La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
          Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico 
  1. Dalla data in entrata in vigore della presente legge,  i  prezzi
dei servizi alberghieri e delle altre  strutture  ricettive,  di  cui
alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive  modificazioni,  sono
liberamente determinati dai singoli operatori. 
  2.  Gli  operatori  comunicano  i  prezzi  di  pernottamento  nelle
strutture alberghiere ed i prezzi dei servizi turistici  delle  altre
strutture ricettive alle regioni ed alle province autonome di  Trento
e di Bolzano ai soli fini della pubblicita' di cui al regio  decreto-
legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni. 
  3. Ciascun operatore comunica entro il 1 marzo ed entro il 1 
ottobre di ogni anno,  i  prezzi  di  cui  al  comma  2  che  intende
applicare, rispettivamente dal 1 giugno e  dal  1  gennaio  dell'anno
successivo. 
  4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con
proprio decreto, le modalita' di trasmissione e di pubblicazione  dei
prezzi di cui al comma 2. 
  5. L'ultimo periodo dell'undicesimo  comma  dell'articolo  7  della
legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogato. 
  6.  Sono  altresi'  liberamente  ed   annualmente   determinati   e
comunicati alle regioni ed alle capitanerie di porto  competenti  per
territorio, con le modalita' stabilite nel decreto di cui al comma 4,
entro il 1 ottobre di ogni anno con validita' dal 1 gennaio dell'anno
successivo, i prezzi  delle  attivita'  turistiche  ad  uso  pubblico
gestite in regime di concessione. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato 
              con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
           1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il 
              rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1:
             - La legge  n.  217/1983  reca:  "Legge  quadro  per  il
          turismo   e   interventi   per   il   potenziamento   e  la
          qualificazione dell'offerta turistica".
             - Il R.D.L. n. 2049/1935 reca: "Modificazioni alle leggi
          16 maggio 1932, n. 557, 22 dicembre 1932, n. 1723, e  regio
          decreto  26  aprile 1932, n. 406, relativi alla pubblicita'
          dei prezzi degli alberghi".
             - Il testo dell'art. 7 della citata legge  n.  217/1983,
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  7  (Classificazione delle strutture ricettive). -
          Le leggi regionali dettano criteri per  la  classificazione
          delle  strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e
          dei requisiti  strutturali  dei  servizi  offerti  e  della
          qualificazione degli addetti.
             Con  riferimento  ai dati di cui al comma precedente, le
          leggi  regionali  prevedono  cinque  classi   di   alberghi
          contrassegnati,  in  ordine  decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1
          stella.
             Requisiti  minimi   degli   alberghi   ai   fini   della
          classificazione sono:
              capacita' ricettiva non inferiore a sette stanze;
              almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
              un  lavabo  con  acqua corrente calda e fredda per ogni
          camera;
              un locale ad uso comune;
              impianti tecnologici e numero  di  addetti  adeguati  e
          qualificati al funzionamento della struttura.
             Secondo   i   medesimi   criteri,   le  leggi  regionali
          provvedono   a   classificare   le   residenze   turistico-
          alberghiere, contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle.
             Gli  alberghi  contrassegnati  con  5 stelle assumono la
          denominazione aggiuntiva 'lusso' quando siano  in  possesso
          degli   standards   tipici   degli   esercizi   di   classe
          internazionale.
             I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con
          4, 3, 2 e 1 stella in rapporto al  servizio  offerto,  alla
          loro   ubicazione   ed   alla   presenza   di  attrezzature
          ricreative, culturali e sportive.
             I villaggi turistici sono contrassegnati con 4,  3  e  2
          stelle  in rapporto al servizio di attrezzature ricreative,
          culturali e sportive.
             Vengono contrassegnate con una stella  le  mini-aree  di
          sosta  che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta
          piazzuole e svolgono la propria attivita'  integrata  anche
          con  altre  attivita'  extra-turistiche,  al  supporto  del
          turismo     campeggistico     itinerante,     rurale     ed
          escursionistico.
             I   campeggi   e   i   villaggi  turistici  assumono  la
          denominazione aggiuntiva 'A' (annuale) quando  sono  aperti
          per  la doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati
          ad  esercitare  la  propria  attivita'  per  l'intero  arco
          dell'anno.  La  chiusura  temporanea dei campeggi di cui al
          presente comma puo' essere consentita per un periodo di tre
          mesi  all'anno  a  scelta  dell'operatore  e  deve   essere
          indicata  nelle guide specializzate nonche' segnalata nelle
          insegne del campeggio o del villaggio turistico.
             Le regioni individuano  con  legge  i  requisiti  minimi
          necessari all'esercizio dell'attivita' di affittacamere.
             L'inosservanza   delle   disposizioni   in   materia  di
          classificazione  e'  punita  con  sanzioni   amministrative
          stabilite  dalle  leggi  regionali da un minimo di lire 500
          mila ad un massimo di lire 3 milioni.  Il  termine  per  la
          denuncia  di  cui  all'articolo  1,  primo comma, del regio
          decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge
          26 marzo 1936,  n.  526,  e  successive  modificazioni,  e'
          anticipato  al  31  luglio  di  ciascuno  degli anni cui la
          denuncia medesima si riferisce".