IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327, e il relativo regolamento;
  Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, pubblicata nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  16 dicembre 1985,
concernente l'adesione alla convenzione  sulle  norme  relative  alla
formazione  della  gente  di  mare,  al  rilascio dei brevetti e alla
guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
  Visto il comunicato del Ministero degli affari  esteri,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  275 del 24 novembre 1987, relativo al
deposito, presso il segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto
1987,  dello  strumento  di  adesione  dell'Italia  alla  convenzione
suddetta,  entrata,  pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre
1987, conformemente all'art. XIV;
  Vista  la  regola  V/1/  della  citata  convenzione  internazionale
relativa  ai  requisiti  minimi  obbligatori per l'addestramento e la
qualificazione di comandanti, ufficiali e comuni di navi petroliere;
  Visto il  decreto  ministeriale  2  gennaio  1987,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio
1987, con il quale e' stato istituito il corso di sicurezza per  navi
petroliere;
  Tenuto  conto  della  necessita'  di ottemperare a quanto richiesto
dalla suddetta  regola,  nonche'  di  aggiornare  i  programmi  e  le
attrezzature  per  lo  svolgimento  del  corso  di sicurezza per navi
petroliere sulla base della esperienza acquisita in materia  e  dello
sviluppo delle tecnologie di tipo informatico applicate al settore;
  Sentito   il   comitato  tecnico  sull'istruzione,  l'addestramento
professionale, l'aggiornamento  e  la  qualificazione  del  personale
marittimo, istituito con decreto ministeriale 10 maggio 1990;
  Tenuto  conto  delle risultanze dei lavori del sottocomitato ad hoc
istituito in seno  al  predetto  comitato,  delegato  a  stabilire  i
requisiti  necessari  per l'organizzazione dei corsi di sicurezza per
navi petroliere;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' istituito il corso di sicurezza per navi petroliere della durata
non inferiore a settanta ore, di cui non  meno  di  trentacinque  ore
dovranno essere impiegate in esercitazioni pratiche.
  Il  programma  da  svolgere  deve essere conforme a quello indicato
nell'allegato A al presente decreto.