IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio  delle  assicurazioni private contro i danni e le succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
forme  di  manifestazione  di  pericolosita'  sociale e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di impresa o enti assicurativi e  in  imprese  o
enti assicurativi;
  Vista  la domanda in data 20 luglio 1990, con la quale la Munchener
Ruck Italia  S.p.a.,  con  sede  in  Milano,  ha  chiesto  di  essere
autorizzata  ad esercitare l'attivita' riassicurativa in tutti i rami
danni e vita;
  Vista la lettera in data 19 luglio 1991, n. 100907,  con  la  quale
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole sulla domanda presentata dalla societa' anzidetta;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;
  Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione  consultiva
per le assicurazioni private nella seduta del 25 luglio 1991;
  Considerato  che l'azionista di maggioranza della predetta societa'
si  e'  impegnato  a  non  procedere  all'alienazione  del  pacchetto
azionario nel primo triennio di attivita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La Munchener Ruck Italia S.p.a., con sede in Milano, e' autorizzata
ad  esercitare l'attivita' riassicurativa nel ramo vita ed in tutti i
rami danni.