IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che
conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di societa' coop-
erative a responsabilita' limitata, assoggettandoli, per  quanto  non
regolato  dal  decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e
seguenti del titolo VI, libro V, del codice civile;
  Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che  attribuisce  al
Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  la  vigilanza  ed  il
controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;
  Vista la delibera 2 settembre 1991 del consiglio di amministrazione
del Consorzio agrario interprovinciale  di  Como  e  Sondrio  da  cui
risulta   che   il   Consorzio   e'  attualmente  in  amministrazione
controllata e che la situazione non  consente  altro  sbocco  che  la
liquidazione coatta amministrativa o il fallimento;
  Atteso  che il Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio
versa in uno stato di particolare precarieta' economico-finanziaria;
  Considerato che, per effetto delle persistenti e rilevanti  perdite
di gestione, le consistenze patrimoniali di detto Consorzio risultano
insufficienti   per  il  pagamento  dei  debiti  e  che  il  medesimo
Consorzio, rimasto pressoche' privo di risorse finanziarie, si  trova
nell'impossibilita' di proseguire la sua attivita' istituzionale e di
far fronte agli impegni assunti;
  Ritenuto  che  il  Consorzio  agrario  interprovinciale  di  Como e
Sondrio si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2540 del  codice
civile e che, pertanto, sia opportuno procedere alla sua liquidazione
coatta amministrativa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  Consorzio  agrario interprovinciale di Como e Sondrio, societa'
cooperativa a responsabilita' limitata, con sede in Camerlata (Como),
via Scalabrini n. 64, e' posto in liquidazione coatta  amministrativa
ed  e' nominato commissario liquidatore del Consorzio stesso il dott.
Luigino Ruffini.