Con decreto ministeriale 10 ottobre 1991  e'  stato  approvato  il
progetto  presentato  dalla  Cassa  di  risparmio di Genova e Imperia
congiuntamente agli enti controllati Istituto  di  credito  fondiario
della  Liguria  e  Mediocredito ligure ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:
    il conferimento, previo scorporo, dell'azienda  bancaria  facente
capo  alla  Cassa di risparmio di Genova e Imperia, ad esclusione del
"fondo  di  accantonamento  per  opere  di  beneficenza  e   pubblica
utilita'", in una costituenda societa' per azioni bancaria;
    la  costituzione della societa' bancaria conferitaria, denominata
Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di  Genova  e  Imperia,  con
capitale  sociale  di  L. 562.506 milioni, che rivestira' il ruolo di
capogruppo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, lettera  c),
della  legge  n.  218/90  e  degli articoli 25 e seguenti del decreto
legislativo n. 356/90;
    l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che
assumera' la denominazione  di  "Fondazione  Cassa  di  risparmio  di
Genova  e  Imperia",  sulla base del quale l'ente medesimo non potra'
esercitare direttamente l'attivita' bancaria;
    la  trasformazione  dell'Istituto  di  credito  fondiario   della
Liguria  e  del Mediocredito ligure, enti creditizi controllati dalla
Cassa di risparmio di Genova e Imperia, in societa' per azioni denom-
inate, rispettivamente, "Istituto di credito fondiario della  Liguria
S.p.a." e "Mediocredito ligure S.p.a.";
    l'adozione   di   nuovi   statuti  che  estendono  l'operativita'
dell'Istituto di credito fondiario della Liguria S.p.a. all'esercizio
diretto del credito alle  opere  pubbliche,  mediante  l'assorbimento
della   relativa   sezione,   e   del   Mediocredito  ligure  S.p.a.,
all'esercizio del credito agrario.
   La Cassa di risparmio di Genova e  Imperia,  contestualmente  alla
stipula   dell'atto   di  conferimento  dell'azienda  bancaria  nella
costituenda "Banca Carige S.p.a. - Cassa di  risparmio  di  Genova  e
Imperia",   fatto  salvo  il  compimento  degli  atti  connessi  alla
modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3  del  citato
decreto  legislativo  n.  356/90,  dovra' cessare l'esercizio diretto
dell'impresa bancaria.
   La fondazione Cassa di risparmio di Genova e  Imperia,  l'Istituto
di  credito  fondiario della Liguria S.p.a. ed il Mediocredito ligure
S.p.a. adotteranno i  nuovi  statuti  approvati  con  il  decreto  in
discorso.