IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio centrale della riscossione; Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/88 sopra citato, che fa obbligo ai concessionari di fornire al Servizio centrale della riscossione le informazioni di carattere tecnico gestionale e finanziario relative al servizio esercitato; Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/88 sopra citato, che stabilisce le modalita' di remunerazione dell'attivita' svolta dai concessionari; Visti i decreti ministeriali 16 ottobre 1989, che fissano la misura dei compensi spettanti ai concessionari; Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1989, che fissa per l'anno 1990 la misura degli interessi semestrali di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo; Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1989, che fissa la misura del rimborso delle spese sostenute dai concessionari per il compimento degli atti esecutivi; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, che prevede, in favore dei soggetti concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per l'esercizio 1990 che compromettono il regolare svolgimento del servizio, l'erogazione di contributi in conto esercizio utilizzando le residue disponibilita' esistenti al 31 dicembre 1990 sul cap. 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 1990, in misura non inferiore al 75% del loro ammontare; Visto l'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 196/91 sopra citato, che demanda ad apposito decreto ministeriale la determinazione delle percentuali e degli importi del contributo nonche' l'indicazione della documentazione da produrre a corredo della domanda per ottenere il contributo stesso; Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1991 che dettava disposizioni per le erogazioni, a favore dei soggetti concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, del contributo previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, decaduto poiche' non convertito in legge nei termini prescritti; Preso atto dei pareri emessi dalla commissione consultiva, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in data 7-10 giugno, 20-24 giugno e 11 luglio 1991; Considerato che le residue disponibilita' esistenti sul cap. 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990 ammontano al 31 dicembre 1990 a L. 415.380.000.000; Decreta: Art. 1. Per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, a favore dei soggetti concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti, sulla base dei dati trasmessi al Servizio centrale della riscossione ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono stati accertati per l'esercizio 1990 squilibri di gestione che compromettono il regolare svolgimento del servizio, e' utilizzata la somma di L. 311.535.000.000 corrispondente al 75% delle residue disponibilita' esistenti al 31 dicembre 1990 sul cap. 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990 e le percentuali e gli importi di cui alle lettere a), b), c) del comma 3 del medesimo art. 3 sono fissate nelle misure seguenti: a) 13,28% del costo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio ai sensi degli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; 9,29% del costo del restante personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, o assunto con contratto di formazione e lavoro, nonche' del personale addetto al servizo della riscossione al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito, ovvero di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione; b) L. 1.984,04 per ogni abitante servito da ciascuna concessione, secondo i dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988; c) L. 1.791,45 per ogni articolo di ruolo posto in riscossione nell'anno 1990.