IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuita' pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale; Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/86 ed in particolare il comma 1 che attribuisce al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale; Visto in particolare, della stessa legge n. 752/86: l'art. 3, relativo all'attribuzione dei fondi alle regioni ed alle province autonome; Vista la delibera del CIPE, in data 13 ottobre 1989, che approva la revisione del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-1990, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1989; Vista la delibera CIPE in data 15 marzo 1990 che approva il piano di riparto fra le regioni, le province autonome ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei fondi recati per il 1990 dalla citata legge n. 752/86 ed in particolare il punto 3 relativo all'accantonamento di lire 140 miliardi sui fondi di cui all'art. 3 della stessa legge n. 752/86 previsto dal disegno di legge "interventi urgenti per la zootecnia", atto Camera n. 3929-B successivamente approvato come legge n. 87/90; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 12, che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Visto il decreto legislativo n. 418 del 16 dicembre 1989, ed in particolare l'art. 3, il quale conferisce alla suddetta Conferenza Stato-regioni le attribuzioni della soppressa commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria per il 1990), che reca, fra l'altro, modifiche alla previsione di stanziamento disposta con gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge n. 752/86; Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e il bilancio pluriennale per il triennio 1990-92; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1991 relativa alla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1991 ed in particolare le disposizioni relative alle spese in conto capitale previste da leggi pluriennali; Vista le legge 9 aprile 1990, n. 87, recante "Interventi urgenti per la zootecnia" ed in particolare l'art. 8 che riduce di lire 140 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 3 della legge n. 752/86; Vista la sentenza n. 116 del 1991 con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto illegittimo il suddetto accantonamento di 140 miliardi di lire, a carico dell'art. 5 della legge n. 752/86 per il finanziamento degli interventi urgenti per la zootecnia; Visto il comma 1, lettera b), dell'art. 20, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 (norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie) convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38; Considerato che il decreto-legge n. 415/89 convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38 (norme in materia di finanza locale ecc.), ha tra l'altro stabilito che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse dal riparto dei fondi dell'art. 3 ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 3 e dell'art. 6 della legge n. 752/86; Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 14623/10521 del 7 giugno 1991 relativa al riparto tra le regioni a statuto ordinario del predetto accantonamento di lire 140 miliardi; Considerato che sulla detta proposta il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della legge suddetta, ha svolto l'istruttoria prevista dalla legge stessa; Considerato altresi' che sulla medesima proposta si e' espressa favorevolmente in data 1 agosto 1991 la Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 12 della legge n. 400/88; Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Delibera: Lo stanziamento residuo di lire 140 miliardi di cui alle premesse e gia' destinato dalla legge n. 87/90 ad interventi urgenti per la zootecnia, e' ripartito come indicato nell'allegata tabella ed e' destinato al finanziamento dei programmi di cui all'art. 3, comma 4 delle regioni a statuto ordinario. Nell'attuazione della presente delibera le amministrazioni interessate avranno cura di applicare la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 1991 citata in premessa; L'allegato sopra indicato fa parte integrante della presente delibera. Roma, 2 agosto 1991 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO