IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1985,  n.  113,
il  quale  stabilisce che: "gli importi delle sanzioni amministrative
previste dal presente articolo  sono  adeguati  ogni  tre  anni,  con
decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base
alla  variazione  dell'indice  del   costo   della   vita   calcolato
dall'Istituto centrale di statistica";
  Vista  la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica da cui
risulta che la suddetta variazione e' stata pari a + 20,5%;
                              Decreta:
  1. Gli importi stabiliti nel primo comma dell'art. 10  della  legge
29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 116.300 a
L. 140.140 e da L. 2.326.000 a L. 2.802.830.
  2.   Gli   importi  stabiliti  nel  secondo  comma  sono  aumentati
rispettivamente da L. 23.260 a L. 28.020 e da L. 93.040 a L. 112.110.
  3. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo  a  quello  della  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 24 luglio 1991
                                                  Il Ministro: MARINI