IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 1637/91 del Consiglio del 13 giugno
1991,   che   fissa   un'indennita'   relativa   alla  riduzione  dei
quantitativi   di   riferimento   previsti   all'art.   5-quater  del
regolamento  CEE n. 804/68 e un'indennita' per l'abbandono definitivo
della produzione lattiera;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'art.
4,  comma  3,  che  attribuisce  al Ministro dell'agricoltura e delle
foreste  la  potesta' di adottare, con proprio decreto, provvedimenti
amministrativi  direttamente conseguenti ai regolamenti emanati dalla
Comunita' economica europea in materia di politica agricola;
                              Decreta:
                              Titolo I
                        DISPOSIZIONI GENERALI
                               Art. 1.
  1.  Per  l'attuazione  del  programma di abbandono della produzione
lattiera  istituito  dal  regolamento CEE n. 1637/91, si applicano le
prescrizioni contenute nel presente decreto.
  2.   L'importo   dell'indennita'   e'   calcolato  sulla  base  dei
quantitativi  di riferimento per le consegne e per le vendite dirette
spettanti  al  produttore,  ed  e'  pari a 50 ECU/100 kg, che saranno
versati   in  cinque  rate  di  10  ECU/100  kg  ciascuna  nel  corso
dell'ultimo trimestre degli anni 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996.
  3. L'ammontare della prima rata e' tuttavia ridotto in applicazione
di  quanto  disposto  dall'art.  2,  paragrafo  2,  lettera  C),  del
regolamento CEE n. 1637/91.
  4.  L'importo  dell'indennita' e' convertito in moneta nazionale al
tasso di conversione agricolo in vigore il 17 giugno 1991.
  5. Possono beneficiare del programma esclusivamente:
    a)  i  produttori  ai quali e' stato assegnato un quantitativo di
riferimento con il decreto ministeriale 8 agosto 1991, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre
1991;
    b)  i  produttori  aderenti  ad  una associazione o ad una unione
titolari  di  quota,  ai  quali  l'associazione  o  l'unione medesima
abbiano  attribuito  un quantitativo di riferimento nell'ambito della
propria quota globale.
  6.  Sono  tuttavia esclusi i produttori titolari di un quantitativo
di riferimento in applicazione dell'articolo 3-quater del regolamento
CEE n. 857/84.
  7.  L'indennita'  e'  concessa  per  i  quantitativi di riferimento
assegnati  al  produttore  esclusi i quantitativi sospesi a norma del
regolamento   CEE  n.  775/87  e  quelli  assegnati  in  applicazione
dell'art.  3,  paragrafi  1  e  2,  dell'art.  3-  ter e dell'art. 4,
paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento CEE n. 857/84.
  8.   Ai   fini  del  calcolo  dell'indennita',  i  quantitativi  di
riferimento  spettanti  ai  produttori  devono  essere calcolati come
segue:
    a)  per  i  produttori  non associati tali quantitativi risultano
dalla  somma  della  quota effettiva 1991-92 e della quota ridotta ai
sensi  del  regolamento  CEE  n.  1637/91  indicate negli allegati al
decreto ministeriale 8 agosto 1991 sopracitato;
    b)  per  i  produttori  associati  ad  una  associazione aderente
all'UNALAT,  devono  essere considerate le indicazioni individuali di
produzione  per  le  consegne  e per le vendite dirette valide per il
periodo  1991-92,  conformemente  al  disposto del regolamento CEE n.
1736/91;
    c)  per  i  produttori  associati  all'AZOOLAT, ritenuto che tale
associazione  e'  titolare di quota soltanto a partire dalla presente
campagna   e   non   ha  disposto  alcuna  variazione  rispetto  alla
distribuzione delle quote comunicate dal Ministero dell'agricoltura e
delle  foreste,  devono  essere  considerati  validi  i  quantitativi
individuali  comunicati  alla  stessa AZOOLAT con il provvedimento di
attribuzione  di  quota  in  data  19 settembre 1991, cui deve essere
applicata la riduzione percentuale del 6,67%.