1.  In esecuzione di quanto disposto dalla direttiva del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  8  agosto  1991,   volta   a
semplificare  il  rilascio delle autorizzazioni per l'esportazione di
materiali ad  elevata  tecnologia  di  uso  civile  verso  specifiche
destinazioni  -  e  acquisita  l'intesa  del  Ministeri  degli affari
esteri, della difesa, delle finanze e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  -   e'   stabilita   la   seguente   procedura   di
"autorizzazioni  globali  individuali"  senza il preventivo esame del
certificato internazionale di importazione.
  2. Le autorizzazioni globali  individuali  sono  rilasciate  previa
acquisizione del parere del C.S.M.E.T. e possono avere validita' fino
a trentasei mesi.
  3.   La   suddetta   procedura   e'   applicabile  unicamente  alle
esportazioni verso le seguenti destinazioni: Stati membri della  CEE,
Australia,  Austria,  Canada,  Finlandia, Giappone, Norvegia, Svezia,
Svizzera, Turchia, U.S.A.
  4. Essa e' applicabile  alle  esportazioni  dei  prodotti  indicati
nella  lista industriale (dall'art. 1001 all'art. 1767) dell'allegato
1 al decreto ministeriale 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento
n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1990 e successive
modifiche. Dalla suddetta procedura semplificata sono  in  ogni  caso
esclusi  i  prodotti  di  cui all'allegato, la cui esportazione resta
subordinata   alla   preventiva   presentazione    del    certificato
internazionale di importazione.
  5.  Gli operatori che abbiano rapporti commerciali con l'estero non
occasionali,  al  fine  del  rilascio   dell'autorizzazione   globale
individuale,   devono  presentare  al  Ministero  del  commercio  con
l'estero  -  Direzione  generale  importazioni  ed   esportazioni   -
Divisione  VI, una richiesta di esportazione di prodotti e tecnologie
civili,  senza   indicazione   di   valore,   accompagnata   da   una
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, di
impegno a rispettare le seguenti condizioni:
    a)   indicazione   dei  prodotti  e  delle  tecnologie  destinati
all'esportazione con la procedura semplificata, e contestuale impegno
a non utilizzare l'autorizzazione richiesta per prodotti e tecnologie
non dichiarati;
    b) stampigliatura sulle fatture e sui documenti di trasporto: "la
merce  oggetto   della   presente   operazione   e'   esportata   con
autorizzazione   globale  individuale  (Global  Individual  License).
Questa puo' essere utilizzata  solamente  con  destinazione  verso  i
seguenti  Paesi:  Stati membri della CEE, Australia, Austria, Canada,
Finlandia, Giappone, Norvegia, Svezia, Svizzera, Turchia,  U.S.A.  La
merce   non   puo'   essere   inviata  ad  altre  destinazioni  senza
approvazione del Governo italiano";
    c) impegno ad ottenere, prima di ogni  spedizione,  dichiarazione
scritta  dell'importatore  estero  da  cui  risulti  che  esso  e'  a
conoscenza del fatto che i  materiali  richiesti  sono  sottoposti  a
controllo da parte delle autorita' nazionali; tale dichiarazione deve
essere   consegnata   al   Ministero   del   commercio  con  l'estero
congiuntamente ai documenti di cui al punto d);
    d) invio al Ministero del commercio con l'estero,  immediatamente
dopo  l'effettuazione  delle operazioni doganali, di dichiarazioni di
utilizzo del provvedimento autorizzativo contenenti copie delle bolle
doganali di esportazione;
    e)  invio  al Ministero del commercio con l'estero, entro novanta
giorni dalla data delle bolle doganali relative alle esportazioni de-
finitive  o  alle  trasformazioni  in  definitiva   di   esportazioni
temporanee,  di  copie dei documenti doganali di entrata nel Paese di
destinazione tradotti in lingua italiana;
    f) invio al Ministero del commercio con  l'estero,  entro  trenta
giorni,  delle copie delle bolle doganali di reimportazione in Italia
nel caso di temporanee esportazioni.
  6. Il mancato rispetto delle condizioni e dei limiti elencati nella
presente circolare, come anche il ritardato  invio  dei  documenti  e
delle  dichiarazioni,  comportano  la  immediata sospensione o revoca
motivata del provvedimento autorizzativo, fatte  salve  le  ulteriori
conseguenze  derivanti  dall'inadempimento; tale sospensione o revoca
e' comunicata alle dogane  interessate  e  resta  in  vigore  sino  a
diversa nuova comunicazione.
  7.  Le  ditte  esportatrici  devono conservare i documenti relativi
alle operazioni di esportazione effettuate con la suddetta  procedura
nei  propri  archivi per almeno cinque anni. Ai fini dell'esame della
documentazione anzidetta, gli archivi di  cui  sopra  possono  essere
oggetto  di  ispezione  anche  da  parte  dei funzionari dell'ufficio
preposto al rilascio delle autorizzazioni globali individuali.
  8. Gli operatori che vengano a conoscenza del mancato  rispetto  da
parte degli importatori delle condizioni e dei limiti di cui ai punti
precedenti,  sono  tenuti ad informare l'ufficio preposto al rilascio
delle autorizzazioni globali individuali.
                                               Il Ministro: LATTANZIO