IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio
nazionale;
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991,  n.  142,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 luglio 1991, n. 195,
concernente,  tra  l'altro,  il  rifinanziamento  del  su   accennato
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987  rispettivamente  pubblicate   nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista l'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che detta norme
dirette ad accelerare le procedure dei progetti per  l'esecuzione  di
opere con onere a carico del fondo della protezione civile;
  Viste  le  risultanze  dei  verbali di sopralluogo, effettuati il 2
maggio 1990 e 2 agosto 1991, ai  sensi  dell'art.  1  del  su  citato
decreto-legge  26  gennaio  1987,  n.  8,  dai  quali  si  rileva una
situazione  di  pericolo  incombente  per  la  pubblica   incolumita'
prodotto dalla precarieta' statica della parete rocciosa che sostiene
il  santurario  di  Madonna  del  Sasso e che incombe sul sottostante
abitato del comune di  Pella.  La  commissione  che  ha  eseguito  il
secondo  sopralluogo  ha  indicato in L. 5.000.000.000 le esigenze di
monitoraggio e consolidamento della parete rocciosa;
  Vista la nota n. 1484 in data  18  giugno  1990  con  la  quale  il
sindaco  di  Madonna  del  Sasso  trasmette una prima richiesta di L.
1.300.000.000 sulla  base  delle  indagini  geognostiche  in  atto  e
finanziate dalla regione Piemonte servizio geologico;
  Ravvisata  la  necessita',  in  considerazione  dei  limitati fondi
disponibili, di consentire, con  urgenza,  l'effettuazione  sia  pure
parziale  di  monitoraggio  e  opere,  al  fine  di eliminare il piu'
incombente pericolo per la pubblica incolumita';
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  le  finalita'  di  cui  in  premessa,  la  regione Piemonte e'
autorizzata   all'esecuzione   delle   opere   piu'   urgenti    tese
all'eliminazione  del  pericolo incombente per dissesto idrogeologico
nella zona adiacente al centro abitato.