IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e il relativo regolamento; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 16 dicembre 1985, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito, presso il segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV; Vista la regola V/1/ della citata convenzione internazionale relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento e la qualificazione di comandanti, ufficiali e comuni di navi petroliere; Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1987, con il quale e' stato istituito il corso di sicurezza per navi petroliere; Tenuto conto della necessita' di ottemperare a quanto richiesto dalla suddetta regola, nonche' di aggiornare i programmi e le attrezzature per lo svolgimento del corso di sicurezza per navi petroliere sulla base della esperienza acquisita in materia e dello sviluppo delle tecnologie di tipo informatico applicate al settore; Sentito il comitato tecnico sull'istruzione, l'addestramento professionale, l'aggiornamento e la qualificazione del personale marittimo, istituito con decreto ministeriale 10 maggio 1990; Tenuto conto delle risultanze dei lavori del sottocomitato ad hoc istituito in seno al predetto comitato, delegato a stabilire i requisiti necessari per l'organizzazione dei corsi di sicurezza per navi petroliere; Decreta: Art. 1. E' istituito il corso di sicurezza per navi petroliere della durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in esercitazioni pratiche. Il programma da svolgere deve essere conforme a quello indicato nell'allegato A al presente decreto.