A tutti  gli  enti  con  personale
                                  iscritto  alle casse pensioni degli
                                  istituti di previdenza
                                  Alla Direzione generale dei servizi
                                  periferici del Tesoro
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Ai  commissari  di  Governo   delle
                                  regioni  e delle provincie autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  Ai provveditorati agli studi
                                  Alle corti d'appello
                                  Alle  direzioni   provinciali   del
                                  Tesoro
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                    e, p.c.:
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri   -  Dipartimento  per  la
                                  funzione pubblica
                                   Al Ministero della sanita'
                                  Al Ministero  del  lavoro  e  della
                                  previdenza sociale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Alle  delegazioni  regionali  della
                                  Corte dei conti
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  Alla  Ragioneria   generale   dello
                                  Stato
                                  Alla Ragioneria centrale presso gli
                                  istituti di previdenza
                                  All'ufficio   di   riscontro  della
                                  Corte dei conti presso gli istituti
                                  di previdenza
                                  All'Istituto    nazionale     della
                                  previdenza sociale
1. PARTE INTRODUTTIVA.
  Con  i  decreti del Presidente della Repubblica n. 333 del 3 agosto
1990 e n. 384 del 28 novembre 1990 sono stati emanati  i  regolamenti
per  il  recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista
dagli accordi nazionali di lavoro per il triennio 1  gennaio  1988-31
dicembre  1990,  rispettivamente, per il personale del comparto degli
enti locali e di quello del Servizio sanitario nazionale.
  Con la presente circolare vengono forniti gli opportuni chiarimenti
e le necessarie  indicazioni  al  fine  di  agevolare  gli  enti  con
personale  iscritto  alle casse pensioni degli istituti di previdenza
nel porre in essere  gli  adempimenti  di  propria  competenza,  onde
consentire  la  sollecita  definizione  dei provvedimenti relativi ai
trattamenti di quiescenza da parte di questa amministrazione.
  Giova richiamare, ancora una volta, la disposizione dell'art. 3 del
decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  359,  convertito nella legge 29
ottobre  1987,  n.  440,  che  sancisce  la  nullita'   degli   atti,
concernenti  il trattamento economico del personale, deliberati dagli
enti in  difformita'  della  normativa  degli  accordi  nazionali  di
lavoro.
  Peraltro,  anche  per  gli  altri  enti  del  comparto del Servizio
sanitario  nazionale  diversi  dalle  unita'  sanitarie  locali,   la
circolare  del  Ministro per la funzione pubblica n. 73343/6.2.31 del
28 marzo 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1991) - recante
"Indirizzi applicativi del decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre  1990,  n.  384,  relativi  alle  norme   risultanti   dalla
disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1988-1990,
riguardante  il  comparto  del  Servizio  sanitario  nazionale"  - ha
ribadito che nessuna deroga e'  consentita,  da  parte  dei  predetti
enti,  nell'applicazione  delle  disposizioni relative al trattamento
economico previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 384/90.
1.1. Vigenza contrattuale.
  Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.
333/90 e degli articoli 1 e  71  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  384/90,  gli  effetti  giuridici  dei nuovi contratti
decorrono dal 1  gennaio 1988 e gli effetti economici dal  1   luglio
1988,   con   le   diverse   decorrenze  espressamente  previste  per
particolari istituti contrattuali.
  In conformita'  delle  direttive  impartite  dalla  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, con
nota n. 71998/400.2.3 del 25 febbraio 1991 concernente in particolare
il comparto degli  enti  locali,  si  precisa  subito  che  anche  il
personale  cessato  dal  servizio  con  diritto  a pensione nel primo
semestre del 1988 e' da ricomprendere tra i destinatari dei  benefici
di cui al secondo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  333  e  degli  articoli  43  e  113  del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 384 (effetti dei nuovi  stipendi),  in
quanto  per  "periodo  di vigenza contrattuale" previsto dalle citate
norme, deve intendersi quello indicato  dall'art.  1,  comma  3,  del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 333/90 e dagli articoli 1
e 71, commi 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90,
cioe' dal 1  gennaio 1988  al  31  dicembre  1990.  Al  riguardo,  la
Presidenza  del  Consiglio  ha  chiarito  che nessuna incidenza sulla
problematica in questione puo' avere la  circostanza  che  sia  stato
previsto  uno slittamento delle decorrenze dei benefici economici (1
luglio  1988),  attenendo  cio'  a  motivi  di   politica   economica
irrilevanti per i fini di che trattasi.
2. VALUTABILITA' CONTRIBUTIVA DEGLI EMOLUMENTI CONTRATTUALI.
  Come  e' noto, le norme che dettano i criteri per l'assoggettamento
a contributo e, quindi, per la quiescibilita' delle voci  retributive
sono  gli  articoli  15  e  16  della  legge  n.  1077/59, cosi' come
risultano modificati ed integrati dall'art. 30 del  decreto-legge  28
febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131.
  Occorre,  preliminarmente, osservare che la richiamata legislazione
pensionistica   prescrive   che   gli   emolumenti,    effettivamente
corrisposti  in  attivita'  di  servizio,  possono assumere rilevanza
quiescibile  soltanto  quando  traggono  titolo  da   precise   fonti
normative: legge, contratti collettivi nazionali del lavoro e decreti
del  Presidente della Repubblica di emanazione dei regolamenti per il
recepimento delle norme risultanti dalla  disciplina  prevista  dagli
accordi  nazionali  dei  comparti  di  contrattazione  collettiva del
pubblico impiego.
  Restano, pertanto, esclusi da  ogni  valutazione  contributiva  gli
emolumenti  che vengono corrisposti a seguito di accordi raggiunti in
sede di contrattazione decentrata o integrativa aziendale.
  I compensi, invece, che vengono erogati  in  forza  delle  predette
generali  fonti normative assumono rilevanza quiescibile quando siano
congiuntamente presenti i requisiti positivi  della  fissita',  della
continuativita' e della corrispettivita' e, contemporaneamente, siano
assenti quelli negativi di cui all'art. 16 della legge n. 1077/59, la
cui  insussistenza  e'  parimenti necessaria quanto la sussistenza di
quelli positivi.
  Per quanto concerne i requisiti negativi, si  fa  presente  che  il
richiamato art. 16 dispone, in maniera imperativa, che in nessun caso
sono  da  ricomprendere  nella  retribuzione  annua  contributiva:  i
compensi per lavoro straordinario,  anche  se  corrisposti  in  forma
forfettaria  fissa;  quelli  per lavori di carattere eccezionale; gli
assegni familiari; le indennita' comunque corrisposte in relazione  a
diritti  di  segreteria;  le  indennita'  di  carica  o  di grado; le
eventuali  indennita'  invernali;  le  indennita'   o   gli   assegni
corrisposti,  interamente  o  in  parte,  a  titolo di rimborso spese
oppure in relazione ai disagi o  ai  rischi  connessi  a  particolari
attivita'  lavorative  dell'iscritto;  gli  altri  assegni analoghi a
quelli sopra indicati.
  L'accertamento della rilevanza quiescibile va,  infine,  completato
con  riferimento  ai  tre requisiti positivi espressamente richiesti.
Bisogna,  cioe',  accertare   che   l'emolumento   considerato   sia,
congiuntamente,  fisso nell'ammontare e continuativo nel tempo e che,
inoltre, sia dovuto quale corrispettivo  per  l'attivita'  lavorativa
svolta.
  Mentre  l'individuazione  del  carattere della corrispettivita' non
presenta generalmente alcuna perplessita',  non  sempre  i  requisiti
della fissita' e continuativita' sono di agevole rilevazione.
  In linea di principio, per essere assoggettati a contribuzione, gli
emolumenti  devono  essere  fermi, non aleatori e predeterminati, per
tutti gli appartenenti alla  medesima  qualifica  o  livello  che  si
trovano in quel punto della carriera, in via generale ed astratta, da
una  delle  fonti  normative  sopra  riportate  (leggi,  decreti  del
Presidente della Repubblica  e  contratti  collettivi  nazionali  del
lavoro).  Detti  compensi  devono essere, inoltre, corrisposti in via
continuativa e non revocabile, con riferimento a situazioni oggettive
e non percepiti in relazione alle qualita' personali, professionali e
individuali dei singoli dipendenti ovvero a  seguito  di  particolari
incarichi, conferiti ad personam e teoricamente revocabili.
  Nessun  altro  requsito  positivo  e'  richiesto dalla legge e, per
converso, la mancanza  di  uno  solo  dei  requisiti  positivi  o  la
presenza  di  uno  solo  dei requisiti negativi porta ad escludere la
rilevanza quiescibile dell'emolumento.
  Delineati, in via preliminare, il quadro normativo  ed  i  principi
generali  che  disciplinano  la materia in esame, vengono ora fornite
indicazioni circa l'assoggettamento a contributo e  la  valutabilita'
in   pensione   delle  voci  retributive  previste  dai  decreti  del
Presidente della Repubblica n. 333/90 e n. 384/90.
  E'  utile  precisare,  a  questo  punto,  che  tutti gli emolumenti
accessori qualificati come "indennita'", spettanti in base alle norme
contrattuali, ove non sia espressamente  disposto  in  modo  diverso,
vengono   corrisposti   per  dodici  mensilita',  non  avendo  natura
stipendiale.
3. COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI - (Decreto del Presidente
   della Repubblica n. 333/90).
  Viene,   innanzitutto,   trattata    la    problematica    relativa
all'indennita'  di  funzione  di  cui  all'art.  38  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  333/90  ed  alle  omologhe   norme
regionali.
  In  base all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n.
333/90,  le   indennita'   pensionabili   dei   dirigenti,   previste
dall'accordo   riguardante   il   precedente   triennio,  sono  state
attualmente comprese nell'ambito del trattamento  stipendiale  e  non
sono state riassorbite nella nuova indennita' di funzione.
  In  essa, invece, sono compresi tutti quegli emolumenti accessori o
indennita' del previgente  contratto  espressamente  o  pacificamente
riconosciuti non pensionabili.
  Ed  invero,  il citato art. 38 precisa che l'indennita' di funzione
ai dirigenti assorbe  le  precedenti  indennita'  di  presenza  e  di
coordinamento   ed  esclude  la  fruizione  di  compensi  per  lavoro
straordinario ed incentivanti la produttivita'.
  Da questa prima indagine sulla natura  e  sulla  derivazione  della
nuova  indennita'  di  funzione e' agevole rilevare la sussistenza di
quei requisiti negativi di cui al  terzo  comma  dell'art.  16  della
citata  legge  n.  1077/59,  che inducono, gia' ad un primo esame, ad
escludere la quiescibilita' dell'emolumento in questione  costituendo
detta   indennita',   almeno   in   larga  misura,  il  coacervo  del
corrispondente  trattamento  economico  accessorio,  sicuramente  non
pensionabile  (compensi  incentivanti la produttivita', indennita' di
presenza, compenso per lavoro straordinario.. ..  ..),  spettante  al
personale non dirigenziale.
  Non   sarebbe,   pertanto,   ammissibile  una  tale  disparita'  di
trattamento, senza il supporto di una valida giustificazione  logico-
giuridica che si e' invano ricercata.
  Anche  i  requsiti positivi non si rinvengono nell'intero ammontare
della indennita' di funzione ma soltanto nella parte non eccedente la
misura minima comune (0,1) fissata per tutti i dirigenti dalla  fonte
normativa generale.
  Infatti,  pur se il carattere della corrispettivita' e' da ritenere
indubbiamente presente, tuttavia non sembra  che  la  fissita'  e  la
continuativita'  possano  ritenersi  sussistenti,  relativamente alla
parte variabile eccedente il coefficiente 0,1.
  Ed invero, tale indennita' e' connessa  con  l'effettivo  esercizio
delle  funzioni  ed  e'  graduata in relazione alle funzioni medesime
affidate, con commisurazione allo stipendio iniziale secondo appositi
coefficienti variabili da 0,1 a 1.
  La  corresponsione  dell'indennita'  de   qua,   quindi,   non   e'
predeterminata,  per  tutti  i dirigenti della medesima qualifica, in
via generale ed astratta nonche' in misura fissa  con  riferimento  a
situazioni  oggettive non riferibili prevalentemente alla persona del
percipiente;  tali  requisiti,  necessari per la quiescibilita' degli
emolumenti in questione, si  riscontrano,  si  ripete,  soltanto  per
quella  parte  di  indennita'  (0,1) assicurata dalla fonte normativa
(leggi e decreti del Presidente della Repubblica di  recepimento  del
contratto   collettivo   nazionale   di  lavoro),  con  carattere  di
generalita' e fissita' a tutti i dirigenti della medesima qualifica.
  Gli importi superiori, invece, sono mutevoli ed aleatori poiche' le
varie funzioni dirigenziali alle quali sono legati,  sono  attribuite
con incarico ad personam teoricamente revocabile, essendo previsto il
giudizio sull'operato del dirigente.
  Infatti,  l'eventuale  giudizio  negativo  (che  puo'  investire il
merito  tecnico-professionale  come  anche  essere  determinato   dal
mancato  conseguimento  degli  obiettivi  generali  fissati a livello
politico    degli    amministratori)    potrebbe    comportare     la
rideterminazione  dell'indennita'  di  funzione  nella  misura minima
comune a tutti i dirigenti (0,1).
  Riepilogando, questa Direzione generale ritiene che l'indennita' di
funzione dei dirigenti abbia le seguenti caratteristiche:
   1)  presenta,  in  misura  notevole,  i  requisiti  negativi   che
escludono  la  pensionabilita',  avendo  assorbito tutti i precedenti
emolumenti sicuramente non pensionabili  (indennita'  di  presenza  e
coordinamento,  compensi  per lavoro straordinario ed incentivante la
produttivita');
   2) non e' predeterminata, per tutti  i  dirigenti  della  medesima
qualifica,  in  via  generale ed astratta nonche' in misura fissa con
riferimento a situazioni oggettive;
   3) gli importi superiori al coefficiente 0,1  non  possono  essere
considerati  fissi  e  continuativi  ma  sono,  invece,  mutevoli  ed
aleatori poiche' le  varie  funzioni  dirigenziali  alle  quali  sono
connessi,  sono  attribuite  con  incarico ad personam e teoricamente
revocabili.
  Ove  si  volessero  riconoscere  pensionabili  le  maggiori  misure
(variabili,   aleatorie,  revocabili)  dell'indennita'  di  funzione,
potrebbe verificarsi una evidente ed  abnorme  sperequazione  tra  il
dirigente  che  dopo  aver  percepito,  magari  per  lunghi  anni  in
carriera, un ammontare superiore al  minimo  dell'indennita'  di  cui
trattasi,   ne   subisca,   pero',   la  revoca  in  prossimita'  del
collocamento a riposo ed un altro dirigente al quale solo nell'ultimo
periodo di servizio (o, addirittura nell'ultimo mese) venga conferito
un incarico con la conseguente maggiore misura  della  indennita'  di
funzione (che, nel caso limite, potrebbe raddoppiare lo stipendio).
  L'ordinamento   delle   casse   pensioni   amministrate  si  fonda,
attualmente, per  il  calcolo  del  trattamento  di  quiescenza,  sul
sistema retributivo che prende a base, ai fini della determinazione e
della   misura   della   pensione  spettante,  l'ultima  retribuzione
percepita in attivita' di servizio; quindi,  nella  prima  delle  due
fattispecie  sopra  ipotizzate,  nessun  riconoscimento  in  pensione
verrebbe conseguito, in quanto il maggior importo dell'indennita'  di
funzione  (precedentemente fruito ed assoggettato a contribuzione per
lungo tempo) per l'intervenuta revoca non farebbe  piu'  parte  della
retribuzione  pensionabile  se  non  nella  suddetta  misura  minima,
mentre, al contrario, nel secondo  caso  vi  sarebbe  valutazione  in
pensione  nonostante  che  sostanzialmente  sia  mancata la copertura
contributiva per il conferimento dell'incarico, al limite nell'ultimo
mese.
  E'  appena il caso di sottolineare, infine, che la disciplina della
indennita' di funzione e' posta,  con  carattere  di  generalita'  ed
uniformita',  dalle  fonti  normative piu' volte richiamate - leggi e
decreti del Presidente della Repubblica di recepimento del  contratto
collettivo  nazionale di lavoro - e che le eventuali deliberazioni di
applicazione degli enti, qualora se ne discostassero  stabilendo  una
piu'  elevata  misura  minima  dell'emolumento  in questione comune a
tutti, non potrebbero certamente essere ritenute valide ai fini della
pretesa quiescibilita' di tale maggior importo (cfr.  art.  15  della
legge n. 1077/59).
  In   definitiva,   per   tutte   le   motivazioni  che  sono  state
analiticamente  esposte,  si   ritiene   che   il   requisito   della
pensionabilita'  sia  sussistente,  a  decorrere dal 1  ottobre 1990,
soltanto  per  quella  parte  dell'indennita'   di   funzione   (0,1)
assicurata  dalle  fonti  normative  generali  (leggi  e  decreti del
Presidente della Repubblica di recepimento del  contratto  collettivo
nazionale  di lavoro) in misura fissa, continuativa e non revocabile,
con carattere di generalita'  a  tutti  i  dirigenti  della  medesima
qualifica.
  Dopo l'ampia disamina relativa all'indennita' di funzione, vengono,
adesso,   forniti   gli  opportuni  chiarimenti  sulla  valutabilita'
contributiva e pensionistica degli altri emolumenti  contrattuali  di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90, alla luce
della normativa e dei criteri sopra illustrati.
  Oltre all'indennita' di funzione, limitatamente alla  misura  dello
0,1, sono soggetti a contribuzione e, pertanto, quiescibili:
    A)  I  valori  stipendiali  annui lordi di cui all'art. 43, negli
importi e con le decorrenze ivi stabiliti (1  luglio 1988; 1  ottobre
1989; 1  luglio 1990 a regime). E' da rilevare che detti valori  sono
comprensivi   del  conglobamento  di  L.    1.081.000  gia'  previsto
dall'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 494/87 e,
per le qualifiche dirigenziali, delle integrazioni tabellari e  delle
indennita'  (di direzione di struttura e di funzione) di cui all'art.
33, comma terzo, ed all'art. 34, comma primo, lettera C), del decreto
del Presidente della Repubblica n.  268/87.
    B) La  maggiorazione  per  il  livello  economico  differenziato,
corrisposta  in  prima applicazione dal 1  ottobre 1990, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 35 e 36.
    C) La retribuzione individuale di anzianita', incrementata dal 1
gennaio 1989 degli importi di cui all'art.  44,  che  riassorbono  le
anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo.
    D) La tredicesima mensilita'.
    E) L'indennita' integrativa speciale o indennita' di contingenza.
    F) Gli emolumenti accessori previsti dall'art. 45 a decorrere dal
1  ottobre 1990, con esclusione dell'"indennita' di tempo potenziato"
di cui al comma 6 dello stesso articolo.
  E'  da  rilevare  che,  a  parere  della scrivente, l'"integrazione
tabellare" al personale dell'area di vigilanza, che il comma 2  fissa
nella  misura  annua  di L. 900.000, per la sua stessa natura di voce
integrativa  dello  stipendio,  deve  intendersi  con  effetto  sulla
tredicesima mensilita'.
  Non rivestono, invece, i requisiti della pensionabilita':
   i  compensi  erogati  utilizzando  il  fondo  per il miglioramento
dell'efficienza dei servizi, di cui agli articoli  5  e  6  (compensi
incentivanti la produttivita', per lavoro straordinario, ecc. ....);
   il compenso una tantum a titolo di incentivazione della mobilita',
previsto dall'art. 22;
   gli importi dell'indennita' di funzione eccedenti la misura minima
(0,1) comune a tutti i dirigenti;
   l'indennita' di tempo potenziato ex art. 45, comma 6;
   l'indennita'  di  rischio  da radiazioni (art. 47 e art. 49, comma
2), per la quale sussiste la preclusione di  cui  all'art.  16  della
legge n. 1077/59;
   l'indennita'   di   reperibilita'   di   cui   all'art.  49  e  le
incentivazioni di cui al comma 4 dello stesso articolo per le  camere
di commercio.
  Si  richiama, infine, la norma di rinvio dell'art. 50 che conferma,
ove non modificate e sostituite dallo stesso decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  333/90, le disposizioni dei precedenti decreti
del Presidente della Repubblica numeri 347/83, 268/87 e 494/87.
  Pertanto, tutti quegli emolumenti ed indennita' gia' previsti dalla
previgente normativa e che non siano  stati  abrogati  o  modificati,
continuano  ad essere erogati, con le stesse modalita', mantenendo le
medesime  caratteristiche;  al   riguardo,   sono   tuttora   valide,
conseguentemente,  le  indicazioni  date da questa Direzione generale
con  le  circolari   numeri   608/83,   609/84,   e   615/87,   circa
l'assoggettamento  a  contributo  e  la queiscibilita' delle predette
voci retributive.
4. COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - (Decreto
   del Presidente della Repubblica n. 384/90).
  Vengono esaminati distintamente il "comparto sanita'",  riguardante
il   personale  non  medico,  la  cui  disciplina  e'  dettata  dalle
disposizioni contenute nella prima parte del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 384 e l'"area medica", che comprende il personale
medico  e  veterinario,  la  cui  normativa si rinviene nella seconda
parte del predetto decreto del Presidente della Repubblica.
4.1. Comparto sanita'.
  Per il personale non medico  del  ruolo  sanitario,  professionale,
tecnico ed amministrativo sono soggetti a contribuzione:
    A)  I  valori  stipendiali  annui lordi di cui all'art. 41, negli
importi e con le decorrenze ivi stabiliti (1  luglio 1988; 1  ottobre
1989; 1  luglio 1990 a regime). Detti  valori  sono  comprensivi  del
conglobamento  di  L. 1.081.000 previsto dall'art. 51 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 494/87.
    B) L'importo del livello retributivo 8- bis, che,  ai  sensi  del
combinato disposto degli articoli 49 del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 494/87 e 68, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 384/90, e' attribuito,  a  decorrere  dal  1   dicembre
1990,  agli  operatori professionali dirigenti muniti di abilitazione
alle funzioni direttive ed adibiti  a  compiti  di  organizzazione  e
programmazione,   nonche'   agli  operatori  professionali  dirigenti
direttori delle scuole di formazione degli operatori sanitari  ed  ai
collaboratori  coordinatori amministrativi con tre anni di anzianita'
nella posizione funzionale medesima. E' da rilevare che al  personale
inquadrato  nel  livello  8-  bis  non  compete l'indennita' prevista
dall'art. 50, comma 8.
    C) La retribuzione individuale di anzianita', incrementata dal 1
gennaio  1989  degli  importi  di cui all'art. 42, che riassorbono le
anticipazioni  eventualmente  corrisposte  allo  stesso   titolo.   I
predetti  incrementi non spettano, ai sensi dell'art. 53, comma 3, al
personale che abbia mantenuto la progressione economica per classi  e
scatti  provenendo  dagli  enti  di cui agli articoli 24, 25 e 26 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79.
    D) La tredicesima mensilita'.
    E) L'indennita' integrativa speciale.
    F) L'"indennita' di direzione per  i  direttori  amministrativi",
prevista  dall'art. 44, a decorrere dal 1  dicembre 1990, con importi
differenziati  in  favore  dei  vice  direttori  amministrativi,  dei
direttori   amministrativi   e   dei  direttori  amministrativi  capi
servizio. Tale indennita' riassorbe, sino alla concorrenza, tutte  le
altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.
    G)  Le "indennita' per il personale laureato non medico dei ruoli
sanitario, professionale e tecnico", di cui all'art. 45.
   Anche tali indennita' riassorbono sino alla concorrenza  tutte  le
altre finora percepite a qualsiasi titolo.
    H)  L'indennita'  di  partecipazione  all'ufficio  di  direzione,
confermata dall'art. 46.
    I) Le indennita' spettanti al  personale  di  ruolo  appartenente
alla  posizione  funzionale  intermedia di decimo livello retributivo
(al quale, con atto formale dell'Ente, previa selezione, sia affidata
la responsabilita' di un servizio o settore o modulo organizzativo) e
quelle  attribuite,  previo   giudizio   favorevole,   al   personale
appartenente  alla  posizione funzionale del nono livello retributivo
con anzianita' di servizio nella predetta posizione di  cinque  anni,
negli  importi  e  con  le  decorrenze indicati rispettivamente dagli
articoli 47 e 48.
    L) Le indennita' della professione infermieristica, limitatamente
a quelle fisse  e  ricorrenti  previste  dai  commi  1  (comprese  le
maggiorazioni  per  anzianita' di cui alle lettere a), b) e c), 2 e 4
dell'art. 49.
  Il comma 7 del citato art. 49 stabilisce che le indennita'  di  cui
allo  stesso  articolo  decorrono  dal  1   dicembre  1990 e non sono
cumulabili con quelle indicate nel successivo art. 50, commi 4 e 5.
  Sono, peraltro, tuttora in vigore, per il rinvio, operato dall'art.
70 ed in mancanza di diversa esplicita  previsione  dell'art.  49  in
esame,  le preesistenti indennita' di cui agli articoli 56 e 57 commi
2, 3 e 4 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  270/87
(indennita'   per  il  personale  infermieristico  ed  indennita'  di
incremento della utilizzazione delle strutture e degli impianti),  in
relazione alle quali si conferma la pensionabilita' della prima e del
solo importo di L. 180.000 annue (comma 4) per la seconda.
    M) L'indennita' di incremento della utilizzazione delle strutture
e  degli  impianti e della efficienza dei servizi, prevista dall'art.
50, a decorrere dal 1  dicembre 1990, in misura diversa per le  varie
categorie di personale destinatario.
  Le  indennita'  di  cui  ai  commi  4  e  5  dell'art.  50 non sono
cumulabili, si ripete, con quelle dell'art. 49.
  Valgono, altresi', le stesse considerazioni esposte al punto L)  in
relazione   alle   preesistenti   indennita'  ed,  al  riguardo,  per
l'esemplificazione del regime degli  emolumenti  sopra  descritti  si
rinvia  alle  tabelle  allegate  alla  gia'  richiamata circolare del
Ministro per la funzione pubblica n. 73343/6.2.31 del 28 marzo 1991.
  Non sono, invece, valutabili a pensione:
   i compensi per lavoro straordinario;
   l'indennita' di incentivazione alla mobilita' (art. 12);
   l'indennita'   di  bilinguismo,  le  indennita'  differenziate  di
coordinamento e l'indennita' di  polizia  giudiziaria,  confermate  e
rideterminate dall'art. 46;
   le  indennita'  giornaliere  della professione infermieristica, di
cui ai commi 3, 5 e 6 dell'art. 49;
   l'indennita' giornaliera di turno, quella di pronta disponibilita'
e  l'indennita'  giornaliera  corrisposta  al  personale   ausiliario
assegnato ai servizi di malattie infettive, previste dall'art. 51;
   l'indennita' per servizio notturno e festivo (art. 52);
   l'indennita' di rischio da radiazioni, di cui all'art. 54;
   il  compenso  per  le mansioni superiori previsto dall'art. 55, in
considerazione del carattere  eccezionale,  revocabile  e  temporaneo
dell'assegnazione  delle predette mansioni che non possono eccedere i
sessanta giorni - non dando  titolo,  per  tale  periodo,  ad  alcuna
retribuzione  -  e  che  solo  per giustificati motivi possono essere
prorogate, con diritto al compenso, per ulteriori sei mesi al termine
dei quali non sono in alcun caso rinnovabili;
   i  compensi  incentivanti  la  produttivita'  e  l'efficienza  dei
servizi di cui al titolo quinto (articoli dal 57 al 67).
  Anche  per  il  comparto  della  sanita',  e' stato previsto con la
citata norma finale  di  rinvio  di  cui  all'art.  70,  che  restino
confermate,  ove non modificate o sostituite dallo stesso decreto del
Presidente della Repubblica n. 384/90,  le  disposizioni  di  cui  ai
decreti  del  Presidente  della Repubblica n. 348/83 e n. 270/87, per
quanto compatibili.
  Sono tuttora valide, conseguentemente, le indicazioni gia'  fornite
da  questa  Direzione  generale con le precedenti circolari, circa la
pensionabilita' dei  preesistenti  emolumenti  che  non  siano  stati
soppressi o modificati.
4.2. Area medica.
  Per  il personale dell'area medica, sono soggetti a contribuzione e
valutabili a pensione:
    A) I valori  stipendiali  annui  lordi  e  relativa  progressione
economica  per classi e scatti, spettanti ai medici a tempo pieno, ai
medici a tempo definito ed ai veterinari, con le decorrenze  e  negli
importi stabiliti dagli articoli 108 e 111.
    B) La tredicesima mensilita'.
    C) L'indennita' integrativa speciale.
    D)  Le  indennita'  medico-specialistica  e  di  tempo  pieno, le
indennita'  medico-veterinaria,  ispezione,   vigilanza   e   polizia
veterinaria  (con relativa progressione economica per classi e scatti
sulle predette indennita') e l'indennita' di dirigenza  medica  (che,
invece,  resta  fissa  e costante), con le decorrenze e negli importi
stabiliti dagli articoli 110 e 111.  E'  opportuno  ribadire  che  le
indennita'  sono  corrisposte  per dodici mensilita', ad eccezione di
quella di tempo pieno e medico-veterinaria di ispezione, vigilanza  e
polizia  veterinaria  che,  invece,  spettano per tredici mensilita',
secondo quanto disposto dall'art. 99 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 270/87.
    E)  L'indennita'  di partecipazione all'ufficio di direzione, non
cumulabile  con   l'indennita'   differenziata   di   responsabilita'
primariale.
    F)  L'indennita'  per  i direttori degli istituti zooprofilattici
gia' spettante ai sensi dell'art. 97 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 270/87 e rideterminata dal comma 6 dell'art.  110,  con
decorrenza 1  dicembre 1990.
    G) Gli importi, che in ragione annua sono pari ai 2/3 delle cifre
indicate  dall'art.  112,  per  il periodo 1  luglio 1988-31 dicembre
1989, soppressi dal 1  gennaio 1990 in quanto da tale  data  spettano
gli  aumenti  di  cui all'art. 111; detti importi, infatti, al di la'
del nomen iuris (una tantum), si configurano come  anticipazioni  dei
benefici contrattuali.
    H)  L'indennita' differenziata di responsabilita' primariale, per
dodici mensilita', negli importi indicati dall'art. 114, a  decorrere
dal 1  dicembre 1990.
    I)  Le  indennita' spettanti al personale medico e veterinario di
ruolo appartenente alla posizione funzionale  intermedia  (al  quale,
con  atto  formale  dell'ente,  previa  selezione,  sia  affidata  la
responsabilita' di un settore o modulo  organizzativo  o  che  svolga
particolari  funzioni  all'interno  di  strutture ospedaliere di alta
specializzazione) e quelle attribuite, previo giudizio favorevole, al
personale appartenente alla posizione funzionale di assistente medico
e di veterinario collaboratore di ruolo con  anzianita'  di  servizio
complessiva  di  cinque  anni,  negli  importi  e  con  le decorrenze
indicati rispettivamente dagli articoli 116 e 117.
  Si  precisa  che  per  il  personale  di  cui  all'art.   117,   la
progressione  economica sull'indennita' medico-specialistica continua
ad essere calcolata sull'importo iniziale previsto per gli assistenti
medici ed i veterinari collaboratori.
  Non sono valutabili a pensione:
   i compensi per lavoro straordinario;
   l'indennita' di incentivazione alla mobilita', di cui all'art. 82;
   il trattamento di missione (art. 87);
   l'indennita'  di  bilinguismo,   l'indennita'   differenziata   di
coordinamento  e  l'indennita' di pronta disponibilita', confermate e
rideterminate dall'art. 110, commi 5 e 6;
   l'indennita' per servizio notturno e festivo, di cui all'art. 115;
   l'indennita' di rischio da radiazioni, (art. 120);
   i compensi per le "mansioni superiori" (art. 121), per  le  stesse
considerazioni  precedentemente  svolte in relazione all'omologo art.
55;
   i  compensi  incentivanti  la  produttivita'  e  l'efficienza  dei
servizi di cui agli articoli dal 123 al 132.
  Giova  richiamare pure per l'area medica la norma finale di rinvio,
contenuta nell'art. 136 analogo al corrispondente  art.  70,  per  la
quale valgono le osservazioni gia' formulate.
5. EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO.
  L'art.  46  del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90 e
gli articoli 43 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
384/90  dispongono la corresponsione dei benefici economici derivanti
dall'applicazione dei regolamenti medesimi,  alle  scadenze  e  negli
importi  previsti,  al  personale  comunque cessato dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.
  E' da sottolineare, innanzitutto, la portata innovativa delle norme
sopra citate, laddove viene superata la preesistente limitazione, per
la valutazione in pensione dei benefici contrattuali, alle sole cause
di  cessazione dal servizio tassativamente indicate dagli articoli 64
dei previgenti decreti del Presidente della Repubblica n.  268  e  n.
270 del 1987.
  Con  la disciplina ora introdotta, i benefici in questione spettano
qualunque sia la causa di cessazione dal servizio.
  Si richiama, altresi', quanto precisato  nella  parte  introduttiva
della  presente circolare circa l'estensione dei miglioramenti stessi
anche al personale comunque  cessato  dal  servizio,  con  diritto  a
pensione, nel primo semestre del 1988.
  Le  norme  in esame indicano quali siano gli emolumenti da prendere
in considerazione per l'attribuzione  dei  benefici  contrattuali  in
quiescenza, con le decorrenze e gli scaglionamenti prescritti.
  I  maggiori  oneri  derivanti alle casse pensioni degli istituti di
previdenza dell'applicazione dei citati articoli 46 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  333,  43  e  113  del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 384, vengono recuperati a carico degli
enti datori di lavoro con le modalita' di cui al decreto del Ministro
del tesoro 23 luglio 1991,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
serie generale n. 186 del 9 agosto 1991.
  Al  riguardo,  i  predetti  enti  provvederanno,  nell'ambito della
propria autonomia, a determinare l'ammontare dei benefici  spettanti,
assumendo   a   proprio   carico  il  relativo  onere,  con  apposita
deliberazione debitamente approvata, da trasmettere, unitamente  alla
certificazione del Mod. 98.1 (da compilarsi secondo le modalita' gia'
previste  in applicazione dei precedenti decreti del Presidente della
Repubblica)  ed  alla  restante  documentazione  di  rito,  a  questa
Direzione generale per la liquidazione del trattamento di quiescenza.
  Ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  113  e' da tenere presente,
pero',  che  va  ricompresa  anche  l'indennita'   differenziata   di
responsabilita'   primariale   di  cui  all'art.  114,  onde  evitare
l'evidente  ed  ingiustificata  sperequazione  che,  altrimenti,   si
verificherebbe  a  svantaggio dei primari nei confronti del personale
medico apicale non primariale al quale viene valutata l'indennita' di
dirigenza medica dell'art. 110, comma 5.
  Non e'  superfluo  precisare,  infine,  che  gli  importi  concessi
dall'art.  112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 per
il periodo dal 1  luglio 1988 al 31 dicembre 1989 non  hanno  effetto
sul trattamento pensionistico del personale cessato sino al 30 giugno
1988, non essendo computabile ai sensi del menzionato art. 113.
6. ASPETTI NORMATIVI PARTICOLARI.
6.1. Aspettativa per motivi sindacali.
  I  regolamenti  in  esame  introducono  una  nuova  disciplina  del
personale in aspettativa sindacale.
  La normativa, contenuta negli articoli  9  e  10  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n. 333 e negli articoli 27, 28, 95 e 96
del decreto del Presidente della Repubblica n. 384, stabilisce che al
personale collocato in aspettativa  per  motivi  sindacali  ai  sensi
delle  predette  disposizioni,  vengono corrisposti tutti gli assegni
spettanti e le quote di salario accessorio fisse  e  ricorrenti  (con
esclusione   dei  compensi  per  lavoro  straordinario  e  di  quelli
conseguenti alla necessita' di svolgimento di prestazioni)  e  che  i
predetti  periodi  di  aspettativa  per motivi sindicali sono utili a
tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento  del  periodo  di
prova e del computo del congedo ordinario.
  Pertanto,  i  periodi  in  questione, regolarmente retribuiti, sono
utili ai fini del  trattamento  di  quiescenza  erogato  dalla  Casse
pensioni  amministrate  ed i relativi emolumenti corrisposti dovranno
essere assoggettati a contribuzione.
6.2. Dispensa per motivi di salute.
  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   n.   384/90   ha
esplicitamente  confermato,  agli  articoli  16  e  86, la norma gia'
contenuta  nel  previgente  contratto  (art.  24  del   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  n. 270), che impone all'ente datore di
lavoro di esperire ogni utile tentativo per  recuperare  al  servizio
attivo   il  dipendente  riconosciuto  fisicamente  inidoneo  in  via
permanente allo svolgimento delle proprie mansioni, prima di  poterne
disporre la dispensa per motivi di salute.
  Tale  procedura, posta a garanzia del lavoratore, si configura come
vero e  proprio  obbligo  giuridico  che  costituisce  condizione  di
legittimita' dei collocamenti a riposo per inabilita'.
  L'analoga  disposizione  per  il  comparto del personale degli enti
locali, contenuta nell'art.  56  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  268/87,  deve  intendersi  confermata in virtu' della
norma finale di rinvio di cui all'art. 50 del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 333/90.
6.3. Ex medici condotti.
  Si  rammenta  che  il  primo  comma  dell'art.  133 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 384/90 ha prorogato la validita' della
normativa di cui  all'art.  110  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n. 270/87, integrato dall'art. 6 del decreto del Ministro
della sanita' n. 503/87, sino al 30 dicembre 1990 solo nei  confronti
degli  ex medici condotti ed equiparati in attivita' di servizio che,
alla data di entrata in vigore dello stesso  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 384, non avevano ancora optato per il rapporto di
lavoro a tempo definito o a tempo pieno.
  Successivamente  l'art.  5  del  decreto-legge n. 415/90 convertito
nella legge  n.  58/91,  ha  confermato  ad  esaurimento  i  predetti
rapporti di lavoro in essere alla data del 30 dicembre 1990.
6.4. Responsabilita' degli enti nella liquidazione della pensione.
  Si  ritiene  opportuno  sottolineare,  ancora una volta, la diretta
responsabilita'  che  gli  enti  datori  di  lavoro  assumono   quali
ordinatori   primari   di   spesa  nell'erogazione,  da  parte  della
competente  direzione  provinciale  del   Tesoro,   del   trattamento
provvisorio  di  pensione che, ove risulti, in tutto od in parte, non
dovuto, sara' recuperato a carico  dell'ente  stesso,  salvo  rivalsa
verso l'interessato.
  Giova,  al  riguardo,  richiamare  la  norma  di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538, emesso
in attuazione della legge n. 428/85, laddove, in  particolare,  viene
disposto  che  "qualora  per  errore  contenuto  nella  comunicazione
dell'ente  di  appartenenza  del  dipendente,   venga   indebitamente
liquidato  un  trattamento  pensionistico  definitivo  o provvisorio,
diretto, indiretto o di  riversibilita',  ovvero  un  trattamento  in
misura  superiore  a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a
fatto   doloso   dell'interessato,    l'ente    responsabile    della
comunicazione   e'   tenuto   a   rifondere  le  somme  indebitamente
corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo".
6.5. Obbligo di iscrizione.
  Da ultimo, si informa che sul  supplemento  ordinario  n.  52  alla
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 199 del 26 agosto 1991, e'
stata pubblicata  la  legge  8  agosto  1991,  n.  274,  concernente:
"Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle
ricongiunzioni,  modifiche  ed  integrazioni  degli ordinamenti delle
casse  pensioni   degli   istituti   di   previdenza,   riordinamento
strutturale  e  funzionale  della  Direzione  generale degli istituti
stessi".
  Numerose ed importanti sono le innovazioni introdotte dalla novella
disciplina: sin d'ora si anticipa che, in base al comma  2  dell'art.
4,  a  decorrere  dal  primo  giorno  del mese successivo a quello di
entrata in  vigore  della  legge  (1   ottobre  1991),  l'obbligo  di
iscrizione  alle  casse  pensioni e' esteso ai dipendenti a qualunque
titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale e
straordinario  o  per  attivita'  non  istituzionali,  ancorche'   la
assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza.
  Tale disposizione si colloca in linea con l'evoluzione dei rapporti
di   lavoro  e  supera  quelle  problematiche  che  avevano,  talora,
suscitato non poche difficolta' per la qualificazione  delle  diverse
fattispecie emergenti.
  Orbene,  qualunque  sia  la natura del rapporto di lavoro, anche se
non di pubblico impiego e prestato con contratto di diritto privato a
tempo determinato, purche' sia reso  con  vincolo  di  subordinazione
alle  dipendenze  dell'ente  iscritto  alle casse pensioni, sussiste,
senza ulteriore possibilita' di dubbio, l'obbligo di iscrizione  alle
casse   stesse;   rimangono   pur   sempre   esclusi   gli  incarichi
professionali o di consulenza (locatio operis), non  riconducibili  a
lavoro dipendente (locatio operarum), per i quali, peraltro, non v'e'
obbligo  di  iscrizione,  a  carico  dell'ente,  presso  alcun  fondo
pensioni.
  Si  fa,  comunque,  presente   che   con   circolare   che   verra'
appositamente  emanata,  saranno  illustrati  tutti  gli  aspetti dei
diversi istituti normativi, modificati  od  integrati  dalla  recente
riforma.
         Il direttore generale degli istituti di previdenza
                               GRANDE