IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il regolamento CEE n. 2392/89 del  Consiglio  del  24  luglio
1989  che  stabilisce  le  norme  generali  per  la designazione e la
presentazione dei vini e del mosto di uve;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  3201/90   recante   modalita'   di
applicazione  per  la  designazione e la presentazione dei vini e dei
mosti di uve;
  Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme  per  la
designazione  e  presentazione  dei  vini  da  tavola con indicazione
geografica;
  Visto  il  proprio  decreto  2  novembre  1978   contenente   norme
complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;
  Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti
l'uso  di  riferimenti  aggiuntivi  per  la  designazione dei vini da
tavola con indicazione geografica;
  Visto  il  proprio  decreto  9  dicembre  1983   contenente   norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto  il proprio decreto 30 luglio 1987, n. 368, contenente misure
transitorie  per  la  commercializzazione  dei  vini  da  tavola  con
indicazione   geografica,  prodotti  con  le  uve  provenienti  dalla
vendemmia 1987;
  Visto il proprio decreto 5 agosto 1988, n.  378,  contenente  norme
per  l'utilizzazione  in via transitoria di indicazioni geografiche e
relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con  le
uve provenienti dalla vendemmia 1988;
  Visto   il   proprio  decreto  11  luglio  1989  riguardante  norme
concernenti il riconoscimento, la presentazione e la designazione dei
vini tipici;
  Visto il  proprio  decreto  3  agosto  1989  contenente  norme  per
l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e rela-
tive  indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve
provenienti dalla vendemmia 1989 e relative integrazioni;
  Visto  il  proprio  decreto  6  ottobre  1989   concernente   norme
integrative  per l'utilizzazione della qualificazione "novello" per i
vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e   garantita,   a
denominazione   di   origine  controllata,  tipici  e  da  tavola  ad
indicazione geografica, in applicazione del quale  anche  i  vini  da
tavola  ad  indicazione  geografica  contenuti  nell'elenco di cui al
presente decreto possono avvalersi della menzione "novello";
  Visto il proprio decreto 17 settembre  1990  contenente  norme  per
l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e rela-
tive  indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve
provenienti dalla vendemmia 1990 e relative integrazioni;
  Considerata  la  necessita'  di  rispettare  le  compatibilita'  di
designazione  fra  vini  da  tavola  e  V.Q.P.R.D.,  ai  sensi  della
regolamentazione CEE in materia di designazione e  presentazione  dei
prodotti vitivinicoli;
  Tenuto  conto  degli orientamenti e delle indicazioni contenute nel
piano specifico di intervento per il settore vitivinicolo,  approvato
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
il 28 giugno 1990;
  Considerata la necessita' di rispettare le esigenze degli operatori
vitivinicoli  manifestatesi con le scelte opzionali di rivendicazione
delle  varie  indicazioni  geografiche  effettuate  nelle  precedenti
campagne  vendemmiali,  sulla  base delle comunicazioni fornite dalle
competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  Tenuto conto del parere del Comitato nazionale per la tutela  delle
denominazioni  di  origine  dei  vini,  favorevole  alla prosecuzione
dell'uso delle indicazioni geografiche autorizzate in via provvisoria
per la vendemmia 1990;
  Sentito il parere delle regioni e delle province autonome  all'uopo
interpellate;
  Ferma  restando  la  possibilita' di utilizzare per la designazione
dei vini da tavola provenienti dalla vendemmia  1991  le  indicazioni
geografiche gia' autorizzate con specifici decreti ministeriali;
  Ritenuto  in  conseguenza di quanto esposto che sussista l'esigenza
di autorizzare in via strettamente transitoria per il  solo  prodotto
della  vendemmia  1991,  l'uso  di indicazioni geografiche e relativi
riferimenti aggiuntivi anche per i vini da  tavola  derivati  da  uve
della presente vendemmia;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  E'  consentita la utilizzazione, nella designazione e presentazione
dei vini da tavola prodotti da uve provenienti dalla vendemmia  1991,
delle  indicazioni  geografiche  e  relativi  riferimenti  o menzioni
aggiuntivi riportati nell'annesso elenco che forma  parte  integrante
del  presente  decreto,  a  condizione  che  i produttori interessati
provvedano  a  presentare  alle  camere  di   commercio,   industria,
artigianato ed agricoltura competenti per territorio le dichiarazioni
delle  uve  di  cui  all'art. 17 del decreto ministeriale 21 dicembre
1977.
  Le suddette indicazioni geografiche non potranno essere  utilizzate
per  designare i vini di qualita' prodotti in regioni determinate, ad
eccezione  delle  deroghe  di  cui  all'art.  4,  paragrafo  4,   del
regolamento CEE n. 2392/89.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 agosto 1991
                                                   Il Ministro: GORIA