IL PRESIDENTE
  Visto  l'ordinamento  dei servizi, di cui al decreto del presidente
del  C.N.R.  n.  11320  in  data  14  luglio  1990,   successivamente
modificato e da ultimo con decreto del presidente del C.N.R. n. 11648
in data 20 giugno 1991;
  Vista  la  delibera del consiglio di presidenza del 26 aprile 1990,
n.  300,  relativa  alla  modifica  degli  articoli  24,  25   e   27
dell'attuale  ordinamento  dei servizi per quanto riguarda le aree di
ricerca;
  Visto il telex n. 1221 in data  25  marzo  1991  con  il  quale  il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
eseguito l'esame di legittimita' e di merito di cui agli articoli 8 e
17  della  legge  9  maggio 1989, n. 168, comunica di non aver motivi
ostativi all'emanazione definitiva dei contenuti della  deliberazione
stessa nelle forme dovute;
  Ritenuta  l'opportunita' di provvedere ai sensi dell'art. 8, quarto
comma, della predetta legge;
                              Decreta:
  Gli articoli 24, 25 e 27 dell'ordinamento dei  servizi  di  cui  al
decreto  del  presidente  del C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990,
successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del
C.N.R.  n.  11648  in  data  20  giugno  1991,  sono  rispettivamente
modificati come segue:
  "Art.  24.  -  All'area  di ricerca sono preposti un direttore e un
comitato di area.
  L'incarico  di  direttore  e'  conferito,  con  provvedimento   del
presidente    del   C.N.R.,   previa   deliberazione   della   giunta
amministrativa  nell'esercizio  delle  funzioni   di   consiglio   di
amministrazione, da adottarsi su designazione del nominativo da parte
del  consiglio  di  presidenza  tra  una  rosa  di  nomi proposta dal
direttore generale al consiglio stesso, a personale appartenente alla
X qualifica funzionale,  a  personale  di  pari  qualifica  comandato
presso  il C.N.R. ai sensi dell'art. 40 della legge 20 marzo 1975, n.
70, e a personale assunto a norma dell'art. 36 della citata legge.
  Il direttore:
   cura il perseguimento dei fini dell'area;
   e' responsabile della gestione dei servizi comuni dell'area;
   cura i compiti affidatigli dagli organi direttivi dell'ente.
  Il comitato di area e' nominato con  provvedimento  del  presidente
del  C.N.R.  Esso  e'  composto da un presidente, dai direttori delle
unita' organiche afferenti all'area, dal direttore dell'area e da tre
membri eletti dal personale del C.N.R., dei  quali  due  appartenenti
alla X qualifica funzionale.
  Il  presidente  e'  nominato  con  provvedimento del presidente del
C.N.R.  previa  deliberazione  della  giunta   amministrativa   nelle
funzioni   di   consiglio   di   amministrazione,   da  adottarsi  su
designazione del nominativo da parte del consiglio di presidenza  tra
una rosa di nominativi proposta dal presidente al consiglio stesso.
  Il  comitato  di area e' deputato al coordinamento delle azioni per
lo svolgimento delle attivita' scientifiche integrate, tecnologiche e
di trasferimento dell'area, nel rispetto dei compiti e delle funzioni
dei direttori e dei consigli  scientifici  degli  istituti  afferenti
all'area stessa.
  Art.  25.  -  Le  funzioni  di  direttore di istituti e centri sono
affidate a personale appartenente  alla  X  qualifica  funzionale,  a
personale di pari qualifica funzionale, a personale di pari qualifica
comandato  ai  sensi dell'art. 40 della legge 20 marzo 1975, n. 70, a
personale assunto ai sensi del primo comma dell'art. 36 della  citata
legge  n.  70/1975  e  a  personale docente universitario, secondo le
specifiche  norme  che  ne  disciplinano  lo  stato  giuridico  e  il
trattamento economico.
  Le  funzioni di direttore di area di ricerca sono conferite a norma
del secondo comma del precedente art. 24.
  I direttori degli istituti, centri e aree di ricerca possono essere
nominati funzionari delegati, con l'osservanza  delle  norme  di  cui
agli  articoli  30  e  31  del  regolamento approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  18  dicembre   1979,   n.   696,   per
l'effettuazione  di quelle spese riguardanti i predetti organismi per
le quali non sia possibile provvedere  direttamente  da  parte  delle
competenti strutture amministrative centrali.
  Art.  27.  -  Il  C.N.R.,  con  ordinanza  del  presidente,  previa
deliberazione  della  giunta  amministrativa,  sentiti  i  rispettivi
consigli  scientifici,  puo'  autorizzare gli istituti, i centri e le
aree di ricerca ad eseguire prestazioni a pagamento  o  contratti  di
ricerca  per  conto terzi, determinandone le tariffe. Il direttore e'
responsabile della loro esecuzione.
  Le somme riscosse per dette prestazioni a pagamento sono  acquisite
al bilancio generale del C.N.R.
  Gli  accordi  di collaborazione ed ogni eventuale altro accordo che
comporti comunque l'utilizzazione dei locali,  delle  attrezzature  e
del  personale, sono riservati alla competenza degli organi direttivi
del C.N.R.".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9
maggio 1989, n. 168.
   Roma, 20 giugno 1991
                                        Il presidente: ROSSI BERNARDI