IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, ed in particolare l'art. 20; Vista la direttiva n. 85/397/CEE del 5 agosto 1985, concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della citata legge n. 183; Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1988, n. 212, con il quale sono state dettate le norme di attuazione della citata direttiva n. 85/397 ed in particolare gli articoli 4, comma 1 e 2, e 6; Vista la direttiva della Commissione n. 89/362 del 25 maggio 1989 nella quale viene stilato un codice generale di igiene per il rispetto nelle aziende produttrici di latte crudo delle condizioni igieniche generali previste nell'allegato A, cap. VI, della citata direttiva n. 85/397/CEE; Vista, altresi', la direttiva del Consiglio n. 89/384 del 20 giugno 1989 che fissa le modalita' per il controllo del rispetto del punto di congelamento del latte crudo previsto nell'allegato A, cap. VI, lettera D, della citata direttiva n. 85/397/CEE; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che i controlli periodici nelle aziende di produzione che forniscono agli stabilimenti di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 14 maggio 1988, n. 212, latte crudo destinato al trattamento termico devono conformarsi alle condizioni previste nella direttiva n. 89/362/CEE; Considerato, altresi', che il controllo del punto di congelamento del latte crudo deve essere effettuato secondo le modalita' di cui alla direttiva n. 89/384/CEE; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 dicembre 1990; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 3 gennaio 1991 a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. I controlli di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 14 maggio 1988, n. 212, sono altresi' diretti ad accertare che sono rispettati i requisiti di igiene fissati nell'allegato I.