1) Contenuto dei progetti. I progetti dovranno presentare i requisiti della sperimentalita' (nel senso che devono essere generalizzabili) e della concentrazione (devono cioe', essere non parziali e frazionati, ma tali da prendere in considerazione la globalita' dei problemi dell'adolescenza a rischio di delittuosita' in un contesto di citta' o di quartiere), e dovranno tendenzialmente avere una durata pluriennale con la specificazione dei piani di spesa distinti per esercizio finanziario. I progetti sono destinati a minori di eta' compresa tra gli 11 e i 18 anni gia' entrati nell'area penale (per essere stati denunciati) o a rischio di entrarvi per essere inseriti in ambienti familiari e sociali che ne favoriscono la devianza, con particolare riguardo alla influenza di organizzazioni criminali. Verra' attribuita preferenza assoluta ai progetti capaci di offrire alternative valide all'attrattivita' della sub-cultura dell'illegalita' attraverso opportunita' in grado di favorire la cultura del vivere legale. Pertanto, dovra' essere attribuita particolare attenzione agli interventi nei seguenti ambiti: a) socializzazione positiva, attraverso possibilita' di aggregazione, utilizzazione del tempo libero, attivita' sportiva e culturale, laboratori, ecc.; b) recupero scolastico; c) sostegno alla famiglia al fine del superamento, quanto piu' celere possibile, della situazione di difficolta'; d) ricerca e individuazione degli adolescenti o dei gruppi a rischio al fine di indirizzarli alle attivita' e alle strutture di socializzazione positiva (eventualmente con l'ausilio di nuove figure di operatori, quali gli educatori di strada e altre); e) avviamento a forme di orientamento lavorativo o formazione professionale, comprese attivita' retribuibili o incentivabili, autonome o dipendenti. Dovra' essere attribuita particolare attenzione alla collaborazione con le istituzioni interessate ai problemi dei minori. Dovra' essere specificato, se previsto, il modo di coinvolgimento del volontariato, comprendente sia le associazioni di maggiore diffusione sul territorio nazionale, sia le organizzazioni locali, nonche' di collegamento con le forze produttive e sindacali. I progetti dovranno privilegiare forme di collaborazione e strutture analoghe a quelle concernenti i servizi polifunzionali previsti dall'art. 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, contenente norme di attuazione del processo penale riguardante imputati minorenni. Verra' attribuito rilievo all'armonizzazione dei progetti con i piani regionali socio-assistenziali e con altri progetti previsti dall'art. 1 della legge 19 luglio 1991, n. 216. 2) Procedura. Sono disponibili per un'azione di consulenza e di collegamento i centri per la giustizia minorile di Roma, Napoli, Bari e Palermo. I progetti possono essere presentati da uno o piu' comuni associati a livello di bacino d'utenza. Sara' sufficiente la delibera di giunta al momento della presentazione del progetto. La delibera dovra' riguardare anche l'eventuale gestione congiunta di esso. Nel caso di comuni associati dovra' essere previsto quello al quale erogare il finanziamento, da ripartire successivamente con gli altri. La documentazione dovra' essere inoltrata al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio per la giustizia minorile - Via Giulia, 52 - Roma, entro il 30 ottobre 1991. Entro lo stesso giorno degli anni successivi dovra' pervenire la relazione sull'attivita' svolta con la richiesta di rifinanziamento. Dopo il parere della commissione centrale per il coordinamento delle attivita' dei servizi minorili della giustizia e dei servizi di assistenza degli enti locali, previsti dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, i progetti saranno trasmessi alla commissione di cui all'art. 2, comma 5, della legge 19 luglio 1991, n. 216, per l'eventuale coordinamento con gli altri progetti finanziati con il fondo di cui all'art. 3. Quindi il Ministro di grazia e giustizia disporra' il finanziamento. Il Ministro: MARTELLI