IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista  la  legge  4  agosto  1990,  n.  240,  capo  I,  concernente
interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati
al trasporto merci;
  Visto l'art. 6  della  citata  legge  n.  240/90  che  autorizza  i
soggetti concessionari di cui all'art. 3 ed i soggetti gestori di cui
all'art.  9  della  legge medesima a contrarre mutui per un volume di
investimenti complessivo pari a 700 miliardi e che  in  favore  degli
stessi  il  Ministro  dei  trasporti  puo'  concedere  un  contributo
quindicennale in misura pari al 5% semestrale in relazione alla spesa
per investimenti autorizzata;
  Visto l'art. 9 della citata legge n. 240/90 il quale dispone che  i
soggetti  gestori  degli  interporti  di primo livello hanno titolo a
beneficiare delle provvidenze di cui alla legge medesima;
  Visto il Piano generale dei trasporti  approvato  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986 ed il relativo
aggiornamento approvato il 28 marzo 1990 dal Comitato dei Ministri di
cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245;
  Preso  atto  dei  risultati  delle   analisi   progettuali   e   di
fattibilita' di cui al decreto del Ministro dei trasporti n. 80.T del
3 agosto 1988;
  Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1989, n. 79.T, con il quale
sono  stati  assegnati  contributi  per  la  realizzazione  di  opere
infrastrutturali relative ad alcune realta' interportuali;
  Visto il decreto del  Ministro  del  tesoro  del  3  ottobre  1991,
registrato  alla Corte dei conti in data 16 ottobre 1991, registro n.
34, foglio n. 104, con cui sono state determinate le modalita' per la
concessione ed erogazione dei contributi di cui sopra;
  Considerata la necessita' di definire e regolamentare le  procedure
per l'assegnazione dei sopracitati contributi;
  Considerata  la differenziazione fra gli adempimenti previsti dalla
citata legge n. 240/90 per gli interporti di cui  all'art.  9  e  per
quelli di cui all'art. 3 della legge medesima e che per questi ultimi
l'attivazione   delle   procedure  e'  subordinata  al  completamento
dell'iter approvativo del  piano  quinquennale  degli  interporti  ai
sensi dell'art. 2 della legge di cui trattasi;
  Considerato  che  nel  suddetto  schema di piano quinquennale degli
interporti, elaborato  congiuntamente  con  il  Ministro  dei  lavori
pubblici,  e'  previsto  il  riparto  tra  il  volume di investimenti
necessari per gli interporti di cui all'art. 9 e per  quelli  di  cui
all'art. 3 della legge n. 240/90 medesima;
  Premesso   che   nell'articolato   del  presente  decreto  verranno
denominati "interporti di  primo  livello"  gli  interporti  indicati
nell'art. 9 della citata legge n. 240/90;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del presente decreto i
soggetti gestori degli interporti  di  primo  livello  interessati  a
beneficiare  delle  provvidenze  di  cui alla legge 4 agosto 1990, n.
240, dovranno inoltrare apposita domanda al Ministero dei trasporti -
Direzione generale della motorizzazione civile  e  dei  trasporti  in
concessione, corredata da:
   sviluppo storico e programmazione regionale;
   flussi di traffico;
   progetto preliminare degli interventi;
   piano economico-finanziario;
   programma di attuazione;
   inquadramento urbanistico-ambientale.
  La  documentazione  sopraelencata  dovra'  essere  redatta  secondo
quanto indicato nell'allegato A facente parte integrante del presente
decreto.