Con decreto ministeriale 14 ottobre 1991 la riscossione del carico
tributario di L. 1.641.622.650 dovuto dalla ditta Colombini Bruno, in
Fornace  (Trento),  e'  stata  sospesa ai sensi del terz'ultimo comma
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n.
46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto
stesso. L'intendenza  di  finanza  di  Trento  nel  provvedimento  di
esecuzione   determinera'   l'ammontare   degli  interessi  ai  sensi
dell'ultimo comma dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.
Il concessionario, in via  cautelare,  manterra'  in  vita  gli  atti
esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili e strumentali della
sopramenzionata ditta, la quale,  comunque,  dovra'  prestare  idonea
garanzia  anche  fidejussoria,  per  la  eventuale  parte del credito
erariale non tutelato dai predetti  atti  esecutivi.  La  sospensione
sara'  revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a  cessare i
presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi
fondato pericolo per la riscossione.