IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto l'art. 4 della suddetta legge, che conferisce al Ministro per la marina mercantile il potere di stabilire il numero massimo delle licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986 con il quale e' stato regolamentato il rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989 e successive proroghe, relativo alla sospensione del rilascio di nuove licenze di pesca; Considerato che la suddetta sospensione ha consentito il rispetto degli obiettivi prefissati nel programma di orientamento pluriennale 1987-1991, in modo da prendere in considerazione la possibilita' di rilascio di nuove licenze; Atteso che, dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto di sospensione, le richieste di licenze di pesca pervenute al Ministero della marina mercantile riguardano per la maggior parte imbarcazioni di piccolo tonnellaggio e bassa potenza motrice; Ritenuto che l'accoglimento delle suddette istanze risolverebbe i problemi economico-sociali, non arrecando danni all'equilibrio raggiunto tra sforzo di pesca e risorse esistenti; Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1990 con il quale e' stato adottato il terzo piano triennale della pesca; Considerato che il rilascio di licenze di pesca dovra' consentire la realizzazione degli obiettivi del suddetto piano; Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare, che nella seduta del 28 maggio 1991 ha espresso il seguente parere: "Considerato che la sospensione del rilascio di nuove licenze di pesca, disposta con decreto ministeriale 20 luglio 1989, ha consentito il rispetto degli obiettivi prefissati nel POP 1987-1991 e che, dalla data di entrata in vigore del decreto di sospensione le richieste di licenze di pesca pervenute al Ministero riguardano per la maggior parte imbarcazioni di piccolo tonnellaggio e di bassa potenza motrice; considerato inoltre che l'accoglimento delle istanze suddette risolverebbe problemi economico sociali, non arrecando danni all'equilibrio raggiunto tra sforzo di pesca e risorse esistenti; esprime parere favorevole allo schema di decreto, illustrato dal Presidente, concernente il rilascio di nuove licenze di pesca per i sistemi non soggetti a limitazione a coloro che hanno inoltrato domanda nel periodo 20 agosto 1989 alla data del decreto"; Decreta: Art. 1. Sono rilasciate nuove licenze di pesca per i sistemi non soggetti a limitazioni a coloro che hanno inoltrato apposita domanda al Ministero della marina mercantile nel periodo dal 20 agosto 1989 alla data del presente decreto per navi da pesca gia' iscritte nei registri navi maggiori e galleggianti. Sono rilasciate altresi' licenze di pesca, oltre che previa demolizione di unita' aventi uguale stazza e uguale potenza motrice, anche alle navi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 20 luglio 1989.