IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Viste le domande in data 27 dicembre 1989, 4 aprile  e  11  ottobre
1990  e  29  marzo  1991  presentate  dall'Istituto  nazionale  delle
assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di
tassi di premio di tariffa, in estensione delle analoghe  in  vigore,
nonche'   dei   coefficienti   di   conversione   da  applicare  alle
assicurazioni per il caso vita ed in forma mista stipulate  in  forma
collettiva;
  Vista la documentazione allegata alle predette istanze;
  Viste  le  lettere  n.  021645  del 30 aprile 1990, n. 120151 del 9
gennaio e n. 123226 dell'8 luglio 1991, con le quali  l'Istituto  per
la  vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo -
ISVAP,  ha  comunicato  che  non  esistono  elementi  ostativi   alla
emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione  generale  delle  assicurazioni  private  e  di   interesse
collettivo, i seguenti tassi di premio di tariffa in estensione delle
analoghe   in  vigore,  nonche'  i  coefficienti  di  conversione  da
applicare alle assicurazioni per il caso vita ed in forma mista stip-
ulate in forma collettiva, presentati dall'Istituto  nazionale  delle
assicurazioni, con sede in Roma:
    1) tariffa n. 11: assicurazione temporanea per il caso di morte a
premio  annuo  ed a capitale costante; tasso del 58,38 per mille lire
di capitale inizialmente assicurato relativo ad una testa di 66  anni
e per una durata contrattuale pari a 14 anni;
    2) tariffa n. 11/S: assicurazione temporanea per il caso di morte
a  premio  annuo costante ed a capitale crescente del 5% dell'importo
iniziale; tasso del  96  per  mille  lire  di  capitale  inizialmente
assicurato  relativo ad una testa di 69 anni di eta' e per una durata
contrattuale pari a 10 anni;
    3)  tariffa  n.  7/S:  assicurazione  di  capitale  differito con
controassicurazione a premio annuo crescente; tasso  del  162,69  per
mille lire di capitale inizialmente assicurato, relativo ad una testa
di 75 anni e per una durata contrattuale pari a 9 anni;
    4)  tariffa  n.  7/N:  assicurazione  di  capitale  differito con
controassicurazione a premio annuo crescente, tasso  del  134,82  per
mille lire di capitale inizialmente assicurato, relativo ad una testa
di 76 anni e per una durata contrattuale pari a 10 anni;
    5)  tariffa  di capitalizzazione a premio unico; tasso del 362,94
per mille lire di capitale assicurato in un contratto di  particolare
rilevanza;
    6)  coefficienti  per la determinazione del valore di riscatto da
applicare al capitale assicurato in  tariffe  di  cui  al  precedente
punto 5);
    7)  coefficienti  di conversione, per teste maschili e femminili,
da capitale in rendita vitalizia immediata rivalutabile, da applicare
ai contratti collettivi emessi in tariffa  7/S,  6/S,  7-u/S,  6-u/S,
7/C, 6/C;
    8)  coefficienti  di conversione, per teste maschili e femminili,
da capitale in rendita certa per 5 anni e poi vitalizia, da applicare
ai contratti collettivi emessi in tariffa  7/S,  6/S,  7-u/S,  6-u/S,
7/C, 6/C;
    9)  coefficienti  di conversione, per teste maschili e femminili,
da capitale in  rendita  certa  per  10  anni  e  poi  vitalizia,  da
applicare  ai contratti collettivi emessi in tariffa 7/S, 6/S, 7-u/S,
6-u/S, 7/C, 6/C;
   10) coefficienti di conversione, per teste maschili  e  femminili,
da  capitale in rendita vitalizia immediata con minore rivalutazione,
da applicare ai contratti collettivi  emessi  in  tariffa  7/S,  6/S,
7-u/S, 6-u/S, 7/C, 6/C;
   11)  coefficienti  di conversione, per teste maschili e femminili,
da capitale in rendita vitalizia immediata rivalutabile, da applicare
ai contratti collettivi emessi in tariffa 7/N, 6/N, 7-u/N, 6-u/N;
   12) coefficienti di conversione, per teste maschili  e  femminili,
da capitale in rendita certa per 5 anni e poi vitalizia, da applicare
ai contratti collettivi emessi in tariffa 7/N, 6/N, 7-u/N, 6-u/N;
   13)  coefficienti  di conversione, per teste maschili e femminili,
da capitale in  rendita  certa  per  10  anni  e  poi  vitalizia,  da
applicare  ai contratti collettivi emessi in tariffa 7/N, 6/N, 7-u/N,
6-u/N;
   14) coefficienti di conversione, per teste maschili  e  femminili,
da  capitale in rendita vitalizia immediata con minore rivalutazione,
da applicare ai contratti collettivi  emessi  in  tariffa  7/N,  6/N,
7-u/N, 6-u/N;
   15)  coefficienti  di conversione, per teste maschili e femminili,
da capitale in rendita espresso in parte del fondo INA, da  applicare
ai contratti collettivi emessi in tariffa 7/N, 6/N, 7-u/N, 6-u/N;
   16)  coefficienti  di conversione, per teste maschili e femminili,
da capitale in rendita vitalizia immediata rivalutabile, da applicare
ai contratti collettivi emessi in tariffa 7/R, 6/R, 7-u/R, 6-u/R;
   17) coefficienti di conversione, per teste maschili  e  femminili,
da capitale in rendita certa per 5 anni e poi vitalizia, da applicare
ai contratti collettivi emessi in tariffa 7/R, 6/R, 7-u/R, 6-u/R;
   18)  coefficienti  di conversione, per teste maschili e femminili,
da capitale in  rendita  certa  per  10  anni  e  poi  vitalizia,  da
applicare  ai contratti collettivi emessi in tariffa 7/R, 6/R, 7-u/R,
6-u/R;
   19) coefficienti di conversione, per teste maschili  e  femminili,
da  capitale in rendita vitalizia immediata con minore rivalutazione,
da applicare ai contratti collettivi  emessi  in  tariffa  7/R,  6/R,
7-u/R, 6-u/R;
   20)  coefficienti  di conversione, per teste maschili e femminili,
da capitale in rendita espressa in parti del fondo INA, da  applicare
ai contratti collettivi emessi in tariffa 7/R, 6/R, 7-u/R, 6-u/R;
   21)  coefficienti  di conversione, per teste maschili e femminili,
da capitale in rendita vitalizia immediata rivalutabile, da applicare
ai contratti collettivi emessi in tariffa 3/S, 3-u/S, 3/C, 4/S,  4/C,
3/FP, 3/FC, 3-u/FP, 5-u/FP, 3/EV, 3/EC, 3-u/EV, 5-u/EV, 4/FP, 4/FC;
   22)  coefficienti  di conversione, per teste maschili e femminili,
da capitale in rendita certa per 5 anni e poi vitalizia, da applicare
ai contratti collettivi emessi in tariffa 3/S, 3-u/S, 3/C, 4/S,  4/C,
3/FP, 3/FC, 3-u/FP, 5-u/FP, 3/EV, 3/EC, 3-u/EV, 5-u/EV, 4/FP, 4/FC;
   23)  coefficienti  di conversione, per teste maschili e femminili,
da capitale in  rendita  certa  per  10  anni  e  poi  vitalizia,  da
applicare  ai contratti collettivi emessi in tariffa 3/S, 3-u/S, 3/C,
4/S, 4/C, 3/FP, 3/FC, 3-u/FP, 5-u/FP,  3/EV,  3/EC,  3-u/EV,  5-u/EV,
4/FP, 4/FC;
   24)  coefficienti  di conversione, per teste maschili e femminili,
da capitale in rendita vitalizia immediata con minore  rivalutazione,
da  applicare  ai  contratti collettivi emessi in tariffa 3/S, 3-u/S,
3/C, 4/S, 4/C;
   25) coefficienti di conversione, per teste maschili  e  femminili,
da capitale in rendita vitalizia immediata rivalutabile, da applicare
ai contratti collettivi emessi in tariffa 3/N, 3-u/N, 4/N;
   26)  coefficienti  di conversione, per teste maschili e femminili,
da capitale in rendita certa per 5 anni e poi vitalizia, da applicare
ai contratti collettivi emessi in tariffa 3/N, 3-u/N, 4/N;
   27) coefficienti di conversione, per teste maschili  e  femminili,
da  capitale  in  rendita  certa  per  10  anni  e  poi vitalizia, da
applicare ai contratti collettivi emessi in tariffa 3/N, 3-u/N, 4/N;
   28) coefficienti di conversione, per teste maschili  e  femminili,
da  capitale in rendita vitalizia immediata con minore rivalutazione,
da applicare ai contratti collettivi emessi in  tariffa  3/N,  3-u/N,
4/N;
   29)  coefficienti  di conversione, per teste maschili e femminili,
da capitale in rendita espressa in parti del fondo INA, da  applicare
ai contratti collettivi emessi in tariffa 3/N, 3-u/N, 4/N;
   30)  coefficienti  di conversione, per teste maschili e femminili,
da capitale in rendita vitalizia immediata rivalutabile, da applicare
ai contratti collettivi emessi in tariffa 3/R, 3-u/R, 4/R;
   31) coefficienti di conversione, per teste maschili  e  femminili,
da capitale in rendita certa per 5 anni e poi vitalizia, da applicare
ai contratti collettivi emessi in tariffa 3/R, 3-u/R, 4/R;
   32)  coefficienti  di conversione, per teste maschili e femminili,
da capitale in  rendita  certa  per  10  anni  e  poi  vitalizia,  da
applicare ai contratti collettivi emessi in tariffa 3/R, 3-u/R, 4/R;
   33)  coefficienti  di conversione, per teste maschili e femminili,
da capitale in rendita espressa in parti del fondo INA, da  applicare
ai contratti collettivi emessi in tariffa 3/R, 3-u/R, 4/R;
   34)  coefficienti  di conversione, per teste maschili e femminili,
da capitale caso morte in rendita vitalizia  immediata  rivalutabile,
da  applicare  ai  contratti collettivi emessi in tariffa 2/S, 2-u/S,
2/C, 2/FP, 2/FC, 2-u/FP;
   35) coefficienti di conversione, per teste maschili  e  femminili,
da  capitale  caso morte in rendita vitalizia immediata rivalutabile,
da applicare ai contratti collettivi emessi in tariffa 2/N, 2-u/N;
   36) coefficienti di conversione, per teste maschili  e  femminili,
da  capitale  caso morte in rendita vitalizia immediata rivalutabile,
da applicare ai contratti collettivi emessi in tariffa 2/R, 2-u/R;
   37) coefficienti di conversione, per teste maschili  e  femminili,
da capitale in rendita vitalizia immediata rivalutabile della linea N
-  Moneta  Forte  -  da  applicare  ai contratti collettivi emessi in
tariffa 3/FP, 3/FC, 3-u/FP, 4/FP, 4/FC, 5-u/FP, 3/EV,  3/EC,  3-u/EV,
5-u/EV;
   38)  coefficienti  di conversione, per teste maschili e femminili,
da capitale in rendita vitalizia immediata rivalutabile della linea R
- Moneta Forte - da  applicare  ai  contratti  collettivi  emessi  in
tariffa  3/FP,  3/FC, 3-u/FP, 4/FP, 4/FC, 5-u/FP, 3/EV, 3/EC, 3-u/EV,
5-u/EV.
  I coefficienti di conversione in capitale della  rendita  garantita
al termine del differimento da contratti collettivi emessi in tariffa
8/S,  8/N,  8/R, 8/C, 8-u/S, 8-u/N, 8-u/R, 9/S, 9/N, 9/R, 9/C, 9-u/S,
9-u/N, 9-u/R, 9/FP, 9/FC, 9-u/FP, sono quelli  gia'  autorizzati  con
decreto  ministeriale  28  aprile 1988 per le riforme individuali con
durata dei differimenti non inferiore a 5 anni, senza  l'applicazione
della penalizzazione di mezza annualita' prevista in caso di riscatto
al termine del differimento.