1. In esecuzione di quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1991, volta a semplificare il rilascio delle autorizzazioni per l'esportazione di materiali ad elevata tecnologia di uso civile verso specifiche destinazioni - e acquisita l'intesa del Ministeri degli affari esteri, della difesa, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato - e' stabilita la seguente procedura di "autorizzazioni globali individuali" senza il preventivo esame del certificato internazionale di importazione. 2. Le autorizzazioni globali individuali sono rilasciate previa acquisizione del parere del C.S.M.E.T. e possono avere validita' fino a trentasei mesi. 3. La suddetta procedura e' applicabile unicamente alle esportazioni verso le seguenti destinazioni: Stati membri della CEE, Australia, Austria, Canada, Finlandia, Giappone, Norvegia, Svezia, Svizzera, Turchia, U.S.A. 4. Essa e' applicabile alle esportazioni dei prodotti indicati nella lista industriale (dall'art. 1001 all'art. 1767) dell'allegato 1 al decreto ministeriale 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1990 e successive modifiche. Dalla suddetta procedura semplificata sono in ogni caso esclusi i prodotti di cui all'allegato, la cui esportazione resta subordinata alla preventiva presentazione del certificato internazionale di importazione. 5. Gli operatori che abbiano rapporti commerciali con l'estero non occasionali, al fine del rilascio dell'autorizzazione globale individuale, devono presentare al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni ed esportazioni - Divisione VI, una richiesta di esportazione di prodotti e tecnologie civili, senza indicazione di valore, accompagnata da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, di impegno a rispettare le seguenti condizioni: a) indicazione dei prodotti e delle tecnologie destinati all'esportazione con la procedura semplificata, e contestuale impegno a non utilizzare l'autorizzazione richiesta per prodotti e tecnologie non dichiarati; b) stampigliatura sulle fatture e sui documenti di trasporto: "la merce oggetto della presente operazione e' esportata con autorizzazione globale individuale (Global Individual License). Questa puo' essere utilizzata solamente con destinazione verso i seguenti Paesi: Stati membri della CEE, Australia, Austria, Canada, Finlandia, Giappone, Norvegia, Svezia, Svizzera, Turchia, U.S.A. La merce non puo' essere inviata ad altre destinazioni senza approvazione del Governo italiano"; c) impegno ad ottenere, prima di ogni spedizione, dichiarazione scritta dell'importatore estero da cui risulti che esso e' a conoscenza del fatto che i materiali richiesti sono sottoposti a controllo da parte delle autorita' nazionali; tale dichiarazione deve essere consegnata al Ministero del commercio con l'estero congiuntamente ai documenti di cui al punto d); d) invio al Ministero del commercio con l'estero, immediatamente dopo l'effettuazione delle operazioni doganali, di dichiarazioni di utilizzo del provvedimento autorizzativo contenenti copie delle bolle doganali di esportazione; e) invio al Ministero del commercio con l'estero, entro novanta giorni dalla data delle bolle doganali relative alle esportazioni de- finitive o alle trasformazioni in definitiva di esportazioni temporanee, di copie dei documenti doganali di entrata nel Paese di destinazione tradotti in lingua italiana; f) invio al Ministero del commercio con l'estero, entro trenta giorni, delle copie delle bolle doganali di reimportazione in Italia nel caso di temporanee esportazioni. 6. Il mancato rispetto delle condizioni e dei limiti elencati nella presente circolare, come anche il ritardato invio dei documenti e delle dichiarazioni, comportano la immediata sospensione o revoca motivata del provvedimento autorizzativo, fatte salve le ulteriori conseguenze derivanti dall'inadempimento; tale sospensione o revoca e' comunicata alle dogane interessate e resta in vigore sino a diversa nuova comunicazione. 7. Le ditte esportatrici devono conservare i documenti relativi alle operazioni di esportazione effettuate con la suddetta procedura nei propri archivi per almeno cinque anni. Ai fini dell'esame della documentazione anzidetta, gli archivi di cui sopra possono essere oggetto di ispezione anche da parte dei funzionari dell'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni globali individuali. 8. Gli operatori che vengano a conoscenza del mancato rispetto da parte degli importatori delle condizioni e dei limiti di cui ai punti precedenti, sono tenuti ad informare l'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni globali individuali. Il Ministro: LATTANZIO