IL PRESIDENTE Visto l'ordinamento dei servizi, di cui al decreto del presidente del C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del C.N.R. n. 11648 in data 20 giugno 1991; Vista la delibera del consiglio di presidenza del 26 aprile 1990, n. 300, relativa alla modifica degli articoli 24, 25 e 27 dell'attuale ordinamento dei servizi per quanto riguarda le aree di ricerca; Visto il telex n. 1221 in data 25 marzo 1991 con il quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, eseguito l'esame di legittimita' e di merito di cui agli articoli 8 e 17 della legge 9 maggio 1989, n. 168, comunica di non aver motivi ostativi all'emanazione definitiva dei contenuti della deliberazione stessa nelle forme dovute; Ritenuta l'opportunita' di provvedere ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della predetta legge; Decreta: Gli articoli 24, 25 e 27 dell'ordinamento dei servizi di cui al decreto del presidente del C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del C.N.R. n. 11648 in data 20 giugno 1991, sono rispettivamente modificati come segue: "Art. 24. - All'area di ricerca sono preposti un direttore e un comitato di area. L'incarico di direttore e' conferito, con provvedimento del presidente del C.N.R., previa deliberazione della giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione, da adottarsi su designazione del nominativo da parte del consiglio di presidenza tra una rosa di nomi proposta dal direttore generale al consiglio stesso, a personale appartenente alla X qualifica funzionale, a personale di pari qualifica comandato presso il C.N.R. ai sensi dell'art. 40 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e a personale assunto a norma dell'art. 36 della citata legge. Il direttore: cura il perseguimento dei fini dell'area; e' responsabile della gestione dei servizi comuni dell'area; cura i compiti affidatigli dagli organi direttivi dell'ente. Il comitato di area e' nominato con provvedimento del presidente del C.N.R. Esso e' composto da un presidente, dai direttori delle unita' organiche afferenti all'area, dal direttore dell'area e da tre membri eletti dal personale del C.N.R., dei quali due appartenenti alla X qualifica funzionale. Il presidente e' nominato con provvedimento del presidente del C.N.R. previa deliberazione della giunta amministrativa nelle funzioni di consiglio di amministrazione, da adottarsi su designazione del nominativo da parte del consiglio di presidenza tra una rosa di nominativi proposta dal presidente al consiglio stesso. Il comitato di area e' deputato al coordinamento delle azioni per lo svolgimento delle attivita' scientifiche integrate, tecnologiche e di trasferimento dell'area, nel rispetto dei compiti e delle funzioni dei direttori e dei consigli scientifici degli istituti afferenti all'area stessa. Art. 25. - Le funzioni di direttore di istituti e centri sono affidate a personale appartenente alla X qualifica funzionale, a personale di pari qualifica funzionale, a personale di pari qualifica comandato ai sensi dell'art. 40 della legge 20 marzo 1975, n. 70, a personale assunto ai sensi del primo comma dell'art. 36 della citata legge n. 70/1975 e a personale docente universitario, secondo le specifiche norme che ne disciplinano lo stato giuridico e il trattamento economico. Le funzioni di direttore di area di ricerca sono conferite a norma del secondo comma del precedente art. 24. I direttori degli istituti, centri e aree di ricerca possono essere nominati funzionari delegati, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, per l'effettuazione di quelle spese riguardanti i predetti organismi per le quali non sia possibile provvedere direttamente da parte delle competenti strutture amministrative centrali. Art. 27. - Il C.N.R., con ordinanza del presidente, previa deliberazione della giunta amministrativa, sentiti i rispettivi consigli scientifici, puo' autorizzare gli istituti, i centri e le aree di ricerca ad eseguire prestazioni a pagamento o contratti di ricerca per conto terzi, determinandone le tariffe. Il direttore e' responsabile della loro esecuzione. Le somme riscosse per dette prestazioni a pagamento sono acquisite al bilancio generale del C.N.R. Gli accordi di collaborazione ed ogni eventuale altro accordo che comporti comunque l'utilizzazione dei locali, delle attrezzature e del personale, sono riservati alla competenza degli organi direttivi del C.N.R.". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Roma, 20 giugno 1991 Il presidente: ROSSI BERNARDI