IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;
  Considerato che la Direzione  generale  del  debito  pubblico  cura
normalmente  operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi
rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto  1966,  n.  651,
nonche'  operazioni  di investimenti di capitali in titoli nominativi
per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto
di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di
apposite quote  di  nuovi  buoni,  al  fine  di  conseguire  maggiore
speditezza   nel   predetto   servizio,   rendendolo,  nel  contempo,
economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Ritenuto opportuno, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di
disporre  l'emissione  di  buoni  del  Tesoro  poliennali  12%  -  18
settembre 1991-1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta
emissione e' incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o
di investimenti di  capitali  da  effettuare  per  il  tramite  della
Direzione generale del debito pubblico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'emissione  di  buoni del Tesoro poliennali 12% - 18
settembre 1991-1998, per un importo di lire 2.500 miliardi  nominali,
al  prezzo  fisso di emissione stabilito in L. 94,95%, da destinare a
sottoscrizioni in contanti.
  L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con
il  sistema  dell'asta  marginale  riferito   ad   un   "diritto   di
sottoscrizione".   Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta  la
maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione  indicato  nel
precedente  comma,  che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di
essere disposto a corrispondere  al  Tesoro  per  l'assegnazione  dei
buoni.
  Le  richieste  che  dovessero  risultare  accolte sono vincolanti e
irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle rel-
ative operazioni.
  L'importo  indicato  nel  comma  primo  del  presente  articolo  e'
incrementabile  di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle
operazioni di  reimpiego  di  titoli  nominativi  rimborsabili  o  di
investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per
il tramite della Direzione generale del debito pubblico.
  I  nuovi  buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due
semestralita' posticipate, rispettivamente, il  18  marzo  ed  il  18
settembre di ogni anno di durata dei buoni stessi.