IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto  il  codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, e il relativo regolamento di esecuzione;
  Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  16  dicembre  1985,
concernente  l'adesione  alla  convenzione  sulle norme relative alla
formazione della gente di mare,  al  rilascio  dei  brevetti  e  alla
guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
  Visto  il  comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24  novembre  1987,  relativo  al
deposito, presso il segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto
1987,  dello  strumento  di  adesione  dell'Italia  alla  convenzione
suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il  26  novembre
1987, conformemente all'art. XIV;
  Vista   la  regola  V/2  della  citata  convenzione  internazionale
relativa ai requisiti minimi obbligatori  per  l'addestramento  e  la
qualificazione  di  comandanti,  ufficiali  e comuni di navi cisterna
adibite al trasporto di prodotti chimici;
  Visto il  decreto  ministeriale  2  gennaio  1987,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio
1987, con il quale e' stato istituito il corso  di  familiarizzazione
alle  tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di
prodotti chimici;
  Tenuto conto della necessita' di  ottemperare  a  quanto  richiesto
dalla  suddetta  regola  nonche'  di  aggiornare  i  programmi  e  le
attrezzature per lo svolgimento del corso di  familiarizzazione  alle
tecniche  di  sicurezza  per  navi  cisterna  adibite al trasporto di
prodotti chimici;
  Sentito  il  comitato  tecnico   sull'istruzione,   l'addestramento
professionale,  l'aggiornamento  e  la  qualificazione  del personale
marittimo, istituito con decreto ministeriale 10 maggio 1990;
  Tenuto conto delle risultanze dei lavori del sottocomitato  ad  hoc
istituito  in  seno  al  predetto  comitato,  delegato  a stabilire i
requisiti   necessari   per    l'organizzazione    dei    corsi    di
familiarizzazione  per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti
chimici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  istituito  il  corso  di  familiarizzazione  alle  tecniche  di
sicurezza  per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici
della durata non inferiore a quindici ore.
  Il programma da svolgere deve essere  conforme  a  quello  indicato
nell'allegato A al presente decreto.