IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, istitutivo del Servizio centrale della riscossione;
  Visto l'art. 35 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
43/88  sopra  citato,  che  fa obbligo ai concessionari di fornire al
Servizio centrale della  riscossione  le  informazioni  di  carattere
tecnico gestionale e finanziario relative al servizio esercitato;
  Visto  l'art.  61  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
43/88 sopra citato, che  stabilisce  le  modalita'  di  remunerazione
dell'attivita' svolta dai concessionari;
  Visti i decreti ministeriali 16 ottobre 1989, che fissano la misura
dei compensi spettanti ai concessionari;
  Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1989, che fissa per l'anno
1990  la  misura  degli  interessi  semestrali  di mora per ritardato
pagamento delle somme iscritte a ruolo;
  Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1989, che fissa la misura
del  rimborso  delle  spese  sostenute  dai  concessionari   per   il
compimento degli atti esecutivi;
  Visto  l'art.  3, comma 2, del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196,
che prevede, in favore dei soggetti concessionari del servizio e  dei
commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei
cui   confronti  sono  stati  accertati  squilibri  di  gestione  per
l'esercizio  1990  che  compromettono  il  regolare  svolgimento  del
servizio,  l'erogazione  di contributi in conto esercizio utilizzando
le residue disponibilita' esistenti al 31 dicembre 1990 sul cap. 6910
dello stato di previsione del  Ministero  delle  finanze  per  l'anno
1990, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 1990, in misura non
inferiore al 75% del loro ammontare;
  Visto  l'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 196/91 sopra citato,
che demanda ad apposito decreto ministeriale la determinazione  delle
percentuali  e  degli  importi  del  contributo nonche' l'indicazione
della documentazione da produrre a corredo della domanda per ottenere
il contributo stesso;
  Visto il decreto ministeriale  12  giugno  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1991 che dettava disposizioni
per le erogazioni, a favore dei soggetti concessionari del servizio e
dei    commissari    governativi   delegati   provvisoriamente   alla
riscossione, del  contributo  previsto  dall'art.  3,  comma  3,  del
decreto-legge  3 maggio 1991, n. 140, decaduto poiche' non convertito
in legge nei termini prescritti;
  Preso atto dei pareri emessi dalla commissione consultiva, ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  28  gennaio
1988, n. 43, in data 7-10 giugno, 20-24 giugno e 11 luglio 1991;
  Considerato  che  le residue disponibilita' esistenti sul cap. 6910
dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990
ammontano al 31 dicembre 1990 a L. 415.380.000.000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'erogazione del contributo previsto dall'art. 3, comma 2, del
decreto-legge  2  luglio  1991,  n.  196,  a  favore   dei   soggetti
concessionari  del  servizio  e  dei  commissari governativi delegati
provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti, sulla  base  dei
dati  trasmessi  al  Servizio  centrale  della  riscossione  ai sensi
dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43, sono stati accertati per l'esercizio 1990 squilibri di
gestione che compromettono il regolare svolgimento del  servizio,  e'
utilizzata la somma di L. 311.535.000.000 corrispondente al 75% delle
residue  disponibilita'  esistenti  al 31 dicembre 1990 sul cap. 6910
dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990
e le percentuali e gli importi di cui alle lettere  a),  b),  c)  del
comma 3 del medesimo art. 3 sono fissate nelle misure seguenti:
    a)  13,28% del costo del personale obbligatoriamente mantenuto in
servizio ai sensi degli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n.  43;
    9,29%  del  costo  del  restante  personale   assunto   a   tempo
indeterminato  ed  iscritto  allo speciale fondo di previdenza di cui
alla legge 2  aprile  1958,  n.  377,  o  assunto  con  contratto  di
formazione  e  lavoro, nonche' del personale addetto al servizo della
riscossione al quale alla data di entrata in  vigore  della  legge  4
ottobre  1986,  n.  657, era applicata la disciplina contrattuale del
settore  del  credito,  ovvero  di  quello   distaccato   presso   le
concessioni del servizio di riscossione;
    b) L. 1.984,04 per ogni abitante servito da ciascuna concessione,
secondo i dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;
    c)  L.  1.791,45  per ogni articolo di ruolo posto in riscossione
nell'anno 1990.