IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto  il  codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, e il relativo regolamento;
  Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  16  dicembre  1985,
concernente  l'adesione  alla  convenzione  sulle norme relative alla
formazione della gente di mare,  al  rilascio  dei  brevetti  e  alla
guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
  Visto  il  comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24  novembre  1987,  relativo  al
deposito, presso il segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto
1987,  dello  strumento  di  adesione  dell'Italia  alla  convenzione
suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il  26  novembre
1987, conformemente all'art. XIV;
  Vista   la  regola  V/2  della  citata  convenzione  internazionale
relativa ai requisiti minimi obbligatori  per  l'addestramento  e  la
qualificazione  di  comandanti,  ufficiali  e comuni di navi cisterna
adibite al trasporto di prodotti chimici;
 Visto  il  decreto  ministeriale  2  gennaio  1987,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio
1987, con il quale e' stato istituito il corso di sicurezza per  navi
cisterna adibite al traporto di prodotti chimici;
  Tenuto  conto  della  necessita'  di ottemperare a quanto richiesto
dalla suddetta  regola,  nonche'  di  aggiornare  i  programmi  e  le
attrezzature  per  lo  svolgimento  del  corso  di sicurezza per navi
cisterna adibite al traporto di prodotti  chimici  sulla  base  della
esperienza  acquisita in materia e dello sviluppo delle tecnologie di
tipo informatico applicate al settore;
  Sentito  il  comitato  tecnico   sull'istruzione,   l'addestramento
professionale,  l'aggiornamento  e  la  qualificazione  del personale
marittimo, istituito con decreto ministeriale 10 maggio 1990;
  Tenuto conto delle risultanze dei lavori del sottocomitato  ad  hoc
istituito  in  seno  al  predetto  comitato,  delegato  a stabilire i
requisiti necessari per l'organizzazione dei corsi di  sicurezza  per
navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  istituito  il  corso  di sicurezza per navi cisterna adibite al
trasporto di prodotti chimici della durata non inferiore  a  settanta
ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in
esercitazioni pratiche.
  Il  programma  da  svolgere  deve essere conforme a quello indicato
nell'allegato A al presente decreto.