IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 15 aprile 1986, n. 3818; Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, concernente integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Vista la nota in data 26 marzo 1991, n. 160491, recante la proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della Nuova Vigor S.m.s. di previdenza e sicurta', con sede in Messina, viale S. Martino, is. 52, n. 337; Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta anzidetta e che si intende qui recepita; Considerato che l'esercizio dell'attivita' assicurativa esula dagli scopi e dalle finalita' delle societa' di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attivita' previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818; Considerato che la predetta societa' e' priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959; Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio dell'attivita' assicurativa da parte delle societa' di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate; Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle societa' che esercitano l'attivita' assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione; Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 25 luglio 1991 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della societa' di cui trattasi; Vista la nota in data 30 luglio 1991, n. 142841/1/2, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato, ai sensi dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, la rosa dei nominativi per la nomina del commissario liquidatore dell'anzidetta societa'; Decreta: Art. 1. La Nuova Vigor S.m.s. di previdenza e sicurta', con sede in Messina, viale S. Martino, is. 52, n. 337, e' posta in liquidazione coatta amministrativa e ne e' nominato commissario liquidatore il rag. Antonino Parisi.