IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto  il  terzo comma dell'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1991,
n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1  giugno 1991, n.
169, che autorizza la GEPI S.p.a., nei  casi  espressamente  previsti
dal  CIPI,  a costituire societa' aventi per oggetto la promozione di
iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di  lavoratori
dipendenti  strutturalmente eccedentari da aziende ubicate nelle aree
di crisi della regione siciliana nel limite massimo di 1.000 unita';
  Visti gli  elementi  forniti  dalla  regione  siciliana,  con  note
dell'11  marzo  e  del  16  luglio  1991,  in merito alla particolare
situazione di alcune societa' che, localizzate nelle aree  di  crisi,
hanno   concorso  negli  ultimi  tempi  a  determinare  una  notevole
riduzione del livello occupazionale che potrebbe essere  fronteggiata
con l'adozione di interventi pubblici mirati alla promozione di nuovi
posti di lavoro;
  Considerata  l'opportunita' di evitare che le iniziative della GEPI
dirette al sostegno di attivita'  aziendali  e  al  mantenimento  dei
livelli  occupazionali siano seguite da ulteriori interventi volti al
reimpiego degli stessi lavoratori in carico ad imprese per  le  quali
e' stato espletato od e' in corso l'intervento ordinario;
  Considerato che i lavoratori, nei cui confronti sono state adottate
misure  di  incentivazione per la risoluzione del rapporto di lavoro,
hanno la possibilita' di scegliere alternative di  nuova  occupazione
al di fuori degli strumenti pubblici di promozione;
  Ritenuto  che  l'attivita'  congiunta  della  GEPI  e della regione
siciliana,  da  esplicarsi  principalmente  nella  definizione  della
convenzione   di   cui  al  quinto  comma  dell'art.  4  della  legge
soprarichiamata, possa creare  opportunita'  di  lavoro  in  modo  da
favorire  il reimpiego e la mobilita' dei lavoratori in tempi consoni
ai nuovi principi di intervento  pubblico  nel  mercato  del  lavoro,
ricorrendo  in  particolare  ad  adeguati  programmi  di formazione e
riqualificazione professionale;
  Considerato che per le azioni  di  reimpiego  e  di  mobilita'  dei
lavoratori  eccedentari,  comprensivi  degli  iniziali  trattamenti a
sostegno del reddito, e' assegnata alla GEPI per l'anno 1991 la somma
complessiva di lire 50 miliardi;
                              Delibera:
  1. La GEPI e' autorizzata a costituire societa' aventi per  oggetto
la  promozione  di  iniziative  produttive  idonee  a  consentire  il
reimpiego dei lavoratori  indicati  nell'allegato  prospetto  che  fa
parte  integrante della presente delibera nel numero massimo di 1.000
unita'. A tal fine la GEPI puo' anche avvalersi di  societa'  gia'  a
suo tempo costituite per il reimpiego dei lavoratori.
  I  contingenti  massimi fissati per ciascuna impresa possono essere
compensati tra loro nel caso di inesatta indicazione  del  numero  di
lavoratori  tutelabili  ai  sensi  dell'art.  4  del decreto-legge n.
108/91, rimanendo fermo il limite complessivo di 1.000 unita'.
  1.1.  Qualora  il  numero complessivo dei lavoratori da reimpiegare
risultasse, alla data del 30  settembre  1991,  inferiore  al  totale
indicato  nel  prospetto  allegato la GEPI, entro il 31 ottobre 1991,
promuovera' iniziative tese al reimpiego, nel  rispetto  della  quota
massima   stabilita   dalla   legge,   dei  lavoratori  che  verranno
successivamente indicati dal CIPI.
   Roma, 30 luglio 1991
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO