IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale; Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del fondo della protezione civile; Viste le risultanze dei verbali di sopralluogo, effettuati il 2 maggio 1990 e 2 agosto 1991, ai sensi dell'art. 1 del su citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, dai quali si rileva una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumita' prodotto dalla precarieta' statica della parete rocciosa che sostiene il santurario di Madonna del Sasso e che incombe sul sottostante abitato del comune di Pella. La commissione che ha eseguito il secondo sopralluogo ha indicato in L. 5.000.000.000 le esigenze di monitoraggio e consolidamento della parete rocciosa; Vista la nota n. 1484 in data 18 giugno 1990 con la quale il sindaco di Madonna del Sasso trasmette una prima richiesta di L. 1.300.000.000 sulla base delle indagini geognostiche in atto e finanziate dalla regione Piemonte servizio geologico; Ravvisata la necessita', in considerazione dei limitati fondi disponibili, di consentire, con urgenza, l'effettuazione sia pure parziale di monitoraggio e opere, al fine di eliminare il piu' incombente pericolo per la pubblica incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per le finalita' di cui in premessa, la regione Piemonte e' autorizzata all'esecuzione delle opere piu' urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico nella zona adiacente al centro abitato.