IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista  la  domanda  in  data  28 marzo 1991 presentata dalla Unione
subalpina di assicurazioni S.p.a., con  sede  in  Torino,  intesa  ad
ottenere  l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle
tariffe approvate per le assicurazioni individuali  sulla  vita  alle
assicurazioni   collettive   sulla  vita  non  di  puro  rischio,  in
sostituzione delle analoghe in vigore;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista la lettera  n.  122351  del  20  maggio  1991  con  la  quale
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  la  domanda
anzidetta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione  generale  delle  assicurazioni  private  e  di   interesse
collettivo,  le  seguenti  condizioni  regolanti l'applicazione delle
tariffe approvate per le assicurazioni individuali  sulla  vita  alle
assicurazioni   collettive   sulla  vita  non  di  puro  rischio,  in
sostituzione  delle  analoghe  in  vigore,  presentate  dalla  Unione
subalpina di assicurazioni S.p.a., con sede in Torino:
   1)   condizioni  di  polizza  regolanti  le  ipotesi  contrattuali
inerenti le assicurazioni  sulla  vita  non  di  puro  rischio  e  le
operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;
   2)  condizioni  di polizza da applicare ai contratti collettivi di
cui al precedente punto 1), regolanti le  aliquote  di  retrocessione
del  rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare
dell'importo del premio complessivamente pagato;
   3)  condizioni  di polizza da applicare ai contratti collettivi di
cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate
ai  tassi  di  premio  delle  corrispondenti  tariffe  per  contratti
individuali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 giugno 1991
                                                 Il Ministro: BODRATO