IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  il  primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede
l'istituzione di un "Fondo sanitario nazionale" il cui importo  viene
stanziato,  per  la  parte  corrente, nello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro e, per la  parte  in  conto  capitale,
nello  stato  di  previsione della spesa del Ministero del bilancio e
della programmazione economica;
  Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n.  833,  il
quale  stabilisce  che  le  somme di cui al Fondo sanitario nazionale
vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per  la
programmazione economica (CIPE) fra tutte le regioni, comprese quelle
a  statuto  speciale, su proposta del Ministro della sanita', sentito
il Consiglio sanitario  nazionale,  tenuto  conto  delle  indicazioni
contenute  nei  piani  sanitari nazionale e regionali e sulla base di
indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e
per la spesa in conto capitale;
  Visto il decreto legislativo del 16 dicembre 1989, n. 418,  con  il
quale sono state trasferite alla conferenza permanente per i rapporti
fra  lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome le attribuzioni
consultive del Consiglio sanitario nazionale;
  Tenuto conto che la predetta conferenza Stato-regioni, in  data  21
febbraio  1991,  ha  espresso  parere  favorevole  sulla proposta del
Ministro della sanita' di ripartizione, fra  le  regioni  e  province
autonome, del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, per il 1991;
  Visto  il  primo  comma  dell'art.  6 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito nella legge 29  febbraio  1980,  n.  33,  il
quale  dispone,  tra  l'altro,  che  le assegnazioni trimestrali alle
regioni  e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   da
effettuarsi  con  decreti  dei  Ministri  del tesoro e del bilancio e
della  programmazione  economica,  per   la   parte   di   rispettiva
competenza,   non  possono  superare  un  quarto  degli  stanziamenti
previsti;
  Visto il secondo comma dell'art.  6  del  citato  decreto-legge  n.
663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che,
fino  a  quando non sara' approvato il piano sanitario nazionale, per
la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici
e dagli standards previsti  dal  secondo  comma  dell'art.  51  della
stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  che  il  CIPE  con  delibera  del  12  marzo  1991 (Gazzetta
Ufficiale  6   aprile   1991,   n.   81)   ha   determinato   in   L.
77.060.700.000.000  la  quota annua 1991 da assegnare in favore delle
regioni e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  in  quote
trimestrali di L. 19.265.175.000.000;
  Visto  che  il  CIPE  con  la stessa delibera del 12 marzo 1991, ha
determinato in L. 125.000.000.000 la quota annua 1991 da assegnare in
favore  dell'Associazione  italiana  della  Croce  rossa   in   quote
trimestrali di L. 31.250.000.000;
  Visti  i propri decreti n. 122455 del 21 marzo 1991 e n. 129515 del
26 aprile 1991, registrati alla Corte dei conti, con i quali e' stato
erogato per le necessita' finanziarie del primo e  secondo  trimestre
1991  l'importo  complessivo di L. 38.530.350.000.000 in favore delle
regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di Bolzano, nonche'
quello di L.  62.500.000.000  in  favore  dell'Associazione  italiana
della Croce rossa;
  Visto   il  quarto  comma  dell'art.  51  della  legge  n.  833/78,
modificato ed integrato dall'art. 6 della legge  7  agosto  1982,  n.
526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio
ai  Ministeri  della  sanita'  e del tesoro, da parte delle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto  trimestrale
di  cui  al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/78, la
quota di propria spettanza, deliberata  dal  CIPE,  viene  trasferita
alle   medesime   in   misura   uguale   alla   corrispondente  quota
dell'esercizio precedente;
  Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del primo trimestre 1991
da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  Ritenuto necessario provvedere, per  intanto,  all'assegnazione  ed
all'erogazione,  a  titolo  di  acconto, per il terzo trimestre 1991,
della somma complessiva di  L.  19.265.175.000.000  in  favore  delle
regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di Bolzano, e di L.
31.250.000.000  in  favore  dell'Associazione  italiana  della  Croce
rossa;
  Visto  il  cap.  5941 dello stato di previsione di questo Ministero
per   l'anno   finanziario   1991,   che   presenta   la   necessaria
disponibilita' sia in termini di competenza che di cassa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  assegnata,  a  titolo  di acconto, per il terzo trimestre 1991,
alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche'  alle
province  autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di L.
19.265.175.000.000 ripartita come appresso:
 
Regione Piemonte  . . . . . . . . . . . . . .    L. 1.514.731.500.000
Regione Valle d'Aosta . . . . . . . . . . . .    "     29.763.250.000
Regione Lombardia . . . . . . . . . . . . . .    "  3.027.506.000.000
Provincia autonoma di Bolzano . . . . . . . .    "    117.486.250.000
Provincia autonoma di Trento  . . . . . . . .    "    126.886.000.000
Regione Veneto  . . . . . . . . . . . . . . .    "  1.508.860.500.000
Regione Friuli-Venezia Giulia . . . . . . . .    "    422.821.750.000
Regione Liguria . . . . . . . . . . . . . . .    "    675.171.000.000
Regione Emilia-Romagna  . . . . . . . . . . .    "  1.473.634.250.000
Regione Toscana . . . . . . . . . . . . . . .    "  1.283.803.500.000
Regione Umbria  . . . . . . . . . . . . . . .    "    297.466.750.000
Regione Marche  . . . . . . . . . . . . . . .    "    497.082.500.000
Regione Lazio . . . . . . . . . . . . . . . .    "  1.855.252.500.000
Regione Abruzzo . . . . . . . . . . . . . . .    "    424.672.750.000
Regione Molise  . . . . . . . . . . . . . . .    "    115.464.000.000
Regione Campania  . . . . . . . . . . . . . .    "  1.802.413.000.000
Regione Puglia  . . . . . . . . . . . . . . .    "  1.277.932.500.000
Regione Basilicata  . . . . . . . . . . . . .    "    187.873.750.000
Regione Calabria  . . . . . . . . . . . . . .    "    651.686.750.000
Regione Sicilia . . . . . . . . . . . . . . .    "  1.476.350.750.000
Regione Sardegna  . . . . . . . . . . . . . .    "    498.315.750.000
                                                  -------------------
                                    Totale. . . L. 19.265.175.000.000
 
  E'  assegnato,  inoltre, in favore dell'Associazione italiana della
Croce  rossa  l'importo  di  L.  31.250.000.000  per  le   necessita'
finanziarie del terzo trimestre 1991.