Con  decreto ministeriale 20 luglio 1991 la riscossione del carico
tributario di L. 171.792.001 dovuto dalla  S.p.a.  R.A.S.A.  Realtur,
con  sede  in  Manfredonia  (Foggia),  e'  stata sospesa ai sensi del
terzultimo comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della
legge 28 febbraio 1980, n. 46, per  un  periodo  di  dodici  mesi,  a
decorrere  dalla  data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di
Foggia nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli
interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art.  39  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  602 introdotto dal medesimo art. 4
della legge n. 46. Il concessionario in via cautelare,  manterra'  in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali  della  sopramenzionata  societa',  la  quale,  comunque,
dovra'  prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale
parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti  esecutivi.
La  sospensione  sara'  revocata con successivo decreto ove vengano a
cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o  venga  a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.