Si fa seguito alla circolare n. 9 del 20 marzo 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1990 e relativa alle autorizzazioni automatiche di importazione: domande per l'importazione di taluni prodotti originari di Paesi terzi ed immessi in libera pratica comunitaria in altri Stati membri. Al riguardo, tenuto conto delle recenti intese tra la CEE ed il Giappone relative all'eliminazione, in tutte le regioni costituenti il mercato comunitario, delle restrizioni quantitative alle importazioni di autovetture giapponesi in vista del mercato unico del 1993, nonche' delle considerazioni rappresentate in materia dal Ministero delle finanze, si comunica che per i prodotti indicati in oggetto, le domande di importazione debbono essere redatte esclusivamente sui modelli di autorizzazione, composti di nove esemplari, sulla base del fac-simile allegato. I suddetti modelli possono essere reperiti presso le locali camere di commercio e devono essere compilati in forma dattiloscritta, a cura dell'importatore, nelle parti non riservate al Ministero: caselle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; le caselle dal n. 10 al n. 17 sono riservate esclusivamente all'uso ufficiale. Nella casella n. 15, in alto, a cura dell'importatore dovra' essere dattiloscritta la seguente frase: "La suddetta importazione e' effettuata in quanto la merce risulta in libera pratica nei Paesi CEE ed e' scortata da documenti attestanti la posizione comunitaria". Le istanze alle scadenze previste dalle relative decisioni CEE, dovranno essere presentate al Ministero del commercio con l'estero - D.G. importazioni ed esportazioni - Divisione V - Viale Boston - 00144 Roma. Sulle stesse il Ministero provvedera' ad apporre un timbro a calendario attestante la data di arrivo. 1) Le istanze dovranno contenere i seguenti elementi: 1.1) nome o ragione sociale e indirizzo dell'importatore (comprensivo del c.a.p. ed eventualmente numero del telex) (casella 2) e dell'esportatore dello Stato membro di provenienza (casella 5); 1.2) codice fiscale e partita IVA della ditta richiedente; 1.3) Paese d'origine del prodotto con l'indicazione: della denominazione commerciale; numero tariffa codice S.A.; 1.4) dogana presso la quale sara' effettuata l'operazione (casella 1); 1.5) valore e quantitativo del prodotto (casella 9). 2) Le ditte debbono allegare contestualmente alla domanda: 2.1) certificato di iscrizione alla camera di commercio in originale con validita' non inferiore a sessanta giorni dalla data del rilascio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della legge n. 15/1968, attestante presso quale camera di commercio la societa' istante e' iscritta, la data di iscrizione, il numero di iscrizione e l'attivita' per la quale e' iscritta; 2.2) le ditte del settore - partecipanti alla ripartizione di cui al seguente punto 3.2) - dovranno altresi' allegare, al momento dello sdoganamento e dell'utilizzazione dell'autorizzazione, una dichiarazione del legale rappresentante in cui si impegnano a non effettuare l'importazione di autoveicoli (o motocicli) di quelle marche giapponesi delle quali sono concessionarie. Non sono considerati concessionari i distributori ufficiali e gli importatori. 3) Qualora la Commissione CEE, a seguito di accoglimento di un ricorso all'art. 115 del Trattato di Roma, stabilisca che un determinato quantitativo di prodotti debba comunque essere importato, per la ripartizione di detto quantitativo, fatte salve le disposizioni previste dalla stessa Commissione, si terra' conto del numero delle richieste regolarmente presentate e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande; detta ripartizione sara' fatta secondo i seguenti criteri: 3.1) i privati, le ditte non del settore e le ditte del settore costituite da meno di un anno o che non hanno effettuato precedentemente importazioni di autoveicoli non fuoristrada (o motocicli) di origine giapponese partecipano in ragione di un autoveicolo (o motociclo) a richiedente; 3.2) la quota restante verra' ripartita tra tutte le societa' importatrici, in proporzione alle importazioni di autoveicoli non fuoristrada (o motocicli) di origine giapponese, effettuate nel quinquennio precedente. All'uopo le istanze devono essere corredate da apposite distinte, come da fac-simile allegato (allegato B), delle bolle doganali rela- tive alle importazioni di autoveicoli non fuoristrada (o motocicli) di origine giapponese durante il periodo sopra menzionato. La distinta deve contenere: il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale, l'origine, la provenienza, la descrizione della merce, il valore in lire italiane ed il totale dei pezzi importati; per ciascun anno solare deve predisporsi separata distinta. La distinta deve essere sottoscritta, a pena di irricevibilita', dal legale rappresentante della societa'. Tale firma deve essere autenticata nelle forme di legge (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15). Qualora il quantitativo previsto dalla decisione della Commissione CEE sia inferiore al numero delle domande di cui al punto 3.2), si procedera' ad una estrazione a sorte. I privati e le ditte non del settore possono avanzare richieste per un solo autoveicolo e/o un solo motociclo una volta l'anno e sono tenuti ad immatricolare a proprio nome l'autoveicolo e/o il motociclo assegnato. Detti operatori sono altresi' tenuti ad inserire nella casella 15 la seguente clausola: "Ai fini della successiva immatricolazione la dogana annotera' sulla bolletta di importazione ed equipollente documento doganale che l'importatore intestatario della licenza immatricolera' l'autovettura (o motociclo) a proprio nome". Tutte le domande presentate ai sensi della presente circolare dovranno essere sottoscrtitte dall'organo che in base all'ordinamento societario e' in grado di assumersi la responsabilita' civile e penale dell'operazione. Tale firma dovra' essere autenticata nelle forme di legge cosi' come autenticate devono essere le firme dei privati cittadini. Le domande di importazione devono contenere un solo tipo di merce (autoveicolo o motociclo). Particolare cura dovra' essere posta dagli operatori nella compilazione dei modelli di domanda, sia perche' trattasi di speciale carta autocopiante che viene utilizzata per il rilascio del provvedimento amministrativo, sia perche' le domande prive di uno o di alcuni elementi previsti da questa circolare non saranno prese in considerazione. Le autorizzazioni saranno rilasciate con validita' di sei mesi; le richieste di modifica e proroga non saranno di regola accolte. Il divieto di cessione delle autorizzazioni e' disciplinato dagli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495. La circolare n. 32 del 26 ottobre 1990 e' abrogata. In via transitoria, al fine di ovviare agli inconvenienti sorti in sede di applicazione della citata circolare n. 32/90 e contemporaneamente al fine di non ritardare il rilascio delle autorizzazioni, si dispone che le istanze presentate dagli operatori nel periodo 1-12 luglio 1991 a fronte del contingente di n. 10.500 autoveicoli disposto dalla Commissione delle C.E. per il secondo semestre 1991, e non ancora accolte, saranno esaminate sulla base dei criteri previsti dalla stessa circolare n. 32/90 e gli importi risultanti, ove possibile, ridotti del 50%. La parte residua del contingente di autoveicoli sara' ripartita in base ai criteri della presente circolare tra tutti gli operatori che hanno inoltrato istanza nel periodo 1-12 luglio 1991, i quali facciano pervenire al Ministero del commercio con l'estero, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, le distinte di importazioni effettuate secondo l'allegato fac-simile, e cio' ai fini della nuova ripartizione. Il Ministro: LATTANZIO