IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale  sono  state
fissate  le  modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per
l'esercizio finanziario 1991;
                              Decreta:
  Per il 15 luglio 1991 e' disposta l'emissione, senza  l'indicazione
del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a
trecentosessantasei giorni con scadenza il 15  luglio  1992  fino  al
limite massimo in valore nominale di L. 2.500 miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1992.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e  21
del  decreto  del  31  dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta
senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 19  puo'
essere presentata fino ad un importo massimo di due miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di  cinque  centesimi,  sara'  reso  noto con apposito comunicato del
Ministero del tesoro.
  Il collocamento dei buoni verra'  effettuato  nei  confronti  della
Banca  d'Italia,  dell'Ufficio  italiano  dei cambi, delle aziende di
credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti  di
credito  speciale,  delle  imprese  di  assicurazione, delle societa'
finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7  del  citato  decreto
ministeriale  del  31  dicembre  1990, di altri operatori tramite gli
agenti di cambio, nonche' degli enti con finalita' di previdenza  e/o
di  assistenza  soggetti  al controllo della Corte dei conti ai sensi
della legge 21 marzo 1958, n. 259.
  Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della  Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo  sportello  all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale
della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le
ore 12 del giorno 10 luglio 1991, con  l'osservanza  delle  modalita'
stabilite  nell'art.  9  del  citato decreto ministeriale 31 dicembre
1990.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 4 luglio 1991
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1991
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 302