IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 4 agosto 1990, n. 240, capo I, concernente interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci; Visto l'art. 6 della citata legge n. 240/90 che autorizza i soggetti concessionari di cui all'art. 3 ed i soggetti gestori di cui all'art. 9 della legge medesima a contrarre mutui per un volume di investimenti complessivo pari a 700 miliardi e che in favore degli stessi il Ministro dei trasporti puo' concedere un contributo quindicennale in misura pari al 5% semestrale in relazione alla spesa per investimenti autorizzata; Visto l'art. 9 della citata legge n. 240/90 il quale dispone che i soggetti gestori degli interporti di primo livello hanno titolo a beneficiare delle provvidenze di cui alla legge medesima; Visto il Piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986 ed il relativo aggiornamento approvato il 28 marzo 1990 dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245; Preso atto dei risultati delle analisi progettuali e di fattibilita' di cui al decreto del Ministro dei trasporti n. 80.T del 3 agosto 1988; Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1989, n. 79.T, con il quale sono stati assegnati contributi per la realizzazione di opere infrastrutturali relative ad alcune realta' interportuali; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 3 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti in data 16 ottobre 1991, registro n. 34, foglio n. 104, con cui sono state determinate le modalita' per la concessione ed erogazione dei contributi di cui sopra; Considerata la necessita' di definire e regolamentare le procedure per l'assegnazione dei sopracitati contributi; Considerata la differenziazione fra gli adempimenti previsti dalla citata legge n. 240/90 per gli interporti di cui all'art. 9 e per quelli di cui all'art. 3 della legge medesima e che per questi ultimi l'attivazione delle procedure e' subordinata al completamento dell'iter approvativo del piano quinquennale degli interporti ai sensi dell'art. 2 della legge di cui trattasi; Considerato che nel suddetto schema di piano quinquennale degli interporti, elaborato congiuntamente con il Ministro dei lavori pubblici, e' previsto il riparto tra il volume di investimenti necessari per gli interporti di cui all'art. 9 e per quelli di cui all'art. 3 della legge n. 240/90 medesima; Premesso che nell'articolato del presente decreto verranno denominati "interporti di primo livello" gli interporti indicati nell'art. 9 della citata legge n. 240/90; Decreta: Art. 1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto i soggetti gestori degli interporti di primo livello interessati a beneficiare delle provvidenze di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, dovranno inoltrare apposita domanda al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, corredata da: sviluppo storico e programmazione regionale; flussi di traffico; progetto preliminare degli interventi; piano economico-finanziario; programma di attuazione; inquadramento urbanistico-ambientale. La documentazione sopraelencata dovra' essere redatta secondo quanto indicato nell'allegato A facente parte integrante del presente decreto.