previste dall'art. 5, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 470; Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, con il quale, all'art. 5, comma 8, si dispone che le somme relative al contributo straordinario di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, non utilizzate in favore dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del suddetto decreto, possano essere utilizzate in favore dei comuni di cui alla lettera b) del medesimo articolo; Vista la nota del 14 febbraio 1989, n. 154/PPIR, della regione Lombardia con la quale si indica la somma di L. 8.500.000.000 per i fabbisogni legati ai danni ad imprese aventi sede in comuni di cui all'art. 1, lettera b), della legge 19 novembre 1987, n. 470; Vista la nota del 9 aprile 1991, n. 203/91, della regione Lombardia con la quale si indicano in L. 2.355.444.562 i compensi relativi alle perizie per la stima dei danni oggetto del contributo di cui all'art. 5, comma 5, della legge 19 novembre 1987, n. 470; Vista la nota del 22 aprile 1991, n. 247, con la quale la regione Lombardia comunica che le somme indicate come danno sono da considerarsi gia' al 75% del valore nominale; Vista la nota n. 1784 del 27 febbraio 1989 della regione Piemonte con la quale si richiede la somma di L. 15.662.000.000, per le finalita' di cui all'art. 5, comma 5, della legge 19 novembre 1987, n. 470, nei comuni di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 1, di detta legge; Vista la nota del 7 luglio 1988, n. 12502/1.6, della regione Emilia-Romagna con la quale si richiede la somma di L. 4.065.000.472 per le finalita' di cui all'art. 5, comma 5, della legge 19 novembre 1987, n. 470, nei comuni di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 1, di detta legge; Vista la nota del 21 giugno 1989, n. 2CT, della regione Toscana con la quale si richiede la somma di L. 1.118.822.000 per le finalita' di cui all'art. 5, comma 5, della legge 19 novembre 1987, n. 470, nei comuni di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 1, di detta legge; Vista la nota del 21 febbraio 1989, n. 1329/89-C34, della provincia autonoma di Trento con la quale si richiede la somma di L. 1.505.243.832 per le finalita' di cui all'art. 5, comma 5, della legge 19 novembre 1987, n. 470, nei comuni di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 1, di detta legge; Visto il telex del 26 giugno 1989, n. 1159/2500, della regione Veneto con il quale si richiede la somma di L. 2.000.000.000 per le finalita' di cui all'art. 5, comma 5, della legge 19 novembe 1987, n. 470, nei comuni di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 1, di detta legge; Considerato che il contributo previsto dall'art. 5 della legge 19 novembre 1987, n. 470, e' pari al 75% del danno indicato; Considerato che, al netto della somma ripartita con la citata ordinanza 17 novembre 1989, n. 1826, per L. 135.954.782.750, la disponibilita' di fondi e' pari, in aggiunta alla disponibilita' residua di L. 9.162.500.000 relativa alla somma disposta dall'art. 5 della legge 19 novembre 1987, n. 470, per i comuni sub lettera b) dell'art. 1 della medesima legge, a L. 33.207.717.250; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per le finalita' di cui all'art. 5 decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, in legge 19 novembre 1987 nei comuni individuati dall'art. 1, lettera b), del predetto decreto- legge e per le spese di accertamenti peritali nella regione Lombardia, e' autorizzata la spesa di L. 33.034.244.290 cosi' ripartita: Regione Lombardia . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.855.444.562 Regione Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . " 15.662.000.000 Regione Toscana . . . . . . . . . . . . . . . . " 839.116.500 Regione Emilia-Romagna . . . . . . . . . . . . " 3.048.750.354 Regione Veneto . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.500.000.000 Provincia autonoma di Trento . . . . . . . . . " 1.128.932.874