IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 15 aprile 1986, n. 3818;
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  9 gennaio 1991, n. 20, concernente integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme  sul  controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
  Vista la nota in data 26 marzo 1991, n. 160491, recante la proposta
dell'Istituto per la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  di  adozione  del  provvedimento   di
liquidazione  coatta amministrativa ai sensi dell'art. 75 della legge
10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della  Nuova  Vigor  S.m.s.  di
previdenza e sicurta', con sede in Messina, viale S. Martino, is. 52,
n. 337;
  Vista  la  relazione  predisposta  dall'ISVAP  per  la  commissione
consultiva per le assicurazioni private, nella quale sono indicati  i
fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta
anzidetta e che si intende qui recepita;
  Considerato che l'esercizio dell'attivita' assicurativa esula dagli
scopi  e dalle finalita' delle societa' di mutuo soccorso che possono
svolgere soltanto le attivita' previste dalla legge 15  aprile  1886,
n. 3818;
  Considerato  che  la predetta societa' e' priva dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' assicurativa prevista dal  citato  testo
unico n. 449 del 1959;
  Visto  l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n.
295, che subordina l'esercizio dell'attivita' assicurativa  da  parte
delle  societa'  di  mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi
speciali, non ancora emanate;
  Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale
demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
la liquidazione coatta amministrativa delle societa'  che  esercitano
l'attivita'   assicurativa   senza   essere   munite  della  relativa
autorizzazione;
  Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private,  la
quale  nella  seduta del 25 luglio 1991 ha espresso parere favorevole
alla  liquidazione  coatta  amministrativa  della  societa'  di   cui
trattasi;
  Vista  la  nota in data 30 luglio 1991, n. 142841/1/2, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse  collettivo  -  ISVAP, ha comunicato, ai sensi dell'art. 22
della legge 9 gennaio 1991, n. 20, la  rosa  dei  nominativi  per  la
nomina del commissario liquidatore dell'anzidetta societa';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  Nuova  Vigor  S.m.s.  di  previdenza  e  sicurta',  con sede in
Messina, viale S. Martino, is. 52, n. 337, e' posta  in  liquidazione
coatta  amministrativa  e  ne  e' nominato commissario liquidatore il
rag. Antonino Parisi.