La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico 1. Dalla data in entrata in vigore della presente legge, i prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive, di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, sono liberamente determinati dai singoli operatori. 2. Gli operatori comunicano i prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere ed i prezzi dei servizi turistici delle altre strutture ricettive alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai soli fini della pubblicita' di cui al regio decreto- legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni. 3. Ciascun operatore comunica entro il 1 marzo ed entro il 1 ottobre di ogni anno, i prezzi di cui al comma 2 che intende applicare, rispettivamente dal 1 giugno e dal 1 gennaio dell'anno successivo. 4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, le modalita' di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di cui al comma 2. 5. L'ultimo periodo dell'undicesimo comma dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogato. 6. Sono altresi' liberamente ed annualmente determinati e comunicati alle regioni ed alle capitanerie di porto competenti per territorio, con le modalita' stabilite nel decreto di cui al comma 4, entro il 1 ottobre di ogni anno con validita' dal 1 gennaio dell'anno successivo, i prezzi delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - La legge n. 217/1983 reca: "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica". - Il R.D.L. n. 2049/1935 reca: "Modificazioni alle leggi 16 maggio 1932, n. 557, 22 dicembre 1932, n. 1723, e regio decreto 26 aprile 1932, n. 406, relativi alla pubblicita' dei prezzi degli alberghi". - Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 217/1983, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 7 (Classificazione delle strutture ricettive). - Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti. Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le leggi regionali prevedono cinque classi di alberghi contrassegnati, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1 stella. Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono: capacita' ricettiva non inferiore a sette stanze; almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto; un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera; un locale ad uso comune; impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura. Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a classificare le residenze turistico- alberghiere, contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle. Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva 'lusso' quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale. I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 e 1 stella in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive. I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio di attrezzature ricreative, culturali e sportive. Vengono contrassegnate con una stella le mini-aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria attivita' integrata anche con altre attivita' extra-turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico. I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva 'A' (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attivita' per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente comma puo' essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore e deve essere indicata nelle guide specializzate nonche' segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico. Le regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attivita' di affittacamere. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione e' punita con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 3 milioni. Il termine per la denuncia di cui all'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, e' anticipato al 31 luglio di ciascuno degli anni cui la denuncia medesima si riferisce".