IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, ed in particolare l'art. 20; 
  Vista la direttiva n. 85/397/CEE del 5 agosto 1985, concernente i 
problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari
di latte trattato termicamente,  che  ha  forza  di  legge  ai  sensi
dell'art. 14 della citata legge n. 183; 
  Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1988, n. 212, con il  quale
sono state dettate le norme di attuazione della citata  direttiva  n.
85/397 ed in particolare gli articoli 4, comma 1 e 2, e 6; 
  Vista la direttiva della Commissione n. 89/362 del 25  maggio  1989
nella quale viene  stilato  un  codice  generale  di  igiene  per  il
rispetto nelle aziende produttrici di latte  crudo  delle  condizioni
igieniche generali previste nell'allegato A, cap.  VI,  della  citata
direttiva n. 85/397/CEE; 
  Vista, altresi', la direttiva del Consiglio n. 89/384 del 20 giugno
1989 che fissa le modalita' per il controllo del rispetto  del  punto
di congelamento del latte crudo previsto nell'allegato  A,  cap.  VI,
lettera D, della citata direttiva n. 85/397/CEE; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Considerato che i controlli periodici nelle aziende  di  produzione
che forniscono agli  stabilimenti  di  cui  all'art.  6  del  decreto
ministeriale 14  maggio  1988,  n.  212,  latte  crudo  destinato  al
trattamento termico devono conformarsi alle condizioni previste nella
direttiva n. 89/362/CEE; 
  Considerato, altresi', che il controllo del punto  di  congelamento
del latte crudo deve essere effettuato secondo le  modalita'  di  cui
alla direttiva n. 89/384/CEE; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 20 dicembre 1990; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata in data 3 gennaio 1991 a  norma  dell'art.  17,  comma  3,
della citata legge n. 400/1988; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. I controlli di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale
14 maggio 1988, n. 212, sono altresi' diretti ad accertare  che  sono
rispettati i requisiti di igiene fissati nell'allegato I.