1) Contenuto dei progetti.
  I  progetti  dovranno  presentare i requisiti della sperimentalita'
(nel senso che devono essere generalizzabili) e della  concentrazione
(devono  cioe', essere non parziali e frazionati, ma tali da prendere
in considerazione  la  globalita'  dei  problemi  dell'adolescenza  a
rischio  di delittuosita' in un contesto di citta' o di quartiere), e
dovranno  tendenzialmente  avere  una  durata  pluriennale   con   la
specificazione dei piani di spesa distinti per esercizio finanziario.
  I  progetti sono destinati a minori di eta' compresa tra gli 11 e i
18 anni gia' entrati nell'area penale (per essere stati denunciati) o
a rischio di entrarvi per essere inseriti  in  ambienti  familiari  e
sociali che ne favoriscono la devianza, con particolare riguardo alla
influenza di organizzazioni criminali.
  Verra' attribuita preferenza assoluta ai progetti capaci di offrire
alternative     valide     all'attrattivita'     della    sub-cultura
dell'illegalita' attraverso opportunita'  in  grado  di  favorire  la
cultura   del  vivere  legale.  Pertanto,  dovra'  essere  attribuita
particolare attenzione agli interventi nei seguenti ambiti:
    a)   socializzazione   positiva,   attraverso   possibilita'   di
aggregazione,  utilizzazione  del  tempo libero, attivita' sportiva e
culturale, laboratori, ecc.;
    b) recupero scolastico;
    c) sostegno alla famiglia al fine del  superamento,  quanto  piu'
celere possibile, della situazione di difficolta';
    d)  ricerca  e  individuazione  degli  adolescenti o dei gruppi a
rischio al fine di indirizzarli alle attivita' e  alle  strutture  di
socializzazione positiva (eventualmente con l'ausilio di nuove figure
di operatori, quali gli educatori di strada e altre);
    e)  avviamento  a  forme  di orientamento lavorativo o formazione
professionale,  comprese  attivita'  retribuibili  o   incentivabili,
autonome o dipendenti.
  Dovra' essere attribuita particolare attenzione alla collaborazione
con  le istituzioni interessate ai problemi dei minori. Dovra' essere
specificato, se previsto, il modo di coinvolgimento del volontariato,
comprendente  sia  le  associazioni  di   maggiore   diffusione   sul
territorio  nazionale,  sia  le  organizzazioni  locali,  nonche'  di
collegamento con le forze produttive e sindacali.
  I  progetti  dovranno  privilegiare  forme  di   collaborazione   e
strutture  analoghe  a  quelle  concernenti  i servizi polifunzionali
previsti dall'art. 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272,
contenente  norme  di  attuazione  del  processo  penale  riguardante
imputati minorenni.
  Verra'  attribuito  rilievo  all'armonizzazione  dei progetti con i
piani regionali socio-assistenziali e  con  altri  progetti  previsti
dall'art. 1 della legge 19 luglio 1991, n. 216.
2) Procedura.
  Sono  disponibili  per  un'azione di consulenza e di collegamento i
centri per la giustizia minorile di Roma, Napoli, Bari e Palermo.
  I progetti possono essere presentati da uno o piu' comuni associati
a livello di bacino d'utenza. Sara' sufficiente la delibera di giunta
al  momento  della  presentazione  del  progetto.  La delibera dovra'
riguardare anche l'eventuale gestione congiunta di esso.
  Nel caso di comuni associati dovra' essere previsto quello al quale
erogare il finanziamento, da ripartire successivamente con gli altri.
  La documentazione dovra' essere inoltrata al Ministero di grazia  e
giustizia  -  Ufficio  per  la  giustizia minorile - Via Giulia, 52 -
Roma, entro il 30 ottobre 1991. Entro lo  stesso  giorno  degli  anni
successivi dovra' pervenire la relazione sull'attivita' svolta con la
richiesta di rifinanziamento.
  Dopo  il  parere  della  commissione  centrale per il coordinamento
delle attivita' dei servizi minorili della giustizia e dei servizi di
assistenza degli enti locali, previsti dall'art.  13,  comma  2,  del
decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  272,  i progetti saranno
trasmessi alla commissione di cui all'art. 2, comma 5, della legge 19
luglio 1991, n. 216, per  l'eventuale  coordinamento  con  gli  altri
progetti  finanziati  con  il  fondo  di  cui  all'art.  3. Quindi il
Ministro di grazia e giustizia disporra' il finanziamento.
                                                Il Ministro: MARTELLI