IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Viste  le  domande  in  data  25  marzo,  4 aprile e 16 maggio 1991
presentate dalla Societa' Cattolica di assicurazione  coop.  a  r.l.,
con  sede  in Verona, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni
regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni
individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla  vita  non
di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;
  Vista la documentazione allegata alle predette istanze;
  Vista  la  lettera  n.  122510  del  28  maggio  1991  con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi  alla  emanazione del provvedimento richiesto con le domande
anzidette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo, le seguenti  condizioni  regolanti  l'applicazione  delle
tariffe  approvate  per  le assicurazioni individuali sulla vita alle
assicurazioni  collettive  sulla  vita  non  di  puro   rischio,   in
sostituzione  delle  analoghe  in  vigore,  presentate dalla Societa'
Cattolica di assicurazione coop. a r.l., con sede in Verona:
   1)  condizioni  di  polizza  regolanti  le  ipotesi   contrattuali
inerenti  le  assicurazioni  sulla  vita  non  di  puro  rischio e le
operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;
   2) condizioni di polizza da applicare ai contratti  collettivi  di
cui  al  precedente  punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione
del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al  variare
dell'importo del premio complessivamente pagato;
   3)  condizioni  di polizza da applicare ai contratti collettivi di
cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate
ai  tassi  di  premio  delle  corrispondenti  tariffe  per  contratti
individuali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 giugno 1991
                                                 Il Ministro: BODRATO