IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Considerato che l'art. 5 della predetta legge 19 novembre 1987,  n.
470,  attribuisce  alle regioni ed alle province autonome di Trento e
Bolzano la determinazione dei  criteri,  modalita'  e  priorita'  per
l'erogazione  delle  provvidenze  destinate  alle imprese danneggiate
dagli eventi alluvionali dei mesi di luglio, agosto e settembre  1987
e  prevede  lo  stanziamento  per  le  anzidette  finalizzazioni,  da
ripartire tra gli enti interessati;
  Visto l'art. 1  dell'ordinanza  31  marzo  1988,  numero  1416/FPC,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1988, con la
quale  si  dispone  che  il  Ministro  per  il  coordinamento   della
protezione  civile  comunichi  al Ministero del tesoro la proposta di
ripartizione  tra  gli  enti  interessati  ai   contributi   previsti
dall'art. 5 della legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Ravvisata  la opportunita' di intervenire, in via di coordinamento,
al   fine   di   proporre,   nell'ambito   delle   disponibilita'   e
compatibilita'  globali,  alla  stregua dei criteri e delle modalita'
individuate da ciascuna regione e provincia autonoma competente,  una
ripartizione  delle  rimanenze  degli stanziamenti disposti dal comma
quinto dell'art. 5 della citata legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Vista l'ordinanza 17  novembre  1989,  n.  1826,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  280  del  30  novembre 1989, con la quale si
ripartisce la somma di  L.  135.954.782.750  tra  le  amministrazioni
previste  dall'art.  5,  lettera a), della legge 19 novembre 1987, n.
470;
  Visto il decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  142,  con  il  quale,
all'art.  5,  comma 8, si dispone che le somme relative al contributo
straordinario di cui  all'art.  5,  comma  5,  del  decreto-legge  19
settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
novembre  1987,  n.  470,  non utilizzate in favore dei comuni di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), del suddetto decreto, possano essere
utilizzate in favore dei comuni di cui alla lettera b)  del  medesimo
articolo;
 Vista  la  nota  del  14  febbraio  1989, n. 154/PPIR, della regione
Lombardia con la quale si indica la somma di L. 8.500.000.000  per  i
fabbisogni  legati  ai  danni ad imprese aventi sede in comuni di cui
all'art. 1, lettera b), della legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Vista la nota del 9 aprile 1991, n. 203/91, della regione Lombardia
con la quale si indicano in L. 2.355.444.562 i compensi relativi alle
perizie per la stima dei danni oggetto del contributo di cui all'art.
5, comma 5, della legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Vista la nota del 22 aprile 1991, n. 247, con la quale  la  regione
Lombardia   comunica  che  le  somme  indicate  come  danno  sono  da
considerarsi gia' al 75% del valore nominale;
  Vista la nota n. 1784 del 27 febbraio 1989 della  regione  Piemonte
con  la  quale  si  richiede  la  somma  di L. 15.662.000.000, per le
finalita' di cui all'art. 5, comma 5, della legge 19  novembre  1987,
n.  470,  nei  comuni di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 1, di
detta legge;
  Vista  la  nota  del  7  luglio  1988,  n. 12502/1.6, della regione
Emilia-Romagna con la quale si richiede la somma di L.  4.065.000.472
per  le finalita' di cui all'art. 5, comma 5, della legge 19 novembre
1987, n. 470, nei comuni di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 1,
di detta legge;
  Vista la nota del 21 giugno 1989, n. 2CT, della regione Toscana con
la quale si richiede la somma di L. 1.118.822.000 per le finalita' di
cui all'art. 5, comma 5, della legge 19 novembre 1987,  n.  470,  nei
comuni di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 1, di detta legge;
  Vista la nota del 21 febbraio 1989, n. 1329/89-C34, della provincia
autonoma  di  Trento  con  la  quale  si  richiede  la  somma  di  L.
1.505.243.832 per le finalita' di cui  all'art.  5,  comma  5,  della
legge  19  novembre  1987,  n. 470, nei comuni di cui alla lettera b)
dell'art. 1, comma 1, di detta legge;
  Visto il telex del 26 giugno  1989,  n.  1159/2500,  della  regione
Veneto  con  il quale si richiede la somma di L. 2.000.000.000 per le
finalita' di cui all'art. 5, comma 5, della legge 19 novembe 1987, n.
470, nei comuni di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 1, di detta
legge;
  Considerato che il contributo previsto dall'art. 5 della  legge  19
novembre 1987, n. 470, e' pari al 75% del danno indicato;
  Considerato  che,  al  netto  della  somma  ripartita con la citata
ordinanza 17 novembre 1989, n. 1826,  per  L.    135.954.782.750,  la
disponibilita'  di  fondi  e'  pari,  in aggiunta alla disponibilita'
residua di L. 9.162.500.000 relativa alla somma disposta dall'art.  5
della  legge  19  novembre  1987, n. 470, per i comuni sub lettera b)
dell'art. 1 della medesima legge, a L.  33.207.717.250;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per le finalita' di cui all'art. 5 decreto-legge 19 settembre 1987,
n.  384, convertito, con modificazioni, in legge 19 novembre 1987 nei
comuni individuati dall'art. 1, lettera  b),  del  predetto  decreto-
legge   e  per  le  spese  di  accertamenti  peritali  nella  regione
Lombardia,  e'  autorizzata  la  spesa  di  L.  33.034.244.290  cosi'
ripartita:
Regione Lombardia . . . . . . . . . . . . . . .     L. 10.855.444.562
Regione Piemonte  . . . . . . . . . . . . . . .     "  15.662.000.000
Regione Toscana . . . . . . . . . . . . . . . .      "    839.116.500
Regione Emilia-Romagna  . . . . . . . . . . . .     "   3.048.750.354
Regione Veneto  . . . . . . . . . . . . . . . .     "   1.500.000.000
Provincia autonoma di Trento  . . . . . . . . .     "   1.128.932.874