IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e  le  succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
forme  di  manifestazione  di  pericolosita'  sociale e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  legge  12  agosto  1982,  n.  576, nonche' norme sul
controllo delle partecipazioni di impresa o enti  assicurativi  e  in
imprese o enti assicurativi;
  Vista  la  domanda  in  data  24  luglio  1990,  con  la  quale  la
rappresentanza generale per l'Italia della "Nippon Insurance  Company
of  Europe  Limited",  con  sede  in  Milano,  ha  chiesto  di essere
autorizzata  ad  esercitare,   nel   territorio   della   Repubblica,
l'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;
  Vista  la  lettera  in data 16 luglio 1991, n. 135560, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole sulla domanda  presentata  dalla  rappresentanza  generale
anzidetta;
  Vista  la  relazione  predisposta  dall'ISVAP  per  la  commissione
consultiva per le assicurazioni private;
  Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione  consultiva
per le assicurazioni private nella seduta del 25 luglio 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La "Nippon Insurance Company of Europe Limited", con sede in Londra
(Regno  Unito)  e  rappresentanza generale per l'Italia in Milano, e'
autorizzata ad  esercitare  l'attivita'  assicurativa  e  l'attivita'
riassicurativa  nei  rami:  infortuni;  malattia;  merci trasportate;
incendio ed elementi naturali; altri danni ai  beni;  r.c.  generale;
cauzione (limitatamente agli affari italiani); perdite pecuniarie.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 settembre 1991
                                                 Il Ministro: BODRATO