Ai  presidenti  delle giunte delle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Ai presidenti  delle  giunte  delle
                                  regioni a statuto speciale
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  provinciale di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  provinciale di Trento
                                  Alla Farmindustria
                                  Alla Confapi
                                  All'ASSICC  - Associazione italiana
                                  del commercio chimico
                                  Alla Federchimica - Assocasa/
                                    Assosalute/Assobiomedica
                                    e, per conoscenza:
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio e dell'artigianato
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Valle d'Aosta
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Sardegna
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione Sicilia
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Al       Comando        carabinieri
                                  antisofisticazioni e sanita'
                                  Alla  Federazione  nazionale ordini
                                  dei medici chirurghi e odontoiatri
                                  Alla F.O.F.I. - Federazione  ordini
                                  farmacisti italiani
                                  Alla F.I.A.M.C.L.A.F. - Federazione
                                  italiana  aziende  municipalizzate,
                                  centrali  del  latte,  annonarie  e
                                  farmaceutiche
                                  Alla Federfarma
 Premessa.
  Nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  139  del  15  giugno  c.a. e' stato
pubblicato il decreto legislativo 29 maggio  1991,  n.  178,  che  ha
interamente   ridisciplinato   la  materia  della  produzione  e  del
commercio dei medicinali per uso umano,  al  fine  di  assicurare  il
pieno  recepimento  delle  direttive  emanate,  a tal riguardo, dalla
Comunita' economica europea.
  Avvicinandosi la data di entrata in vigore  dalla  nuova  normativa
(1› ottobre 1991, secondo quanto stabilito dall'art. 27 del decreto),
questo  Ministero ritiene necessario richiamare l'attenzione di tutti
gli interessati su alcuni adempimenti  che  devono  essere  posti  in
essere in occasione della prima applicazione del decreto legislativo.
  1.  Disinfettanti.  E'  opportuno  osservare, innanzi tutto, che ai
sensi della definizione contenuta nell'art. 1 del decreto legislativo
- la quale supera, sul piano della gerarchia delle  fonti  normative,
le  previgenti  norme  a livello regolamentare - anche i prodotti per
uso  personale  che  posseggono  o,  comunque,   vantano   specifiche
proprieta'  disinfettanti  rientrano  fra  i  "medicinali"  in quanto
diretti ad impedire l'insorgere di uno stato patologico.
  Pertanto,  dal  momento  dell'entrata   in   vigore   del   decreto
legislativo, i nuovi prodotti disinfettanti per uso esterno destinati
al trattamento di lesioni della cute o destinati a venire in contatto
con  le mucose dovranno essere registrati come specialita' medicinali
e non piu' come presidi medico-chirurgici. Restano assoggettati  alla
disciplina  dei  presidi  di  cui  all'art. 189 del testo unico delle
leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.  1265,
i  disinfettanti  per  uso  ambientale  e  i  prodotti esclusivamente
destinati al trattamento della cute sana, con finalita'  di  generica
prevenzione  (  ad  esempio,  saponi  per personale sanitario), fermo
restando l'inquAdramento fra i cosmetici dei prodotti  conformi  alle
disposizioni della legge 11 ottobre 1986, n. 713.
  Tenuto  conto  della  ratio  dell'art.  26,  comma  1,  del decreto
legislativo, i  disinfettanti  attualmente  registrati  come  presidi
medico-chirurgici   potranno   rimanere  in  commercio  (fatti  salvi
eventuali, specifici provvedimenti ministeriali) fino  al  31  maggio
1995.    Gli    interessati    dovranno    richiedere    il   rinnovo
dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 11  del  decreto  legislativo,
contestualmente  all'autorizzazione  alla  produzione  di specialita'
medicinali, ove non gia' posseduta; dopo  tale  rinnovo  (cui  questo
Ministero  intende provvedere con l'emanazione di appositi decreti) i
prodotti saranno sottoposti, a  tutti  gli  effetti,  alla  normativa
delle specialita' medicinali:
  2.     Autorizzazione     alla    produzione    e    autorizzazione
all'importazione. Il decreto legislativo in esame,  mentre  reca  una
specifica  disposizione  transitoria  (citato  art.  26, comma 1) che
conferma   l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   delle
specialita'  medicinali  gia'  "registrate"  in  base alle previgenti
disposizioni, nulla dispone in ordine al  trapasso  dalla  precedente
alla  nuova  disciplina  per  quel  che  concerne  l'autorizzazione a
produrre specialita' medicinali e  materie  prime  farmacologicamente
attive  (articoli  2  e  5,  comma  2),  ne'  per quanto attiene alla
autorizzazione all'importazione di specialita'  medicinali  da  Paesi
extracomunitari,  con  i quali non vigono accordi che garantiscano la
qualita' dei prodotti.
  2.1. Con riferimento al primo  aspetto,  questo  Ministero,  tenuto
conto  che  le nuove disposizioni sull'autorizzazione alla produzione
farmaceutica non prevedono specifici requisiti aggiuntivi rispetto  a
quanto  gia'  disciplinato  dal testo unico delle leggi sanitarie (se
non per quanto attiene ai direttori tecnici, per i quali - peraltro -
si applica la norma di sanatoria di cui all'art.  26,  comma  3,  del
decreto:  vedasi  il  successivo  paragrafo 3) procedera', d'ufficio,
alla conferma delle autorizzazioni al momento in  vigore  concernenti
la  produzione di specialita' medicinali, ivi compresi sieri, vaccini
e  altri  prodotti  biologici,  e  la  produzione  di  materie  prime
farmacologicamente  attive  (o  "prodotti chimici usati in medicina",
secondo la diversa terminologia utilizzata dall'art.  144  del  testo
unico  delle  leggi  sanitarie).  La conferma non potra', ovviamente,
essere  concessa  quando  si  tratti  di  officine  che,  dagli  atti
d'ufficio,  risultino  non operanti o inidonee (per quanto riguarda i
galenici si veda il paragrafo 4).
  2.2. Per quel che concerne, invece, l'importazione  di  specialita'
medicinali,  tenuto  conto  che  la  normativa  anteriore  al decreto
legislativo non prevedeva il rilascio di  alcuna  autorizzazione,  e'
necessario  che  coloro  che attualmente hanno in commercio in Italia
specialita' medicinali di provenienza estera  regolarizzino  la  loro
posizione  inoltrando  a  questo  Ministero  - Direzione generale del
servizio farmaceutico, entro il 15 ottobre  1991,  domanda  in  carta
legale contenente:
    a)  il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede sociale
dell'importatore;
    b) l'indicazione delle specialita' medicinali  che  l'interessato
intende continuare a importare;
    c)  l'ubicazione  e la descrizione dei locali e dell'attrezzatura
tecnica per il controllo delle specialita' medicinali e per  la  loro
conservazione;
    d)   l'indicazione   delle   generalita'  del  direttore  tecnico
responsabile dei controlli e della conservazione dei prodotti.
  Qualora le specialita' medicinali vengano controllate e  conservate
in  stabilimenti di terzi, l'importatore dovra' allegare alla domanda
l'accettazione  dell'incarico  da  parte  del   legale   responsabile
dell'azienda  che  si  assume l'onere di tali attivita', sottoscritta
anche dal direttore tecnico.
  La domanda  di  autorizzazione  all'importazione  non  deve  essere
presentata,   secondo   quanto   previsto  dall'art.  6  del  decreto
legislativo:
    a) se l'importazione riguarda specialita' medicinali prodotte  in
Paesi della Comunita' economica europea;
    b)  se l'importazione riguarda specialita' medicinali prodotte in
Paesi terzi, ma provenienti da un Paese della  CEE,  purche'  ciascun
lotto sia accompagnato da attestazione del responsabile dei controlli
secondo la legislazione del Paese comunitario di provenienza;
    c)  se  l'importazione riguarda specialita' medicinali (destinate
al solo  mercato  italiano)  prodotte  in  Paesi  non  comunitari  ma
aderenti  alla  Convenzione  per  il  riconoscimento  reciproco delle
ispezioni concenenti  la  fabbricazione  dei  prodotti  farmaceutici,
adottata  a  Ginevra  l'8  ottobre  1970, e cioe': Svezia, Danimarca,
Finlandia, Liechtenstein, Norvegia,  Svizzera,  Austria,  Ungheria  e
Romania  (si  veda  il  comunicato  del Ministero degli affari esteri
apparso nella Gazzetta Ufficiale n. 212 dell'11 settembre  1990);  in
tal    caso,   peraltro,   l'esenzione   dall'obbligo   di   chiedere
un'autorizzazione all'importazione e  di  controllare  ciascun  lotto
importato  e'  subordinata  alla  effettiva  adozione, da parte delle
autorita' dei Paesi produttori, di analogo orientamento nei confronti
delle specialita' medicinali prodotte in Italia.
  3. Requisiti del  direttore  tecnico.  Il  decreto  legislativo  n.
178/1991  esige,  per l'assunzione dell'incarico di direttore tecnico
di stabilimenti di produzione di medicinali pronti  per  l'uso  o  di
materie  prime  farmacologicamente attive, piu' rigorosi requisiti di
quelli previsti dal testo unico delle leggi sanitarie del 1934. Oltre
al diploma di laurea in una delle discipline  elencate  nell'art.  4,
comma   2,  lettera  a)  (farmacia,  chimica,  chimica  e  tecnologia
farmaceutiche,   chimica   industriale   e   -   limitatamente   agli
stabilimenti  in cui si effettuano produzione e controllo di prodotti
immunologici  o  di  emoderivati  -  scienze  biologiche),  le  nuove
disposizioni  (lettere  a)  e  b) del richiamato comma 2 dell'art. 4)
richiedono che la formazione a livello universitario sia  comprensiva
degli  insegnamenti  teorici e pratici di specifiche discipline o, in
mancanza, che  il  diploma  sia  dichiarato  valido,  ai  fini  della
normativa  che qui interessa, dal Ministero della sanita' di concerto
con il Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica,  previa  dimostrazione  dell'acquisizione di sufficienti
cognizioni nelle materie non incluse nel corso di laurea  e  che,  in
ogni  caso,  l'interessato abbia svolto attivita' pratica concernente
analisi qualitativa di medicinali, analisi quantitativa  di  principi
attivi,  prove  e  verifiche necessarie per garantire la qualita' dei
farmaci, per un periodo di almeno due anni (o di un anno, se il ciclo
di formazione universitaria abbia  la  durata  di  cinque  anni),  in
imprese autorizzate alla fabbricazione di medicinali.
  Tuttavia,  una  disposizione  transitoria  contenuta  nell'art. 26,
comma 3, stabilisce che "Coloro che alla data di  entrata  in  vigore
del  presente  decreto esercitino l'attivita' di direttore tecnico di
officine di produzione  di  specialita'  medicinali,  autorizzate  ai
sensi degli articoli 161 e 180 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato  con  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,  possono
continuare l'attivita' medesima  anche  in  mancanza  dei  requisiti"
sopra indicati.
  Va  sottolineato  che  la  sanatoria  prevista  dalla  norma  sopra
riportata si applica esclusivamente ai direttori tecnici che siano in
attivita' al momento dell'entrata in vigore  della  nuova  disciplina
(1›  ottobre  1991); della stessa, pertanto, non potranno beneficiare
coloro che, per qualsiasi ragione, a tale data non svolgono  piu'  la
funzione  di  direttore tecnico, pur avendola in precedenza ricoperta
per un lungo periodo di tempo.
  Sebbene la norma faccia testuale rinvio all'attivita' di  direzione
tecnica  delle officine di produzione di specialita' medicinali (art.
161 testo unico delle leggi sanitarie) e di prodotti biologici  (art.
180  del testo unico delle leggi sanitarie), questo Ministero ritiene
che la sanatoria in questione debba trovare  applicazione  anche  nei
confronti  di  chi  eserciti  l'attivita'  di  direttore  tecnico  di
officine in cui si  producono  galenici  o  materie  prime  usate  in
medicina  (art.  144  del testo unico delle leggi sanitarie), essendo
evidente, dal  complesso  delle  nuove  disposizioni,  l'intento  del
decreto   legislativo   di  uniformare  la  disciplina  di  tutte  le
produzioni farmaceutiche.
  I direttori  tecnici  che  usufruiscono  della  predetta  sanatoria
potranno,  ovviamente, in seguito svolgere la propria attivita' anche
in stabilimenti diversi da quelli presso i quali  l'hanno  esercitata
fino all'entrata in vigore del decreto legislativo.
  4.    Prodotti    finora    considerati    "galenici   officinali".
Un'innovazione  fondamentale  contenuta   nel   decreto   legislativo
riguarda   l'assoggettamento   alla   disciplina   delle  specialita'
medicinali di tutti i farmaci per  uso  umano  pronti  per  l'impiego
prodotti  industrialmente, ad eccezione dei prodotti omeopatici (art.
25, comma 2).
  Ai  sensi  della  disposizione  ora  richiamata,  a  partire dal 1›
gennaio 1992 tutti i prodotti fino a quel momento posti in  commercio
come  "galenici  officinali",  ai sensi dell'art. 144 del testo unico
delle leggi sanitarie, dovranno ottenere una specifica autorizzazione
all'immissione   in   commercio   (istituto   che   sostituisce    la
"registrazione"  prevista  dal  testo  unico  delle leggi sanitarie),
conformemente agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo;
le confezioni regolarmente  prodotte  entro  la  fine  di  quest'anno
potranno, tuttavia, essere mantenute in commercio fino al 31 dicembre
1993 (art. 26, comma 4).
  Le  domande  per  l'autorizzazione  all'immissione in commercio dei
prodotti  fino  ad  oggi  qualificabili  come  "galenici  officinali"
possono  essere  presentate a partire dal 1› ottobre 1991. Le aziende
gia'  operanti  dovranno  presentare  anche   domanda   di   conferma
dell'autorizzazione  a  produrre  "farmaci  preconfezionati"  diversi
dalle  specialita'  medicinali.  A   tal   proposito   appare   utile
sottolineare  che,  avendo  il  decreto  legislativo  sottoposto alla
medesima disciplina tutti i farmaci industriali per uso  umano,  sono
venuti  meno  molti  dei  criteri  in  base  ai  quali  i galenici si
distinguevano  dalle  specialita'  medicinali  (come   l'assenza   di
indicazioni terapeutiche e la mancanza di foglio illustrativo). Resta
fermo, peraltro, il criterio distintivo basato sulla denominazione: i
farmaci   preconfezionati   non   classificabili   quali  specialita'
medicinali   hanno   una   denominazione   costituita   dalla    sola
denominazione comune del principio attivo impiegato.
  Ai   fini   della   documentazione  da  allegare  alle  domande  di
autorizzazione all'immissione in commercio di tali  farmaci,  occorre
distinguere  fra  i  prodotti  non contemplati dal vigente Formulario
nazionale della Farmacopea ufficiale e i farmaci corrispondenti  alle
monografie  del  predetto  formulario.  Nel  primo  caso,  occorrera'
produrre  un  dossier  completo  (fatto  salva  la  possibilita'   di
usufruire,   ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  delle  agevolazioni
previste dai commi 5, 6 e 7  dell'art.  8);  nel  secondo  non  sara'
necessario    accludere   la   documentazione   di   prove   farmaco-
tossicologiche e cliniche, trattandosi di prodotti la cui  innocuita'
ed  efficacia e' gia' riconosciuta dal Ministero della sanita', fatta
salva  la  necessita'  di  fornire  documentazioni  sperimentali   di
biodisponibilita'  nell'uomo (livelli ematici ed escrezioni urinarie)
per ogni forma farmaceutica, in confronto con una specialita' gia' in
commercio. Tali prove di biodisponibilita' non sono necessarie per  i
prodotti  di  uso  endovenoso.  Ove,  inoltre,  l'azienda interessata
ritenga che dalla letteratura scientifica emergano  elementi  atti  a
dimostrare  che,  in  relazione  al  farmaco  proposto,  le  prove di
biodisponibilita' risultano superflue,  potra'  accludere,  in  luogo
della   documentazione   sperimentale,   copia  della  documentazione
scientifica su cui basa il proprio convincimento.
  Per i prodotti per uso topico  la  documentazione  delle  prove  di
biodisponibilita'  potra'  essere sostituita da documentazione, anche
biobliografica, comprovante l'assenza di assorbimento sistemico.
  5. Presentazione delle domande di autorizzazione all'immissione  in
commercio.  Le  domande di autorizzazione all'immissione in commercio
delle specialita' medicinali e degli altri  prodotti  preconfezionati
(che   si   distinguono  dalle  prime  per  il  fatto  di  avere  una
denominazione costituita dalla sola denominazione comune dei principi
attivi  impiegati)  dovranno continuare ad essere presentate, fino ad
eventuali  nuove  disposizioni   ministeriali,   conformemente   alle
istruzioni  contenute nell'allegato al decreto ministeriale 19 maggio
1989 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  191  del  17
agosto  1989), che si applicano sia alle domande inoltrate secondo la
procedura prevista dagli articoli 9 e  seguenti  della  direttiva  n.
75/319/CEE,  sia  alle ordinarie domande "nazionali" dirette a questo
Ministero.
  6. Pubblicazione dei decreti di  autorizzazione  all'immissione  in
commercio  di specialita' medicinali. Poiche' l'art. 26, comma 4, del
decreto legislativo ha reso inapplicabili ai farmaci  per  uso  umano
(salvo eccezioni) le disposizioni contenute nel regolamento approvato
con  regio  decreto 3 marzo 1927, n. 478, con l'entrata in vigore del
decreto legislativo le aziende farmaceutiche non dovranno  richiedere
(tranne che per i prodotti ad uso veterinario) la pubblicazione nella
parte  seconda  della  Gazzetta Ufficiale dei decreti che autorizzano
l'immissione in commercio di specialita'  medicinali,  come  previsto
dall'art.   18,   ultimo   comma,   del  predetto  regolamento.  Alla
pubblicazione degli stessi decreti nella  Gazzetta  Ufficiale,  parte
prima, provvedera' direttamente questo Ministero, anche ai fini della
decorrenza  del  periodo  quinquennale  di durata dell'autorizzazione
(art. 11, comma 1, del decreto legislativo).
  6. Controllo di Stato dei  prodotti  immunologici.  L'art.  20  del
decreto  legislativo,  dopo  aver  indicato  (comma  5)  la lista dei
prodotti immunologici sottoposti a controllo  di  stato  partita  per
partita  ed  aver  precisato  (comma  7,  lettera a) le modalita' per
assoggettare altri medicinali  immunologici  allo  stesso  controllo,
conferisce al Ministero della sanita' la possibilita' di:
   stabilire che, per determinati prodotti, il controllo di Stato sia
effettuato, anziche' su campioni dei medicinali, sulla documentazione
relativa ai controlli eseguiti dal produttore (art. 7, lettera a) ;
   esentare  dal  controllo  di  Stato  medicinali  immunologici  che
offronto sufficienti garanzie di sicurezza  e  uniformita'  (art.  7,
lettera b) .
   Cio' premesso, si osserva che, poiche' i decreti ministeriali oggi
vigenti  sulle prescrizioni e procedure tecniche per l'esecuzione dei
controlli di Stato, a suo tempo emanati in attuazione delle norme del
testo unico delle leggi sanitarie, sono stati adottati con  procedura
non  diversa  da  quella  prevista dal comma 4 dell'art. 20 del nuovo
decreto  legislativo  (che  prevede  la  consultazione  dell'Istituto
superiore di sanita' e del Consiglio superiore di sanita'), i decreti
medesimi   possono  ritenersi  integralmente  confermati,  fino  alla
eventuale adozione di nuovi provvedimenti ministeriali.
  Occorre tener presente, peraltro, che il comma  8  del  piu'  volte
citato art. 20 del decreto legislativo stabilisce che il controllo di
Stato "non e' richiesto quando la partita e' stata gia' sottoposta ad
analogo  controllo  da parte dell'autorita' sanitaria dello Stato nel
quale e' avvenuta la produzione, che faccia parte della CEE o con  il
quale  esistano  accordi  bilaterali". Come e' evidente, quest'ultima
disposizione non puo' trovare un'applicazione "automatica", in quanto
postula una duplice  verifica  da  parte  di  questo  Ministero:  una
attinente  all'effettiva  esistenza,  nel  Paese  da  cui proviene il
medicinale immunologico, di norme che sottopongono il prodotto  a  un
controllo  preventivo dell'autorita' statale (o di istituto da questa
incaricato)   e   l'altra  attinente  al  richiesto  requisito  della
sostanziale "analogia" dei due sistemi  di  controllo,  con  evidente
riferimento alle garanzie di carattere sanitario.
  Pertanto,  le  aziende  che,  attualmente, importano da altri Paesi
comunitari prodotti  immunologici  soggetti  a  controllo  di  Stato,
dovranno  continuare  a sottoporre campioni dei prodotti all'Istituto
superiore di sanita', secondo le procedure previste dai vari  decreti
in vigore, fino a quando questo Ministero riconoscera' ufficialmente,
per  ogni singolo tipo di medicinale immunologico, la sussistenza dei
presupposti richiesti dalla norma per l'esenzione dei prodotti  dagli
ulteriori   controlli   in   Italia.  Per  agevolare  le  valutazioni
ministeriali, si invitano le aziende interessate a presentare domanda
diretta al riconoscimento del diritto alla esenzione dal controllo di
Stato, corredata di idonea documentazione, rilasciata  dall'autorita'
sanitaria  del  Paese  di  provenienza  del  prodotto,  che  dimostri
l'esistenza, in quel Paese, di disposizioni sul controllo  preventivo
di   Stato   partita   per   partita   e   consenta   la  valutazione
dell'affidabilita' tecnica di tale controllo.
  Quanto  ora  detto  vale  anche  per  i   medicinali   immunologici
provenienti da Paesi non comunitari, ma aderenti alla gia' richiamata
Convenzione   per   il   riconoscimento   reciproco  delle  ispezioni
concernenti la fabbricazione dei prodotti farmaceutici.
  Le autorita'  e  le  associazioni  in  indirizzo  sono  pregate  di
divulgare il contenuto della presente circolare.
                                              Il Ministro: DE LORENZO