IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti gli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni  leg-
islative   concernente  l'imposta  di  fabbricazione  sugli  spiriti,
approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924;
  Visto il comma 7- bis dell'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
202, con il quale e' stato stabilito che con  decorrenza  1›  gennaio
1992  e'  esente  da  imposta di fabbricazione e dalla corrispondente
sovrimposta di confine  lo  spirito  (alcole  etilico)  denaturato  e
destinato   ad   essere  impiegato  nella  produzione  di  profumerie
alcoliche e di prodotti cosmetici definiti dall'art. 1 della legge 11
ottobre 1986, n. 713.
  Ritenuta la necessita' di dover stabilire le sostanze da  impiegare
per la denaturazione dello spirito destinato ai predetti impieghi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Lo  spirito  (alcole  etilico) per essere ammesso all'esenzione
dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente  sovrimposta  di
confine  quando  destinato  ad  essere  impiegato nella produzione di
profumerie alcoliche e di prodotti  cosmetici  definiti  dall'art.  1
della  legge  11  ottobre  1986,  n.  713, deve essere denaturato con
l'aggiunta ad ogni ettolitro di prodotto delle seguenti sostanze:
    a) Denatonium benzoato: grammi 0,8 e alcool  ter-butilico  (TBA):
grammi 78,8;
    b)  Dictil ftlato: grammi 500 e alcool ter-butilico (TBA): grammi
78,8;
    c) Alcool isopropilico: grammi 5000 e alcool ter-butilico  (TBA):
grammi 78,8;
    d)  Muschio  naturale  o  sintetico:  grammi  39,5  e alcool ter-
butilico (TBA): grammi 78,8;
    e) Timolo: grammi 500.
  2. Le denaturazioni previste nel  comma  precedente  devono  essere
utilizzate per la preparazione dei seguenti prodotti:
   le  denaturazioni  di  cui  alle lettere a) e b) per le profumerie
alcoliche;
   la denaturazione di cui alla lettera c)  per  prodotti  liquidi  e
trasparenti ed in particolare per lacche e prodotti per capelli;
   la  denaturazione  di cui alla lettera d) per deodoranti, creme ed
altri prodotti per la pelle;
   la denaturazione di cui alla lettera e) per prodotti per  l'igiene
dei denti e della bocca.
  3.  Le  sostanze denaturanti sono fornite dalle ditte interessate e
prima dell'impiego devono essere analizzate e riconosciute idonee dal
competente  laboratorio  chimico  delle  dogane   e   delle   imposte
indirette.  Per la custodia e per l'impiego negli opifici autorizzati
devono essere osservate le modalita' in materia vigenti.