IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Visto il terzo comma dell'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 169, che autorizza la GEPI S.p.a., nei casi espressamente previsti dal CIPI, a costituire societa' aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori dipendenti strutturalmente eccedentari da aziende ubicate nelle aree di crisi della regione siciliana nel limite massimo di 1.000 unita'; Visti gli elementi forniti dalla regione siciliana, con note dell'11 marzo e del 16 luglio 1991, in merito alla particolare situazione di alcune societa' che, localizzate nelle aree di crisi, hanno concorso negli ultimi tempi a determinare una notevole riduzione del livello occupazionale che potrebbe essere fronteggiata con l'adozione di interventi pubblici mirati alla promozione di nuovi posti di lavoro; Considerata l'opportunita' di evitare che le iniziative della GEPI dirette al sostegno di attivita' aziendali e al mantenimento dei livelli occupazionali siano seguite da ulteriori interventi volti al reimpiego degli stessi lavoratori in carico ad imprese per le quali e' stato espletato od e' in corso l'intervento ordinario; Considerato che i lavoratori, nei cui confronti sono state adottate misure di incentivazione per la risoluzione del rapporto di lavoro, hanno la possibilita' di scegliere alternative di nuova occupazione al di fuori degli strumenti pubblici di promozione; Ritenuto che l'attivita' congiunta della GEPI e della regione siciliana, da esplicarsi principalmente nella definizione della convenzione di cui al quinto comma dell'art. 4 della legge soprarichiamata, possa creare opportunita' di lavoro in modo da favorire il reimpiego e la mobilita' dei lavoratori in tempi consoni ai nuovi principi di intervento pubblico nel mercato del lavoro, ricorrendo in particolare ad adeguati programmi di formazione e riqualificazione professionale; Considerato che per le azioni di reimpiego e di mobilita' dei lavoratori eccedentari, comprensivi degli iniziali trattamenti a sostegno del reddito, e' assegnata alla GEPI per l'anno 1991 la somma complessiva di lire 50 miliardi; Delibera: 1. La GEPI e' autorizzata a costituire societa' aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori indicati nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente delibera nel numero massimo di 1.000 unita'. A tal fine la GEPI puo' anche avvalersi di societa' gia' a suo tempo costituite per il reimpiego dei lavoratori. I contingenti massimi fissati per ciascuna impresa possono essere compensati tra loro nel caso di inesatta indicazione del numero di lavoratori tutelabili ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 108/91, rimanendo fermo il limite complessivo di 1.000 unita'. 1.1. Qualora il numero complessivo dei lavoratori da reimpiegare risultasse, alla data del 30 settembre 1991, inferiore al totale indicato nel prospetto allegato la GEPI, entro il 31 ottobre 1991, promuovera' iniziative tese al reimpiego, nel rispetto della quota massima stabilita dalla legge, dei lavoratori che verranno successivamente indicati dal CIPI. Roma, 30 luglio 1991 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO