A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza Alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro Alle prefetture della Repubblica Ai commissari di Governo delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano Ai provveditorati agli studi Alle corti d'appello Alle direzioni provinciali del Tesoro Alle ragionerie provinciali dello Stato e, p.c.: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica Al Ministero della sanita' Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Alla Corte dei conti - Segretariato generale Alle delegazioni regionali della Corte dei conti Ai comitati regionali di controllo Alla Ragioneria generale dello Stato Alla Ragioneria centrale presso gli istituti di previdenza All'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso gli istituti di previdenza All'Istituto nazionale della previdenza sociale 1. PARTE INTRODUTTIVA. Con i decreti del Presidente della Repubblica n. 333 del 3 agosto 1990 e n. 384 del 28 novembre 1990 sono stati emanati i regolamenti per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi nazionali di lavoro per il triennio 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990, rispettivamente, per il personale del comparto degli enti locali e di quello del Servizio sanitario nazionale. Con la presente circolare vengono forniti gli opportuni chiarimenti e le necessarie indicazioni al fine di agevolare gli enti con personale iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza nel porre in essere gli adempimenti di propria competenza, onde consentire la sollecita definizione dei provvedimenti relativi ai trattamenti di quiescenza da parte di questa amministrazione. Giova richiamare, ancora una volta, la disposizione dell'art. 3 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, che sancisce la nullita' degli atti, concernenti il trattamento economico del personale, deliberati dagli enti in difformita' della normativa degli accordi nazionali di lavoro. Peraltro, anche per gli altri enti del comparto del Servizio sanitario nazionale diversi dalle unita' sanitarie locali, la circolare del Ministro per la funzione pubblica n. 73343/6.2.31 del 28 marzo 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1991) - recante "Indirizzi applicativi del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, relativi alle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1988-1990, riguardante il comparto del Servizio sanitario nazionale" - ha ribadito che nessuna deroga e' consentita, da parte dei predetti enti, nell'applicazione delle disposizioni relative al trattamento economico previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90. 1.1. Vigenza contrattuale. Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90 e degli articoli 1 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90, gli effetti giuridici dei nuovi contratti decorrono dal 1 gennaio 1988 e gli effetti economici dal 1 luglio 1988, con le diverse decorrenze espressamente previste per particolari istituti contrattuali. In conformita' delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, con nota n. 71998/400.2.3 del 25 febbraio 1991 concernente in particolare il comparto degli enti locali, si precisa subito che anche il personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel primo semestre del 1988 e' da ricomprendere tra i destinatari dei benefici di cui al secondo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 e degli articoli 43 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 (effetti dei nuovi stipendi), in quanto per "periodo di vigenza contrattuale" previsto dalle citate norme, deve intendersi quello indicato dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90 e dagli articoli 1 e 71, commi 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90, cioe' dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1990. Al riguardo, la Presidenza del Consiglio ha chiarito che nessuna incidenza sulla problematica in questione puo' avere la circostanza che sia stato previsto uno slittamento delle decorrenze dei benefici economici (1 luglio 1988), attenendo cio' a motivi di politica economica irrilevanti per i fini di che trattasi. 2. VALUTABILITA' CONTRIBUTIVA DEGLI EMOLUMENTI CONTRATTUALI. Come e' noto, le norme che dettano i criteri per l'assoggettamento a contributo e, quindi, per la quiescibilita' delle voci retributive sono gli articoli 15 e 16 della legge n. 1077/59, cosi' come risultano modificati ed integrati dall'art. 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131. Occorre, preliminarmente, osservare che la richiamata legislazione pensionistica prescrive che gli emolumenti, effettivamente corrisposti in attivita' di servizio, possono assumere rilevanza quiescibile soltanto quando traggono titolo da precise fonti normative: legge, contratti collettivi nazionali del lavoro e decreti del Presidente della Repubblica di emanazione dei regolamenti per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi nazionali dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego. Restano, pertanto, esclusi da ogni valutazione contributiva gli emolumenti che vengono corrisposti a seguito di accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata o integrativa aziendale. I compensi, invece, che vengono erogati in forza delle predette generali fonti normative assumono rilevanza quiescibile quando siano congiuntamente presenti i requisiti positivi della fissita', della continuativita' e della corrispettivita' e, contemporaneamente, siano assenti quelli negativi di cui all'art. 16 della legge n. 1077/59, la cui insussistenza e' parimenti necessaria quanto la sussistenza di quelli positivi. Per quanto concerne i requisiti negativi, si fa presente che il richiamato art. 16 dispone, in maniera imperativa, che in nessun caso sono da ricomprendere nella retribuzione annua contributiva: i compensi per lavoro straordinario, anche se corrisposti in forma forfettaria fissa; quelli per lavori di carattere eccezionale; gli assegni familiari; le indennita' comunque corrisposte in relazione a diritti di segreteria; le indennita' di carica o di grado; le eventuali indennita' invernali; le indennita' o gli assegni corrisposti, interamente o in parte, a titolo di rimborso spese oppure in relazione ai disagi o ai rischi connessi a particolari attivita' lavorative dell'iscritto; gli altri assegni analoghi a quelli sopra indicati. L'accertamento della rilevanza quiescibile va, infine, completato con riferimento ai tre requisiti positivi espressamente richiesti. Bisogna, cioe', accertare che l'emolumento considerato sia, congiuntamente, fisso nell'ammontare e continuativo nel tempo e che, inoltre, sia dovuto quale corrispettivo per l'attivita' lavorativa svolta. Mentre l'individuazione del carattere della corrispettivita' non presenta generalmente alcuna perplessita', non sempre i requisiti della fissita' e continuativita' sono di agevole rilevazione. In linea di principio, per essere assoggettati a contribuzione, gli emolumenti devono essere fermi, non aleatori e predeterminati, per tutti gli appartenenti alla medesima qualifica o livello che si trovano in quel punto della carriera, in via generale ed astratta, da una delle fonti normative sopra riportate (leggi, decreti del Presidente della Repubblica e contratti collettivi nazionali del lavoro). Detti compensi devono essere, inoltre, corrisposti in via continuativa e non revocabile, con riferimento a situazioni oggettive e non percepiti in relazione alle qualita' personali, professionali e individuali dei singoli dipendenti ovvero a seguito di particolari incarichi, conferiti ad personam e teoricamente revocabili. Nessun altro requsito positivo e' richiesto dalla legge e, per converso, la mancanza di uno solo dei requisiti positivi o la presenza di uno solo dei requisiti negativi porta ad escludere la rilevanza quiescibile dell'emolumento. Delineati, in via preliminare, il quadro normativo ed i principi generali che disciplinano la materia in esame, vengono ora fornite indicazioni circa l'assoggettamento a contributo e la valutabilita' in pensione delle voci retributive previste dai decreti del Presidente della Repubblica n. 333/90 e n. 384/90. E' utile precisare, a questo punto, che tutti gli emolumenti accessori qualificati come "indennita'", spettanti in base alle norme contrattuali, ove non sia espressamente disposto in modo diverso, vengono corrisposti per dodici mensilita', non avendo natura stipendiale. 3. COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI - (Decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90). Viene, innanzitutto, trattata la problematica relativa all'indennita' di funzione di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90 ed alle omologhe norme regionali. In base all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90, le indennita' pensionabili dei dirigenti, previste dall'accordo riguardante il precedente triennio, sono state attualmente comprese nell'ambito del trattamento stipendiale e non sono state riassorbite nella nuova indennita' di funzione. In essa, invece, sono compresi tutti quegli emolumenti accessori o indennita' del previgente contratto espressamente o pacificamente riconosciuti non pensionabili. Ed invero, il citato art. 38 precisa che l'indennita' di funzione ai dirigenti assorbe le precedenti indennita' di presenza e di coordinamento ed esclude la fruizione di compensi per lavoro straordinario ed incentivanti la produttivita'. Da questa prima indagine sulla natura e sulla derivazione della nuova indennita' di funzione e' agevole rilevare la sussistenza di quei requisiti negativi di cui al terzo comma dell'art. 16 della citata legge n. 1077/59, che inducono, gia' ad un primo esame, ad escludere la quiescibilita' dell'emolumento in questione costituendo detta indennita', almeno in larga misura, il coacervo del corrispondente trattamento economico accessorio, sicuramente non pensionabile (compensi incentivanti la produttivita', indennita' di presenza, compenso per lavoro straordinario.. .. ..), spettante al personale non dirigenziale. Non sarebbe, pertanto, ammissibile una tale disparita' di trattamento, senza il supporto di una valida giustificazione logico- giuridica che si e' invano ricercata. Anche i requsiti positivi non si rinvengono nell'intero ammontare della indennita' di funzione ma soltanto nella parte non eccedente la misura minima comune (0,1) fissata per tutti i dirigenti dalla fonte normativa generale. Infatti, pur se il carattere della corrispettivita' e' da ritenere indubbiamente presente, tuttavia non sembra che la fissita' e la continuativita' possano ritenersi sussistenti, relativamente alla parte variabile eccedente il coefficiente 0,1. Ed invero, tale indennita' e' connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni ed e' graduata in relazione alle funzioni medesime affidate, con commisurazione allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti variabili da 0,1 a 1. La corresponsione dell'indennita' de qua, quindi, non e' predeterminata, per tutti i dirigenti della medesima qualifica, in via generale ed astratta nonche' in misura fissa con riferimento a situazioni oggettive non riferibili prevalentemente alla persona del percipiente; tali requisiti, necessari per la quiescibilita' degli emolumenti in questione, si riscontrano, si ripete, soltanto per quella parte di indennita' (0,1) assicurata dalla fonte normativa (leggi e decreti del Presidente della Repubblica di recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro), con carattere di generalita' e fissita' a tutti i dirigenti della medesima qualifica. Gli importi superiori, invece, sono mutevoli ed aleatori poiche' le varie funzioni dirigenziali alle quali sono legati, sono attribuite con incarico ad personam teoricamente revocabile, essendo previsto il giudizio sull'operato del dirigente. Infatti, l'eventuale giudizio negativo (che puo' investire il merito tecnico-professionale come anche essere determinato dal mancato conseguimento degli obiettivi generali fissati a livello politico degli amministratori) potrebbe comportare la rideterminazione dell'indennita' di funzione nella misura minima comune a tutti i dirigenti (0,1). Riepilogando, questa Direzione generale ritiene che l'indennita' di funzione dei dirigenti abbia le seguenti caratteristiche: 1) presenta, in misura notevole, i requisiti negativi che escludono la pensionabilita', avendo assorbito tutti i precedenti emolumenti sicuramente non pensionabili (indennita' di presenza e coordinamento, compensi per lavoro straordinario ed incentivante la produttivita'); 2) non e' predeterminata, per tutti i dirigenti della medesima qualifica, in via generale ed astratta nonche' in misura fissa con riferimento a situazioni oggettive; 3) gli importi superiori al coefficiente 0,1 non possono essere considerati fissi e continuativi ma sono, invece, mutevoli ed aleatori poiche' le varie funzioni dirigenziali alle quali sono connessi, sono attribuite con incarico ad personam e teoricamente revocabili. Ove si volessero riconoscere pensionabili le maggiori misure (variabili, aleatorie, revocabili) dell'indennita' di funzione, potrebbe verificarsi una evidente ed abnorme sperequazione tra il dirigente che dopo aver percepito, magari per lunghi anni in carriera, un ammontare superiore al minimo dell'indennita' di cui trattasi, ne subisca, pero', la revoca in prossimita' del collocamento a riposo ed un altro dirigente al quale solo nell'ultimo periodo di servizio (o, addirittura nell'ultimo mese) venga conferito un incarico con la conseguente maggiore misura della indennita' di funzione (che, nel caso limite, potrebbe raddoppiare lo stipendio). L'ordinamento delle casse pensioni amministrate si fonda, attualmente, per il calcolo del trattamento di quiescenza, sul sistema retributivo che prende a base, ai fini della determinazione e della misura della pensione spettante, l'ultima retribuzione percepita in attivita' di servizio; quindi, nella prima delle due fattispecie sopra ipotizzate, nessun riconoscimento in pensione verrebbe conseguito, in quanto il maggior importo dell'indennita' di funzione (precedentemente fruito ed assoggettato a contribuzione per lungo tempo) per l'intervenuta revoca non farebbe piu' parte della retribuzione pensionabile se non nella suddetta misura minima, mentre, al contrario, nel secondo caso vi sarebbe valutazione in pensione nonostante che sostanzialmente sia mancata la copertura contributiva per il conferimento dell'incarico, al limite nell'ultimo mese. E' appena il caso di sottolineare, infine, che la disciplina della indennita' di funzione e' posta, con carattere di generalita' ed uniformita', dalle fonti normative piu' volte richiamate - leggi e decreti del Presidente della Repubblica di recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro - e che le eventuali deliberazioni di applicazione degli enti, qualora se ne discostassero stabilendo una piu' elevata misura minima dell'emolumento in questione comune a tutti, non potrebbero certamente essere ritenute valide ai fini della pretesa quiescibilita' di tale maggior importo (cfr. art. 15 della legge n. 1077/59). In definitiva, per tutte le motivazioni che sono state analiticamente esposte, si ritiene che il requisito della pensionabilita' sia sussistente, a decorrere dal 1 ottobre 1990, soltanto per quella parte dell'indennita' di funzione (0,1) assicurata dalle fonti normative generali (leggi e decreti del Presidente della Repubblica di recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro) in misura fissa, continuativa e non revocabile, con carattere di generalita' a tutti i dirigenti della medesima qualifica. Dopo l'ampia disamina relativa all'indennita' di funzione, vengono, adesso, forniti gli opportuni chiarimenti sulla valutabilita' contributiva e pensionistica degli altri emolumenti contrattuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90, alla luce della normativa e dei criteri sopra illustrati. Oltre all'indennita' di funzione, limitatamente alla misura dello 0,1, sono soggetti a contribuzione e, pertanto, quiescibili: A) I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 43, negli importi e con le decorrenze ivi stabiliti (1 luglio 1988; 1 ottobre 1989; 1 luglio 1990 a regime). E' da rilevare che detti valori sono comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 gia' previsto dall'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 494/87 e, per le qualifiche dirigenziali, delle integrazioni tabellari e delle indennita' (di direzione di struttura e di funzione) di cui all'art. 33, comma terzo, ed all'art. 34, comma primo, lettera C), del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/87. B) La maggiorazione per il livello economico differenziato, corrisposta in prima applicazione dal 1 ottobre 1990, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 e 36. C) La retribuzione individuale di anzianita', incrementata dal 1 gennaio 1989 degli importi di cui all'art. 44, che riassorbono le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo. D) La tredicesima mensilita'. E) L'indennita' integrativa speciale o indennita' di contingenza. F) Gli emolumenti accessori previsti dall'art. 45 a decorrere dal 1 ottobre 1990, con esclusione dell'"indennita' di tempo potenziato" di cui al comma 6 dello stesso articolo. E' da rilevare che, a parere della scrivente, l'"integrazione tabellare" al personale dell'area di vigilanza, che il comma 2 fissa nella misura annua di L. 900.000, per la sua stessa natura di voce integrativa dello stipendio, deve intendersi con effetto sulla tredicesima mensilita'. Non rivestono, invece, i requisiti della pensionabilita': i compensi erogati utilizzando il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, di cui agli articoli 5 e 6 (compensi incentivanti la produttivita', per lavoro straordinario, ecc. ....); il compenso una tantum a titolo di incentivazione della mobilita', previsto dall'art. 22; gli importi dell'indennita' di funzione eccedenti la misura minima (0,1) comune a tutti i dirigenti; l'indennita' di tempo potenziato ex art. 45, comma 6; l'indennita' di rischio da radiazioni (art. 47 e art. 49, comma 2), per la quale sussiste la preclusione di cui all'art. 16 della legge n. 1077/59; l'indennita' di reperibilita' di cui all'art. 49 e le incentivazioni di cui al comma 4 dello stesso articolo per le camere di commercio. Si richiama, infine, la norma di rinvio dell'art. 50 che conferma, ove non modificate e sostituite dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90, le disposizioni dei precedenti decreti del Presidente della Repubblica numeri 347/83, 268/87 e 494/87. Pertanto, tutti quegli emolumenti ed indennita' gia' previsti dalla previgente normativa e che non siano stati abrogati o modificati, continuano ad essere erogati, con le stesse modalita', mantenendo le medesime caratteristiche; al riguardo, sono tuttora valide, conseguentemente, le indicazioni date da questa Direzione generale con le circolari numeri 608/83, 609/84, e 615/87, circa l'assoggettamento a contributo e la queiscibilita' delle predette voci retributive. 4. COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - (Decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90). Vengono esaminati distintamente il "comparto sanita'", riguardante il personale non medico, la cui disciplina e' dettata dalle disposizioni contenute nella prima parte del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 e l'"area medica", che comprende il personale medico e veterinario, la cui normativa si rinviene nella seconda parte del predetto decreto del Presidente della Repubblica. 4.1. Comparto sanita'. Per il personale non medico del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo sono soggetti a contribuzione: A) I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 41, negli importi e con le decorrenze ivi stabiliti (1 luglio 1988; 1 ottobre 1989; 1 luglio 1990 a regime). Detti valori sono comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 previsto dall'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 494/87. B) L'importo del livello retributivo 8- bis, che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 494/87 e 68, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90, e' attribuito, a decorrere dal 1 dicembre 1990, agli operatori professionali dirigenti muniti di abilitazione alle funzioni direttive ed adibiti a compiti di organizzazione e programmazione, nonche' agli operatori professionali dirigenti direttori delle scuole di formazione degli operatori sanitari ed ai collaboratori coordinatori amministrativi con tre anni di anzianita' nella posizione funzionale medesima. E' da rilevare che al personale inquadrato nel livello 8- bis non compete l'indennita' prevista dall'art. 50, comma 8. C) La retribuzione individuale di anzianita', incrementata dal 1 gennaio 1989 degli importi di cui all'art. 42, che riassorbono le anticipazioni eventualmente corrisposte allo stesso titolo. I predetti incrementi non spettano, ai sensi dell'art. 53, comma 3, al personale che abbia mantenuto la progressione economica per classi e scatti provenendo dagli enti di cui agli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79. D) La tredicesima mensilita'. E) L'indennita' integrativa speciale. F) L'"indennita' di direzione per i direttori amministrativi", prevista dall'art. 44, a decorrere dal 1 dicembre 1990, con importi differenziati in favore dei vice direttori amministrativi, dei direttori amministrativi e dei direttori amministrativi capi servizio. Tale indennita' riassorbe, sino alla concorrenza, tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo. G) Le "indennita' per il personale laureato non medico dei ruoli sanitario, professionale e tecnico", di cui all'art. 45. Anche tali indennita' riassorbono sino alla concorrenza tutte le altre finora percepite a qualsiasi titolo. H) L'indennita' di partecipazione all'ufficio di direzione, confermata dall'art. 46. I) Le indennita' spettanti al personale di ruolo appartenente alla posizione funzionale intermedia di decimo livello retributivo (al quale, con atto formale dell'Ente, previa selezione, sia affidata la responsabilita' di un servizio o settore o modulo organizzativo) e quelle attribuite, previo giudizio favorevole, al personale appartenente alla posizione funzionale del nono livello retributivo con anzianita' di servizio nella predetta posizione di cinque anni, negli importi e con le decorrenze indicati rispettivamente dagli articoli 47 e 48. L) Le indennita' della professione infermieristica, limitatamente a quelle fisse e ricorrenti previste dai commi 1 (comprese le maggiorazioni per anzianita' di cui alle lettere a), b) e c), 2 e 4 dell'art. 49. Il comma 7 del citato art. 49 stabilisce che le indennita' di cui allo stesso articolo decorrono dal 1 dicembre 1990 e non sono cumulabili con quelle indicate nel successivo art. 50, commi 4 e 5. Sono, peraltro, tuttora in vigore, per il rinvio, operato dall'art. 70 ed in mancanza di diversa esplicita previsione dell'art. 49 in esame, le preesistenti indennita' di cui agli articoli 56 e 57 commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/87 (indennita' per il personale infermieristico ed indennita' di incremento della utilizzazione delle strutture e degli impianti), in relazione alle quali si conferma la pensionabilita' della prima e del solo importo di L. 180.000 annue (comma 4) per la seconda. M) L'indennita' di incremento della utilizzazione delle strutture e degli impianti e della efficienza dei servizi, prevista dall'art. 50, a decorrere dal 1 dicembre 1990, in misura diversa per le varie categorie di personale destinatario. Le indennita' di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 50 non sono cumulabili, si ripete, con quelle dell'art. 49. Valgono, altresi', le stesse considerazioni esposte al punto L) in relazione alle preesistenti indennita' ed, al riguardo, per l'esemplificazione del regime degli emolumenti sopra descritti si rinvia alle tabelle allegate alla gia' richiamata circolare del Ministro per la funzione pubblica n. 73343/6.2.31 del 28 marzo 1991. Non sono, invece, valutabili a pensione: i compensi per lavoro straordinario; l'indennita' di incentivazione alla mobilita' (art. 12); l'indennita' di bilinguismo, le indennita' differenziate di coordinamento e l'indennita' di polizia giudiziaria, confermate e rideterminate dall'art. 46; le indennita' giornaliere della professione infermieristica, di cui ai commi 3, 5 e 6 dell'art. 49; l'indennita' giornaliera di turno, quella di pronta disponibilita' e l'indennita' giornaliera corrisposta al personale ausiliario assegnato ai servizi di malattie infettive, previste dall'art. 51; l'indennita' per servizio notturno e festivo (art. 52); l'indennita' di rischio da radiazioni, di cui all'art. 54; il compenso per le mansioni superiori previsto dall'art. 55, in considerazione del carattere eccezionale, revocabile e temporaneo dell'assegnazione delle predette mansioni che non possono eccedere i sessanta giorni - non dando titolo, per tale periodo, ad alcuna retribuzione - e che solo per giustificati motivi possono essere prorogate, con diritto al compenso, per ulteriori sei mesi al termine dei quali non sono in alcun caso rinnovabili; i compensi incentivanti la produttivita' e l'efficienza dei servizi di cui al titolo quinto (articoli dal 57 al 67). Anche per il comparto della sanita', e' stato previsto con la citata norma finale di rinvio di cui all'art. 70, che restino confermate, ove non modificate o sostituite dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 348/83 e n. 270/87, per quanto compatibili. Sono tuttora valide, conseguentemente, le indicazioni gia' fornite da questa Direzione generale con le precedenti circolari, circa la pensionabilita' dei preesistenti emolumenti che non siano stati soppressi o modificati. 4.2. Area medica. Per il personale dell'area medica, sono soggetti a contribuzione e valutabili a pensione: A) I valori stipendiali annui lordi e relativa progressione economica per classi e scatti, spettanti ai medici a tempo pieno, ai medici a tempo definito ed ai veterinari, con le decorrenze e negli importi stabiliti dagli articoli 108 e 111. B) La tredicesima mensilita'. C) L'indennita' integrativa speciale. D) Le indennita' medico-specialistica e di tempo pieno, le indennita' medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria (con relativa progressione economica per classi e scatti sulle predette indennita') e l'indennita' di dirigenza medica (che, invece, resta fissa e costante), con le decorrenze e negli importi stabiliti dagli articoli 110 e 111. E' opportuno ribadire che le indennita' sono corrisposte per dodici mensilita', ad eccezione di quella di tempo pieno e medico-veterinaria di ispezione, vigilanza e polizia veterinaria che, invece, spettano per tredici mensilita', secondo quanto disposto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/87. E) L'indennita' di partecipazione all'ufficio di direzione, non cumulabile con l'indennita' differenziata di responsabilita' primariale. F) L'indennita' per i direttori degli istituti zooprofilattici gia' spettante ai sensi dell'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/87 e rideterminata dal comma 6 dell'art. 110, con decorrenza 1 dicembre 1990. G) Gli importi, che in ragione annua sono pari ai 2/3 delle cifre indicate dall'art. 112, per il periodo 1 luglio 1988-31 dicembre 1989, soppressi dal 1 gennaio 1990 in quanto da tale data spettano gli aumenti di cui all'art. 111; detti importi, infatti, al di la' del nomen iuris (una tantum), si configurano come anticipazioni dei benefici contrattuali. H) L'indennita' differenziata di responsabilita' primariale, per dodici mensilita', negli importi indicati dall'art. 114, a decorrere dal 1 dicembre 1990. I) Le indennita' spettanti al personale medico e veterinario di ruolo appartenente alla posizione funzionale intermedia (al quale, con atto formale dell'ente, previa selezione, sia affidata la responsabilita' di un settore o modulo organizzativo o che svolga particolari funzioni all'interno di strutture ospedaliere di alta specializzazione) e quelle attribuite, previo giudizio favorevole, al personale appartenente alla posizione funzionale di assistente medico e di veterinario collaboratore di ruolo con anzianita' di servizio complessiva di cinque anni, negli importi e con le decorrenze indicati rispettivamente dagli articoli 116 e 117. Si precisa che per il personale di cui all'art. 117, la progressione economica sull'indennita' medico-specialistica continua ad essere calcolata sull'importo iniziale previsto per gli assistenti medici ed i veterinari collaboratori. Non sono valutabili a pensione: i compensi per lavoro straordinario; l'indennita' di incentivazione alla mobilita', di cui all'art. 82; il trattamento di missione (art. 87); l'indennita' di bilinguismo, l'indennita' differenziata di coordinamento e l'indennita' di pronta disponibilita', confermate e rideterminate dall'art. 110, commi 5 e 6; l'indennita' per servizio notturno e festivo, di cui all'art. 115; l'indennita' di rischio da radiazioni, (art. 120); i compensi per le "mansioni superiori" (art. 121), per le stesse considerazioni precedentemente svolte in relazione all'omologo art. 55; i compensi incentivanti la produttivita' e l'efficienza dei servizi di cui agli articoli dal 123 al 132. Giova richiamare pure per l'area medica la norma finale di rinvio, contenuta nell'art. 136 analogo al corrispondente art. 70, per la quale valgono le osservazioni gia' formulate. 5. EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO. L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90 e gli articoli 43 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90 dispongono la corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione dei regolamenti medesimi, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. E' da sottolineare, innanzitutto, la portata innovativa delle norme sopra citate, laddove viene superata la preesistente limitazione, per la valutazione in pensione dei benefici contrattuali, alle sole cause di cessazione dal servizio tassativamente indicate dagli articoli 64 dei previgenti decreti del Presidente della Repubblica n. 268 e n. 270 del 1987. Con la disciplina ora introdotta, i benefici in questione spettano qualunque sia la causa di cessazione dal servizio. Si richiama, altresi', quanto precisato nella parte introduttiva della presente circolare circa l'estensione dei miglioramenti stessi anche al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel primo semestre del 1988. Le norme in esame indicano quali siano gli emolumenti da prendere in considerazione per l'attribuzione dei benefici contrattuali in quiescenza, con le decorrenze e gli scaglionamenti prescritti. I maggiori oneri derivanti alle casse pensioni degli istituti di previdenza dell'applicazione dei citati articoli 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333, 43 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384, vengono recuperati a carico degli enti datori di lavoro con le modalita' di cui al decreto del Ministro del tesoro 23 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 186 del 9 agosto 1991. Al riguardo, i predetti enti provvederanno, nell'ambito della propria autonomia, a determinare l'ammontare dei benefici spettanti, assumendo a proprio carico il relativo onere, con apposita deliberazione debitamente approvata, da trasmettere, unitamente alla certificazione del Mod. 98.1 (da compilarsi secondo le modalita' gia' previste in applicazione dei precedenti decreti del Presidente della Repubblica) ed alla restante documentazione di rito, a questa Direzione generale per la liquidazione del trattamento di quiescenza. Ai fini dell'applicazione dell'art. 113 e' da tenere presente, pero', che va ricompresa anche l'indennita' differenziata di responsabilita' primariale di cui all'art. 114, onde evitare l'evidente ed ingiustificata sperequazione che, altrimenti, si verificherebbe a svantaggio dei primari nei confronti del personale medico apicale non primariale al quale viene valutata l'indennita' di dirigenza medica dell'art. 110, comma 5. Non e' superfluo precisare, infine, che gli importi concessi dall'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 per il periodo dal 1 luglio 1988 al 31 dicembre 1989 non hanno effetto sul trattamento pensionistico del personale cessato sino al 30 giugno 1988, non essendo computabile ai sensi del menzionato art. 113. 6. ASPETTI NORMATIVI PARTICOLARI. 6.1. Aspettativa per motivi sindacali. I regolamenti in esame introducono una nuova disciplina del personale in aspettativa sindacale. La normativa, contenuta negli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 e negli articoli 27, 28, 95 e 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384, stabilisce che al personale collocato in aspettativa per motivi sindacali ai sensi delle predette disposizioni, vengono corrisposti tutti gli assegni spettanti e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti (con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e di quelli conseguenti alla necessita' di svolgimento di prestazioni) e che i predetti periodi di aspettativa per motivi sindicali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del computo del congedo ordinario. Pertanto, i periodi in questione, regolarmente retribuiti, sono utili ai fini del trattamento di quiescenza erogato dalla Casse pensioni amministrate ed i relativi emolumenti corrisposti dovranno essere assoggettati a contribuzione. 6.2. Dispensa per motivi di salute. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90 ha esplicitamente confermato, agli articoli 16 e 86, la norma gia' contenuta nel previgente contratto (art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270), che impone all'ente datore di lavoro di esperire ogni utile tentativo per recuperare al servizio attivo il dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle proprie mansioni, prima di poterne disporre la dispensa per motivi di salute. Tale procedura, posta a garanzia del lavoratore, si configura come vero e proprio obbligo giuridico che costituisce condizione di legittimita' dei collocamenti a riposo per inabilita'. L'analoga disposizione per il comparto del personale degli enti locali, contenuta nell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/87, deve intendersi confermata in virtu' della norma finale di rinvio di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90. 6.3. Ex medici condotti. Si rammenta che il primo comma dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90 ha prorogato la validita' della normativa di cui all'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/87, integrato dall'art. 6 del decreto del Ministro della sanita' n. 503/87, sino al 30 dicembre 1990 solo nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati in attivita' di servizio che, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 384, non avevano ancora optato per il rapporto di lavoro a tempo definito o a tempo pieno. Successivamente l'art. 5 del decreto-legge n. 415/90 convertito nella legge n. 58/91, ha confermato ad esaurimento i predetti rapporti di lavoro in essere alla data del 30 dicembre 1990. 6.4. Responsabilita' degli enti nella liquidazione della pensione. Si ritiene opportuno sottolineare, ancora una volta, la diretta responsabilita' che gli enti datori di lavoro assumono quali ordinatori primari di spesa nell'erogazione, da parte della competente direzione provinciale del Tesoro, del trattamento provvisorio di pensione che, ove risulti, in tutto od in parte, non dovuto, sara' recuperato a carico dell'ente stesso, salvo rivalsa verso l'interessato. Giova, al riguardo, richiamare la norma di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538, emesso in attuazione della legge n. 428/85, laddove, in particolare, viene disposto che "qualora per errore contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di riversibilita', ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a fatto doloso dell'interessato, l'ente responsabile della comunicazione e' tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo". 6.5. Obbligo di iscrizione. Da ultimo, si informa che sul supplemento ordinario n. 52 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 199 del 26 agosto 1991, e' stata pubblicata la legge 8 agosto 1991, n. 274, concernente: "Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi". Numerose ed importanti sono le innovazioni introdotte dalla novella disciplina: sin d'ora si anticipa che, in base al comma 2 dell'art. 4, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge (1 ottobre 1991), l'obbligo di iscrizione alle casse pensioni e' esteso ai dipendenti a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale e straordinario o per attivita' non istituzionali, ancorche' la assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza. Tale disposizione si colloca in linea con l'evoluzione dei rapporti di lavoro e supera quelle problematiche che avevano, talora, suscitato non poche difficolta' per la qualificazione delle diverse fattispecie emergenti. Orbene, qualunque sia la natura del rapporto di lavoro, anche se non di pubblico impiego e prestato con contratto di diritto privato a tempo determinato, purche' sia reso con vincolo di subordinazione alle dipendenze dell'ente iscritto alle casse pensioni, sussiste, senza ulteriore possibilita' di dubbio, l'obbligo di iscrizione alle casse stesse; rimangono pur sempre esclusi gli incarichi professionali o di consulenza (locatio operis), non riconducibili a lavoro dipendente (locatio operarum), per i quali, peraltro, non v'e' obbligo di iscrizione, a carico dell'ente, presso alcun fondo pensioni. Si fa, comunque, presente che con circolare che verra' appositamente emanata, saranno illustrati tutti gli aspetti dei diversi istituti normativi, modificati od integrati dalla recente riforma. Il direttore generale degli istituti di previdenza GRANDE