IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
                           DI CONCERTO CON 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
  Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575, recante "Disposizioni contro
la mafia", e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 14  giugno  1989,  n.  230,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  4   agosto   1989,   n.   282,   recante
"Disposizioni urgenti per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei
beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.  575",  e  in
particolare l'art. 7, comma 1, il quale prevede che, mediante decreto
del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il  Ministro  del
tesoro,  sono  adottate  norme  regolamentari  per  disciplinare   le
modalita' da osservarsi per il deposito ed il prelievo  delle  somme,
per la documentazione delle operazioni relative all'amministrazione e
per il rendimento del conto da parte dell'amministratore cessato  dal
suo ufficio, in relazione a quanto previsto dagli articoli  2-sexies,
2-septies e 2-octies della citata legge 31 maggio 1965, n. 575; 
  Visto l'art. 17  della  legge  28  agosto  1988,  n.  400,  recante
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri"; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 19 novembre 1990, le cui osservazioni  sono  interamente
recepite; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota  n.
4876-15/1-6-56 U.L. del 2 ottobre 1990); 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1.  L'amministratore  dei  beni  sequestrati  nominato   ai   sensi
dell'art. 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, deve tenere un
registro,  preventivamente  vidimato  dal   giudice   delegato   alla
procedura, e annotarvi tempestivamente le  operazioni  relative  alla
sua amministrazione. 
 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
            Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
            -  Si  trascrive  il  testo  degli   articoli   2-sexies,
          2-septies e 2-octies della  legge  n.  575/1965,  aggiunti,
          rispettivamente, dagli articoli  1,  2  e  3  del  D.L.  n.
          230/1989: 
             "Art. 2-sexies. - 1. Con il provvedimento con  il  quale
          dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti  il
          tribunale nomina il giudice delegato alla  procedura  e  un
          amministratore. Qualora il provvedimento  sia  emanato  nel
          corso dell'istruzione per il reato di cui all'art. 416- bis
          del codice penale, la  nomina  del  giudice  delegato  alla
          procedura e dell'amministratore e' disposta dal  presidente
          del tribunale. L'amministratore ha il compito di provvedere
          alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei
          beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di
          impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato. 
             2. Il giudice delegato puo' adottare nei confronti della
          persona sottoposta alla procedura e della  sua  famiglia  i
          provvedimenti indicati nell'art. 47 del  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267,  quando  ricorrano  le  condizioni  ivi
          previste. Egli puo' altresi' autorizzare l'amministratore a
          farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da  tecnici
          o  da  altre  persone  retribuite,   anche   al   fine   di
          incrementare, se possibile, la redditivita' dei beni. 
             3. L'amministratore e' scelto  tra  gli  iscritti  negli
          albi degli avvocati, dei procuratori  legali,  dei  dottori
          commercialisti  e  dei   ragionieri   del   distretto;   se
          particolari esigenze lo richiedano, puo'  essere  nominata,
          con  provvedimento  motivato,  persona  non  munita   delle
          suddette qualifiche professionali. 
             4. Non  possono  essere  nominate  le  persone  nei  cui
          confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i
          parenti, gli affini e le persone con esse  conviventi,  ne'
          le   persone   condannate   ad   una   pena   che   importi
          l'interdizione, anche temporanea,  dai  pubblici  uffici  o
          coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. 
             Art. 2-septies. - 1. L'amministratore non puo' stare  in
          giudizio,  ne'  contrarre  mutui,  stipulare   transazioni,
          compromessi,  fidejussioni,  concedere  ipoteche,  alienare
          immobili   e   compiere   altri   atti   di   straordinaria
          amministrazione, anche a tutela dei diritti di terzi, senza
          autorizzazione scritta del giudice delegato. 
             2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato,
          entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata
          sullo stato e sulla  consistenza  dei  beni  sequestrati  e
          successivamente, con la frequenza  stabilita  dal  giudice,
          una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo,  se
          richiesto,  i  documenti  giustificativi;   deve   altresi'
          segnalare al giudice delegato l'esistenza  di  altri  beni,
          che potrebbero formare oggetto di  sequestro,  di  cui  sia
          venuto a conoscenza nel corso della sua gestione. 
             3. Egli deve adempiere  con  diligenza  ai  compiti  del
          proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi  doveri
          o di incapacita', puo' in ogni tempo essere revocato,  pre-
          via  audizione,  dal  tribunale  su  proposta  del  giudice
          delegato o d'ufficio. 
             4. Nel  caso  di  trasferimento  fuori  della  residenza
          all'amministratore spetta  il  trattamento  previsto  dalle
          disposizioni vigenti per il dirigente superiore. 
             Art. 2-octies. - 1. Le spese necessarie o utili  per  la
          conservazione e l'amministrazione dei beni  sono  sostenute
          dall'amministratore mediante prelevamento  dalle  somme  da
          lui riscosse a qualunque titolo. 
             2.  Se  dalla  gestione  dei  beni  sequestrati  non  e'
          ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle  spese
          di cui al comma 1, le stesse sono anticipate  dallo  Stato,
          con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene
          in caso di revoca del sequestro. 
            3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni,  le  somme
          per il pagamento del compenso  all'amministratore,  per  il
          rimborso delle spese da lui sostenute per i suoi coadiutori
          e quelle di  cui  al  comma  4  dell'art.  2-septies,  sono
          inserite   nel   conto   della   gestione;    qualora    le
          disponibilita' del predetto conto non siano sufficienti per
          provvedere al pagamento delle  anzidette  spese,  le  somme
          occorrenti sono anticipate, in  tutto  o  in  parte,  dallo
          Stato,  senza  diritto  a  recupero.  Se  il  sequestro  e'
          revocato, le somme  suddette  sono  poste  a  carico  dello
          Stato. 
             4. La determinazione  dell'ammontare  del  compenso,  la
          liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma
          4 dell'art. 2-septies, nonche' il rimborso delle  spese  di
          cui al comma 3, sono  disposti  con  decreto  motivato  del
          tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto  conto
          del  valore  commerciale   del   patrimonio   amministrato,
          dell'opera  prestata,   dei   risultati   ottenuti,   della
          sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di
          amministrazione,delle  tariffe  professionali  o  locali  e
          degli usi. 
             5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma  4  sono
          fatti prima della redazione del conto finale. In  relazione
          alla durata dell'amministrazione e per  altri  giustificati
          motivi    il    tribunale     concede,     su     richiesta
          dell'amministratore e sentito il giudice delegato,  acconti
          sul compenso finale. 
             6. I provvedimenti di liquidazione o  di  rimborso  sono
          comunicati all'amministratore mediante avviso  di  deposito
          del decreto in cancelleria. 
             7. Entro venti giorni dalla  comunicazione  dell'avviso,
          l'amministratore   puo'   proporre   ricorso   avverso   il
          provvedimento  che  ha  disposto  la  liquidazione   o   il
          rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso  in  camera
          di consiglio, previa audizione del ricorrente.". 
             Per opportuna conoscenza si trascrive il testo dell'art.
          416- bis del codice  penale,  aggiunto  dall'art.  1  della
          legge 13 settembre 1982, n. 646, soprarichiamato: 
             "Art. 416-bis (Associazione di tipo mafioso). - Chiunque
          fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da  tre
          o piu' persone, e' punito con la reclusione da  tre  a  sei
          anni. 
             Coloro   che   promuovono,   dirigono   o    organizzano
          l'associazione  sono  puniti,  per  cio'   solo,   con   la
          reclusione da quattro a nove anni. 
             L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro  che  ne
          fanno parte si avvalgono della forza di  intimidazione  del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti,  per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque  il  controllo   di   attivita'   economiche,   di
          concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi  pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri. 
             Se l'associazione e' armata si  applica  la  pena  della
          reclusione da quattro a dieci anni nei  casi  previsti  dal
          primo comma e da cinque a quindici anni nei  casi  previsti
          dal secondo comma. 
             L'associazione si considera armata quando i partecipanti
          hanno  la  disponibilita',  per  il   conseguimento   della
          finalita' dell'associazione, di armi o materie  esplodenti,
          anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 
             Se  le  attivita'  economiche  di  cui   gli   associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in tutto o in parte  con  il  prezzo,  il  prodotto,  o  il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'. 
             Nei confronti del condannato e' sempre  obbligatoria  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o  che  ne  costituiscono  l'impiego.
          Decadono inoltre di  diritto  le  licenze  di  polizia,  di
          commercio, di  commissionario  astatore  presso  i  mercati
          annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche  e
          i diritti ad esse inerenti nonche' le iscrizioni agli  albi
          di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui  il
          condannato fosse titolare. 
             Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
          alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente
          denominate, che valendosi  della  forza  intimidatrice  del
          vincolo  associativo  perseguono  scopi  corrispondenti   a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso". 
             - Si trascrive inoltre il testo dell'art. 47 del R.D. n.
          267/1942  (Disciplina  del   fallimento,   del   concordato
          preventivo,  dell'amministrazione   controllata   e   della
          liquidazione coatta amministrativa),  richiamato  anch'esso
          piu' sopra: 
             "Art. 47 (Alimenti al fallito e alla famiglia). - Se  al
          fallito vengono  a  mancare  i  mezzi  di  sussistenza,  il
          giudice delegato, sentiti il curatore  e  il  comitato  dei
          creditori,  se  e'  stato  nominato,  puo'  concedergli  un
          sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia. 
             La casa di proprieta' del fallito, nei limiti in cui  e'
          necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia,  non
          puo' essere distratta da tale uso  fino  alla  liquidazione
          delle attivita'". 
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
 
          Nota all'art. 1: 
             -  Per  il  testo  dell'art.  2-sexies  della  legge  n.
          575/1965 si veda nelle note alle premesse.