IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto l'art. 4 della suddetta legge, che conferisce al Ministro per
la marina mercantile il potere di stabilire il numero  massimo  delle
licenze di pesca;
  Visto  il  decreto ministeriale 5 maggio 1986 con il quale e' stato
regolamentato il rilascio delle licenze di pesca;
  Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989 e successive proroghe,
relativo alla sospensione del rilascio di nuove licenze di pesca;
  Considerato che la suddetta sospensione ha consentito  il  rispetto
degli  obiettivi prefissati nel programma di orientamento pluriennale
1987-1991, in modo da prendere in considerazione la  possibilita'  di
rilascio di nuove licenze;
  Atteso che, dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto di
sospensione,  le richieste di licenze di pesca pervenute al Ministero
della marina mercantile riguardano per la maggior parte  imbarcazioni
di piccolo tonnellaggio e bassa potenza motrice;
  Ritenuto  che  l'accoglimento delle suddette istanze risolverebbe i
problemi  economico-sociali,  non  arrecando   danni   all'equilibrio
raggiunto tra sforzo di pesca e risorse esistenti;
  Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1990 con il quale e' stato
adottato il terzo piano triennale della pesca;
  Considerato  che  il rilascio di licenze di pesca dovra' consentire
la realizzazione degli obiettivi del suddetto piano;
  Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima  e
il  Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare,
che nella seduta del 28 maggio 1991 ha espresso il seguente parere:
  "Considerato che la sospensione del rilascio di  nuove  licenze  di
pesca,   disposta   con  decreto  ministeriale  20  luglio  1989,  ha
consentito il rispetto degli obiettivi prefissati nel POP 1987-1991 e
che, dalla data di entrata in vigore del decreto  di  sospensione  le
richieste  di  licenze di pesca pervenute al Ministero riguardano per
la maggior parte imbarcazioni di  piccolo  tonnellaggio  e  di  bassa
potenza motrice; considerato inoltre che l'accoglimento delle istanze
suddette risolverebbe problemi economico sociali, non arrecando danni
all'equilibrio  raggiunto  tra  sforzo  di pesca e risorse esistenti;
esprime parere favorevole allo  schema  di  decreto,  illustrato  dal
Presidente,  concernente  il rilascio di nuove licenze di pesca per i
sistemi non soggetti a  limitazione  a  coloro  che  hanno  inoltrato
domanda nel periodo 20 agosto 1989 alla data del decreto";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono rilasciate nuove licenze di pesca per i sistemi non soggetti a
limitazioni   a  coloro  che  hanno  inoltrato  apposita  domanda  al
Ministero della marina mercantile nel periodo dal 20 agosto 1989 alla
data del presente  decreto  per  navi  da  pesca  gia'  iscritte  nei
registri navi maggiori e galleggianti.
  Sono  rilasciate  altresi'  licenze  di  pesca,  oltre  che  previa
demolizione di unita' aventi uguale stazza e uguale potenza  motrice,
anche  alle  navi  in  possesso  dei  requisiti di cui all'art. 2 del
decreto ministeriale 20 luglio 1989.