IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e del mosto di uve; Visto il regolamento CEE n. 3201/90 recante modalita' di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve; Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977; Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 30 luglio 1987, n. 368, contenente misure transitorie per la commercializzazione dei vini da tavola con indicazione geografica, prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1987; Visto il proprio decreto 5 agosto 1988, n. 378, contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988; Visto il proprio decreto 11 luglio 1989 riguardante norme concernenti il riconoscimento, la presentazione e la designazione dei vini tipici; Visto il proprio decreto 3 agosto 1989 contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e rela- tive indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1989 e relative integrazioni; Visto il proprio decreto 6 ottobre 1989 concernente norme integrative per l'utilizzazione della qualificazione "novello" per i vini a denominazione di origine controllata e garantita, a denominazione di origine controllata, tipici e da tavola ad indicazione geografica, in applicazione del quale anche i vini da tavola ad indicazione geografica contenuti nell'elenco di cui al presente decreto possono avvalersi della menzione "novello"; Visto il proprio decreto 17 settembre 1990 contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e rela- tive indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1990 e relative integrazioni; Considerata la necessita' di rispettare le compatibilita' di designazione fra vini da tavola e V.Q.P.R.D., ai sensi della regolamentazione CEE in materia di designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli; Tenuto conto degli orientamenti e delle indicazioni contenute nel piano specifico di intervento per il settore vitivinicolo, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il 28 giugno 1990; Considerata la necessita' di rispettare le esigenze degli operatori vitivinicoli manifestatesi con le scelte opzionali di rivendicazione delle varie indicazioni geografiche effettuate nelle precedenti campagne vendemmiali, sulla base delle comunicazioni fornite dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Tenuto conto del parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, favorevole alla prosecuzione dell'uso delle indicazioni geografiche autorizzate in via provvisoria per la vendemmia 1990; Sentito il parere delle regioni e delle province autonome all'uopo interpellate; Ferma restando la possibilita' di utilizzare per la designazione dei vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1991 le indicazioni geografiche gia' autorizzate con specifici decreti ministeriali; Ritenuto in conseguenza di quanto esposto che sussista l'esigenza di autorizzare in via strettamente transitoria per il solo prodotto della vendemmia 1991, l'uso di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi anche per i vini da tavola derivati da uve della presente vendemmia; Decreta: Articolo unico E' consentita la utilizzazione, nella designazione e presentazione dei vini da tavola prodotti da uve provenienti dalla vendemmia 1991, delle indicazioni geografiche e relativi riferimenti o menzioni aggiuntivi riportati nell'annesso elenco che forma parte integrante del presente decreto, a condizione che i produttori interessati provvedano a presentare alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio le dichiarazioni delle uve di cui all'art. 17 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977. Le suddette indicazioni geografiche non potranno essere utilizzate per designare i vini di qualita' prodotti in regioni determinate, ad eccezione delle deroghe di cui all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 2392/89. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 1991 Il Ministro: GORIA