La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                   Finalita' e oggetto della legge 
  1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione
dell'attivita' di volontariato come  espressione  di  partecipazione,
solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo  sviluppo  salvaguardandone
l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per  il  conseguimento
delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale  individuate
dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano e dagli enti locali. 
  2. La presente legge stabilisce i principi  cui  le  regioni  e  le
province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le
istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato  nonche'  i
criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti
locali nei medesimi rapporti. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.