Con  decreto  ministeriale  25  giugno  1991 e' stato approvato il
progetto presentato dal Banco di Napoli, ai sensi dell'art. 1,  comma
3,  della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 2 e 3,
del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:
    il  conferimento,  previo  scorporo,  dell'azienda  bancaria  del
citato  "Banco",  compreso  il  credito pignoratizio, e delle annesse
sezioni di credito agrario, credito fondiario,  credito  industriale,
credito  alle  opere  pubbliche ed impianti di pubblica utilita', nel
Banco di Napoli S.p.a.;
    l'adozione di un nuovo statuto  da  parte  dell'ente  conferente,
sulla  base  del  quale  il  medesimo  non  esercitera'  direttamente
l'impresa bancaria;
    la costituzione della societa'  bancaria  conferitaria  Banco  di
Napoli S.p.a.;
    l'abilitazione  del Banco di Napoli S.p.a. a svolgere attivita' a
medio e lungo termine nei settori del credito  agrario,  del  credito
fondiario, del credito industriale, del credito alle opere pubbliche,
gia'  esercitati dalle rispettive sezioni del Banco di Napoli, per un
periodo massimo di cinque anni; cio' in deroga alla  distinzione  tra
enti  che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che raccolgono
risparmio a medio e lungo termine.
   Il   "Banco",   contestualmente   alla   stipula   dell'atto    di
conferimento,  fatto  salvo  il  compimento  degli atti connessi alla
modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3  del  citato
decreto  legislativo  n.  356/90,  dovra' cessare l'esercizio diretto
dell'impresa bancaria, uniformando  la  propria  attivita'  a  quanto
previsto dal nuovo statuto.