IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  13  della  legge  9  gennaio 1991, n. 9, che prevede
l'approvazione  di  nuovi  disciplinari  tipo  per  i   permessi   di
prospezione  e  di  ricerca  e  per le concessioni di coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale
e nella piattaforma continentale;
  Sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  E' approvato, nel testo unico al presente decreto, il  disciplinare
tipo  per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni
di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi  disciplinati  dalla
legge 9 gennaio 1991, n. 9, che ha modificato e integrato le leggi 11
gennaio 1957, n. 6 e 21 luglio 1967, n. 613.
  Il  presente  disciplinare  sostituisce  i  precedenti disciplinari
tipo, approvati con il decreto ministeriale  29  settembre  1967,  di
attuazione  della  legge  21  luglio  1967,  n. 613, e con il decreto
ministeriale 2 maggio 1968, di  attuazione  della  legge  11  gennaio
1957, n. 6.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 agosto 1991
                                                 Il Ministro: BODRATO