IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo; Visto in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione e la pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalita' cui le stesse devono attenersi ai fini della concessione di contributi a persone ed enti pubblici e privati; Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, qui di seguito denominata "la legge", che prevede contributi a favore dell'industria navalmeccanica ed armatoriale; Visto il proprio decreto 8 novembre 1990, n. 373, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 1990, contenente le modalita' applicative ed adempimentali ai fini della concessione e liquidazione dei contributi previsti a favore dell'industria cantieristica navale ed armatoriale per le iniziative di costruzione, trasformazione, demolizione navale ed investimenti; Considerato che in attuazione del sopracitato art. 12 occorre determinare i criteri di scelta e di ripartizione cui l'amministrazione si attiene ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge; Visto l'art. 3 del proprio decreto 20 dicembre 1990, che demanda al comitato consultivo per la cantieristica di cui all'art. 23 della legge il compito di pronunciarsi sulle priorita' da accordare ai piani d'investimento; Considerato che, nella seduta del 24 settembre 1991, il comitato consultivo per la cantieristica ha individuato i criteri di priorita' che, nel quadro dell'art. 3 del decreto ministeriale 20 dicembre 1990 dovranno essere seguiti per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge; Decreta: Art. 1. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 6, comma primo, della legge sono prioritari, nell'ordine, gli investimenti aventi ad oggetto i sottoelencati aspetti dell'attivita' produttiva: 1) impianti destinati direttamente alla produzione (impianti fissi quali: macchine ossitaglio, macchine per la saldatura automatica e semiautomatica, impianto trattamento lamiere, macchine per la lavorazione delle lamiere, mezzi di sollevamento non gommati con rel- ative opere di fondazione e movimentazione, macchine utensili di vario tipo); 2) sistemi computerizzati per la produzione-progettazione (quali macchinari a controllo numerico, computer, programmi, plotter perforatore-lettore, impianti ufficio tecnico e sala tracciati); 3) infrastrutture destinate direttamente alla produzione (quali opere edili e allestimento interno di officine e capannoni, fondazioni, solai, travi, plateaux, infrastrutture aziendali e comuni); 4) impianti destinati al miglioramento delle condizioni di lavoro (quali impianti igienico-sanitari, spogliatoi, docce, mense, cucine, impianti di sicurezza, antinfortunistici, antincendio, impianti di insonorizzazione, ventilazione, depurazione e simili riguardanti l'ambiente); 5) moli, banchine allestimento navi (quali opere edili, impianti e servizi); 6) scali ed avanscali (infrastrutture e impianti fissi); 7) bacini (strutture ed impianti); 8) mezzi di trasporto e/o sollevamento mobili (quali gommati, cingolati, navali e relativi impianti); 9) infrastrutture mobili destinate direttamente alla produzione (quali officine mobili, magazzini DAT mobili, capannette saldatrici, capannette elettriche ed infrastrutture analoghe); 10) impianti centralizzati (quali centrali termiche, elettriche, stazione antincendio, aria compressa); 11) sistemi computerizzati per servizio amministrativo (quali sistemi per contabilita', rilevamento presenza e CED); 12) magazzini (quali strutture edili ed allestimento interno); 13) aree legate alla produzione (quali piazzali stoccaggio lamiere e relative aree ed impianti, piazzali di prefabbricazione e relative aree ed impianti); 14) area cantiere (quali impiantistica ed edilizia: portineria, recinzioni, fognature, viabilita', illuminazione, ingressi, servizi monitoraggio, cerca-persone, radio); 15) attrezzatura minore (quali strumenti di misura, strumenti di controllo della lavorazione, quadri elettrici mobili, macchine utensili minori, impianti provvisori, attrezzatura minore di falegnameria ed officina); 16) uffici e varie (quali strutture edili, impianti ed allestimenti).