Si fa seguito alla circolare n. 9 del  20  marzo  1990,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  71  del 26 marzo 1990 e relativa alle
autorizzazioni   automatiche    di    importazione:    domande    per
l'importazione di taluni prodotti originari di Paesi terzi ed immessi
in libera pratica comunitaria in altri Stati membri.
  Al  riguardo,  tenuto  conto  delle recenti intese tra la CEE ed il
Giappone relative all'eliminazione, in tutte le  regioni  costituenti
il   mercato   comunitario,   delle   restrizioni  quantitative  alle
importazioni di autovetture giapponesi in vista del mercato unico del
1993, nonche'  delle  considerazioni  rappresentate  in  materia  dal
Ministero  delle  finanze, si comunica che per i prodotti indicati in
oggetto,  le  domande  di   importazione   debbono   essere   redatte
esclusivamente  sui  modelli  di  autorizzazione,  composti  di  nove
esemplari, sulla base del fac-simile  allegato.  I  suddetti  modelli
possono essere reperiti presso le locali camere di commercio e devono
essere  compilati  in  forma dattiloscritta, a cura dell'importatore,
nelle parti non riservate al Ministero: caselle 1, 2, 3, 4, 5, 6,  7,
8  e  9;  le caselle dal n. 10 al n. 17 sono riservate esclusivamente
all'uso ufficiale.
  Nella casella n. 15, in alto, a cura dell'importatore dovra' essere
dattiloscritta  la  seguente  frase:  "La  suddetta  importazione  e'
effettuata in quanto la merce risulta in libera pratica nei Paesi CEE
ed e' scortata da documenti attestanti la posizione comunitaria".
  Le  istanze  alle  scadenze  previste dalle relative decisioni CEE,
dovranno essere presentate al Ministero del commercio con l'estero  -
D.G.  importazioni  ed  esportazioni  -  Divisione V - Viale Boston -
00144 Roma. Sulle stesse  il  Ministero  provvedera'  ad  apporre  un
timbro a calendario attestante la data di arrivo.
  1) Le istanze dovranno contenere i seguenti elementi:
   1.1)   nome   o   ragione  sociale  e  indirizzo  dell'importatore
(comprensivo del c.a.p. ed eventualmente numero del  telex)  (casella
2) e dell'esportatore dello Stato membro di provenienza (casella 5);
   1.2) codice fiscale e partita IVA della ditta richiedente;
   1.3) Paese d'origine del prodotto con l'indicazione:
    della denominazione commerciale;
    numero tariffa codice S.A.;
   1.4) dogana presso la quale sara' effettuata l'operazione (casella
1);
   1.5) valore e quantitativo del prodotto (casella 9).
  2) Le ditte debbono allegare contestualmente alla domanda:
   2.1)  certificato  di  iscrizione  alla  camera  di  commercio  in
originale con validita' non inferiore a sessanta  giorni  dalla  data
del  rilascio  o  dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio resa ai
sensi della legge n.  15/1968,  attestante  presso  quale  camera  di
commercio  la societa' istante e' iscritta, la data di iscrizione, il
numero di iscrizione e l'attivita' per la quale e' iscritta;
   2.2) le ditte del settore - partecipanti alla ripartizione di  cui
al seguente punto 3.2) - dovranno altresi' allegare, al momento dello
sdoganamento    e    dell'utilizzazione    dell'autorizzazione,   una
dichiarazione del legale rappresentante in cui  si  impegnano  a  non
effettuare  l'importazione  di  autoveicoli  (o  motocicli) di quelle
marche  giapponesi  delle  quali  sono   concessionarie.   Non   sono
considerati concessionari i distributori ufficiali e gli importatori.
  3)  Qualora  la  Commissione  CEE,  a seguito di accoglimento di un
ricorso  all'art.  115  del  Trattato  di  Roma,  stabilisca  che  un
determinato quantitativo di prodotti debba comunque essere importato,
per   la   ripartizione   di   detto  quantitativo,  fatte  salve  le
disposizioni previste dalla stessa Commissione, si terra'  conto  del
numero   delle   richieste   regolarmente  presentate  e  dell'ordine
cronologico di presentazione delle domande; detta ripartizione  sara'
fatta secondo i seguenti criteri:
   3.1)  i  privati,  le ditte non del settore e le ditte del settore
costituite  da  meno  di  un  anno  o  che   non   hanno   effettuato
precedentemente   importazioni  di  autoveicoli  non  fuoristrada  (o
motocicli)  di  origine  giapponese  partecipano  in  ragione  di  un
autoveicolo (o motociclo) a richiedente;
   3.2)  la  quota  restante  verra'  ripartita tra tutte le societa'
importatrici, in proporzione alle  importazioni  di  autoveicoli  non
fuoristrada  (o  motocicli)  di  origine  giapponese,  effettuate nel
quinquennio precedente.
  All'uopo le istanze devono essere corredate da  apposite  distinte,
come  da fac-simile allegato (allegato B), delle bolle doganali rela-
tive alle importazioni di autoveicoli non fuoristrada  (o  motocicli)
di  origine  giapponese  durante  il  periodo  sopra menzionato.   La
distinta deve contenere: il numero delle bolle doganali, la data,  la
voce doganale, l'origine, la provenienza, la descrizione della merce,
il  valore  in  lire  italiane  ed il totale dei pezzi importati; per
ciascun anno solare deve predisporsi separata distinta.
  La distinta deve essere sottoscritta, a  pena  di  irricevibilita',
dal  legale  rappresentante  della  societa'.  Tale firma deve essere
autenticata nelle forme di legge (art. 20 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15).
  Qualora il quantitativo previsto dalla decisione della  Commissione
CEE  sia  inferiore  al numero delle domande di cui al punto 3.2), si
procedera' ad una estrazione a sorte.
  I privati e le ditte non del settore possono avanzare richieste per
un solo autoveicolo e/o un solo motociclo una  volta  l'anno  e  sono
tenuti ad immatricolare a proprio nome l'autoveicolo e/o il motociclo
assegnato.  Detti  operatori  sono  altresi' tenuti ad inserire nella
casella  15  la  seguente  clausola:  "Ai   fini   della   successiva
immatricolazione  la  dogana annotera' sulla bolletta di importazione
ed equipollente documento  doganale  che  l'importatore  intestatario
della  licenza  immatricolera'  l'autovettura (o motociclo) a proprio
nome".
  Tutte le domande  presentate  ai  sensi  della  presente  circolare
dovranno essere sottoscrtitte dall'organo che in base all'ordinamento
societario  e'  in  grado  di  assumersi  la responsabilita' civile e
penale dell'operazione. Tale firma dovra'  essere  autenticata  nelle
forme  di  legge  cosi'  come  autenticate devono essere le firme dei
privati cittadini.
  Le domande di importazione devono contenere un solo tipo  di  merce
(autoveicolo o motociclo).
  Particolare   cura   dovra'  essere  posta  dagli  operatori  nella
compilazione dei modelli di domanda, sia perche' trattasi di speciale
carta  autocopiante  che  viene  utilizzata  per  il   rilascio   del
provvedimento  amministrativo,  sia perche' le domande prive di uno o
di alcuni elementi previsti da questa circolare non saranno prese  in
considerazione.
  Le  autorizzazioni saranno rilasciate con validita' di sei mesi; le
richieste di modifica e proroga non saranno di regola accolte.
   Il divieto di cessione delle autorizzazioni e' disciplinato  dagli
articoli  12  e  13 del regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 1923,
convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495.
  La circolare n. 32 del 26 ottobre 1990 e' abrogata.
  In via transitoria, al fine di ovviare agli inconvenienti sorti  in
sede   di   applicazione   della   citata   circolare   n.   32/90  e
contemporaneamente  al  fine  di  non  ritardare  il  rilascio  delle
autorizzazioni,  si dispone che le istanze presentate dagli operatori
nel periodo 1-12 luglio 1991 a fronte del contingente  di  n.  10.500
autoveicoli  disposto  dalla  Commissione  delle  C.E. per il secondo
semestre 1991, e non ancora accolte, saranno esaminate sulla base dei
criteri previsti dalla  stessa  circolare  n.  32/90  e  gli  importi
risultanti, ove possibile, ridotti del 50%.
  La  parte residua del contingente di autoveicoli sara' ripartita in
base ai criteri della presente circolare tra tutti gli operatori  che
hanno  inoltrato  istanza  nel  periodo  1-12  luglio  1991,  i quali
facciano pervenire al Ministero del  commercio  con  l'estero,  entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare,
le distinte di importazioni effettuate secondo l'allegato fac-simile,
e cio' ai fini della nuova ripartizione.
                                               Il Ministro: LATTANZIO