IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;
  Visto in particolare l'art. 14, primo comma, del predetto  decreto,
che  prevede la facolta' di stabilire, con decreto del Ministro delle
finanze, per  taluni  tipi  di  spettacoli  ed  attivita'  di  minima
importanza, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali
o  criteri  di  determinazione di detti imponibili, valevoli su scala
nazionale, e di  indicare  il  sistema  ed  i  termini  di  pagamento
dell'imposta con le garanzie e le modalita' necessarie ad assicurarne
l'applicazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale 31 gennaio 1979, che ha fissato le
condizioni cui debbono soddisfare gli  esercizi  cinematografici  per
essere  ammessi  al  sistema di accertamento forfettario dell'imposta
sugli spettacoli e dei tributi connessi;
  Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1989, che  da  ultimo  ha
stabilito in L. 3.200 il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i
cinematografi   per   l'applicabilita'   del  sistema  d'accertamento
forfettario;
  Ravvisata l'opportunita' di elevare il suindicato  prezzo  massimo,
tenuto  conto  delle  variazioni  del  prezzo  medio dei biglietti di
ingresso ai cinematografi intervenute fino
al 1989;
                              Decreta:
  Il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i  cinematografi  per
poter  corrispondere l'imposta sugli spettacoli ed i tributi connessi
sulla base di un imponibile forfettario giornaliero, stabilito in  L.
3.200  con  il decreto ministeriale 18 dicembre 1989 e' fissato in L.
3.500.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana  e  avra'  effetto  dal  primo  giorno  del  mese
successivo a quello della sua pubblicazione.
   Roma, 27 giugno 1991
                                                 Il Ministro: FORMICA