IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 1637/91 del Consiglio del 13 giugno 1991, che fissa un'indennita' relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento previsti all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 e un'indennita' per l'abbandono definitivo della produzione lattiera; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'art. 4, comma 3, che attribuisce al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la potesta' di adottare, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti ai regolamenti emanati dalla Comunita' economica europea in materia di politica agricola; Decreta: Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. 1. Per l'attuazione del programma di abbandono della produzione lattiera istituito dal regolamento CEE n. 1637/91, si applicano le prescrizioni contenute nel presente decreto. 2. L'importo dell'indennita' e' calcolato sulla base dei quantitativi di riferimento per le consegne e per le vendite dirette spettanti al produttore, ed e' pari a 50 ECU/100 kg, che saranno versati in cinque rate di 10 ECU/100 kg ciascuna nel corso dell'ultimo trimestre degli anni 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996. 3. L'ammontare della prima rata e' tuttavia ridotto in applicazione di quanto disposto dall'art. 2, paragrafo 2, lettera C), del regolamento CEE n. 1637/91. 4. L'importo dell'indennita' e' convertito in moneta nazionale al tasso di conversione agricolo in vigore il 17 giugno 1991. 5. Possono beneficiare del programma esclusivamente: a) i produttori ai quali e' stato assegnato un quantitativo di riferimento con il decreto ministeriale 8 agosto 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 1991; b) i produttori aderenti ad una associazione o ad una unione titolari di quota, ai quali l'associazione o l'unione medesima abbiano attribuito un quantitativo di riferimento nell'ambito della propria quota globale. 6. Sono tuttavia esclusi i produttori titolari di un quantitativo di riferimento in applicazione dell'articolo 3-quater del regolamento CEE n. 857/84. 7. L'indennita' e' concessa per i quantitativi di riferimento assegnati al produttore esclusi i quantitativi sospesi a norma del regolamento CEE n. 775/87 e quelli assegnati in applicazione dell'art. 3, paragrafi 1 e 2, dell'art. 3- ter e dell'art. 4, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento CEE n. 857/84. 8. Ai fini del calcolo dell'indennita', i quantitativi di riferimento spettanti ai produttori devono essere calcolati come segue: a) per i produttori non associati tali quantitativi risultano dalla somma della quota effettiva 1991-92 e della quota ridotta ai sensi del regolamento CEE n. 1637/91 indicate negli allegati al decreto ministeriale 8 agosto 1991 sopracitato; b) per i produttori associati ad una associazione aderente all'UNALAT, devono essere considerate le indicazioni individuali di produzione per le consegne e per le vendite dirette valide per il periodo 1991-92, conformemente al disposto del regolamento CEE n. 1736/91; c) per i produttori associati all'AZOOLAT, ritenuto che tale associazione e' titolare di quota soltanto a partire dalla presente campagna e non ha disposto alcuna variazione rispetto alla distribuzione delle quote comunicate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, devono essere considerati validi i quantitativi individuali comunicati alla stessa AZOOLAT con il provvedimento di attribuzione di quota in data 19 settembre 1991, cui deve essere applicata la riduzione percentuale del 6,67%.