IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  8  novembre  1986, n. 752, concernente interventi
programmati in agricoltura, che si  propone  il  fine  di  assicurare
continuita'  pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica
nel settore agricolo e in quello forestale;
  Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/86 ed  in  particolare  il
comma   1   che  attribuisce  al  CIPE  le  funzioni  precedentemente
esercitate  dal  CIPAA  di  programmazione  in  materia  di  politica
agricola, agroalimentare e forestale;
  Visto  in  particolare,  della  stessa  legge  n. 752/86: l'art. 3,
relativo all'attribuzione dei fondi alle  regioni  ed  alle  province
autonome;
 Vista  la delibera del CIPE, in data 13 ottobre 1989, che approva la
revisione  del  programma  quadro  del   Piano   agricolo   nazionale
1986-1990,   predisposto   dal  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 278 del 28 novembre 1989;
  Vista la delibera CIPE in data 15 marzo 1990 che approva  il  piano
di  riparto  fra  le  regioni,  le  province autonome ed il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste dei fondi recati per il  1990  dalla
citata  legge  n.  752/86  ed  in  particolare  il  punto  3 relativo
all'accantonamento di lire 140 miliardi sui fondi di cui  all'art.  3
della   stessa   legge  n.  752/86  previsto  dal  disegno  di  legge
"interventi  urgenti  per  la  zootecnia",  atto  Camera  n.   3929-B
successivamente approvato come legge n. 87/90;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 12,
che  istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome;
  Visto il decreto legislativo n. 418 del 16  dicembre  1989,  ed  in
particolare  l'art.  3,  il quale conferisce alla suddetta Conferenza
Stato-regioni   le   attribuzioni   della    soppressa    commissione
interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
  Vista  la  legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria per il
1990),  che  reca,  fra  l'altro,  modifiche   alla   previsione   di
stanziamento  disposta  con  gli  articoli 3, 4, 5 e 6 della legge n.
752/86;
  Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, che approva il bilancio di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  1990  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 1990-92;
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
gennaio  1991 relativa alla gestione del bilancio dello Stato e degli
enti del settore pubblico allargato per il 1991 ed in particolare  le
disposizioni  relative alle spese in conto capitale previste da leggi
pluriennali;
  Vista le legge 9 aprile 1990, n. 87,  recante  "Interventi  urgenti
per  la  zootecnia" ed in particolare l'art. 8 che riduce di lire 140
miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 3 della legge n. 752/86;
  Vista  la  sentenza  n.  116  del  1991  con  la  quale  la   Corte
costituzionale  ha ritenuto illegittimo il suddetto accantonamento di
140 miliardi di lire, a carico dell'art. 5 della legge n. 752/86  per
il finanziamento degli interventi urgenti per la zootecnia;
  Visto  il  comma  1, lettera b), dell'art. 20, del decreto-legge 28
dicembre 1989, n. 415 (norme urgenti in materia di finanza  locale  e
di   rapporti   finanziari   fra  lo  Stato  e  le  regioni,  nonche'
disposizioni varie) convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38;
  Considerato che il decreto-legge n. 415/89 convertito in  legge  28
febbraio  1990,  n.  38 (norme in materia di finanza locale ecc.), ha
tra l'altro stabilito che le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano sono escluse dal  riparto  dei  fondi
dell'art.  3 ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dello stesso
art. 3 e dell'art. 6 della legge n. 752/86;
  Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n.
14623/10521 del 7 giugno 1991 relativa al riparto tra  le  regioni  a
statuto ordinario del predetto accantonamento di lire 140 miliardi;
  Considerato   che   sulla   detta   proposta  il  comitato  tecnico
interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della  legge  suddetta,
ha svolto l'istruttoria prevista dalla legge stessa;
  Considerato  altresi'  che  sulla  medesima proposta si e' espressa
favorevolmente in data 1› agosto 1991 la Conferenza Stato-regioni  di
cui all'art. 12 della legge n. 400/88;
  Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
                              Delibera:
  Lo stanziamento residuo di lire 140 miliardi di cui alle premesse e
gia'  destinato  dalla  legge  n.  87/90 ad interventi urgenti per la
zootecnia, e' ripartito come indicato  nell'allegata  tabella  ed  e'
destinato  al  finanziamento dei programmi di cui all'art. 3, comma 4
delle regioni a statuto ordinario.
  Nell'attuazione  della   presente   delibera   le   amministrazioni
interessate avranno cura di applicare la direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 1991 citata in premessa;
  L'allegato  sopra  indicato  fa  parte  integrante  della  presente
delibera.
   Roma, 2 agosto 1991
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO