IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Viste  le  domande in data 28 luglio, 13 ottobre e 28 novembre 1989
presentate dalla Systema vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita
S.p.a., con sede in Milano,  intese  ad  ottenere  l'approvazione  di
tariffe  di  assicurazione  sulla vita e di condizioni di polizza, in
sostituzione delle analoghe in vigore;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Viste le lettere n. 923972 del 30 ottobre 1989,  n.  924466  del  7
dicembre  1989 e n. 021968 del 29 maggio 1990 con le quali l'Istituto
per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di   interesse
collettivo  - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi
alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo, le seguenti tariffe di  assicurazione  sulla  vita  e  le
condizioni  di  polizza  in  sostituzione  delle  analoghe in vigore,
presentate dalla Systema vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita
S.p.a., con sede in Milano:
   1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante -  tasso
tecnico 0%, 3%, 4%;
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa  di  cui  al
precedente punto 1);
   3)  tariffe  di  assicurazione mista a premio annuo rivalutabile -
tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli  stessi
delle tariffe di cui al precedente punto 1);
   4)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 3);
   5) tariffe di assicurazione mista a premio unico -  tasso  tecnico
0%, 3%, 4%;
   6)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 5);
   7)  tassi  di  premio  unico  di  inventario  da utilizzare per la
rivalutazione della prestazione garantita dalle forme assicurative  a
premio  annuo  costante di cui al precedente punto 1) - tasso tecnico
0%, 3%, 4%;
   8)  condizioni  di  polizza,  comprensive  delle   condizioni   di
applicazione  della  tariffa,  regolanti  la  riduzione  del tasso di
premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma  mista  di
cui  al  precedente  punto  1)  qualora  il premio corrisposto superi
l'importo di L. 1.000.000;
   9)  condizioni  di  polizza,  comprensive  delle   condizioni   di
applicazione  della  tariffa,  regolanti  la  riduzione  del tasso di
premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma  mista  di
cui  al  precedente  punto  3)  qualora  il premio corrisposto superi
l'importo di L. 700.000;
   10) tariffa n. 31-FB 0%  -  assicurazione  mista  a  premio  annuo
rivalutabile,  con  prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso
di vita alla scadenza (terminal bonus);
   11) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione  annua  del  premio  e  della prestazione garantita, da
applicare alla tariffa di cui al precedente punto 10);
   12) tariffa n. 31-FCB 0% -  assicurazione  mista  a  premio  annuo
costante,  con  prestazioni  aggiuntive in caso di morte o in caso di
vita alla scadenza (terminal bonus).
I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa  di  cui  al
precedente punto 10);
   13)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita,  da  applicare  alla
tariffa di cui al precedente punto 12);
   14)  tariffa  n.  31-FB  3%  -  assicurazione mista a premio annuo
rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o  in  caso
di vita alla scadenza (terminal bonus);
   15)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita,  da  applicare  alla
tariffa di cui al precedente punto 14);
   16)  tariffa  n.  31-FCB  3%  - assicurazione mista a premio annuo
costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o  in  caso  di
vita alla scadenza (terminal bonus).  I tassi di premio adottati sono
gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 14);
   17)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita,  da  applicare  alla
tariffa di cui al precedente punto 16);
   18)  tariffa  n.  31-FB  4%  -  assicurazione mista a premio annuo
rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o  in  caso
di vita alla scadenza (terminal bonus);
   19)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita,  da  applicare  alla
tariffa di cui al precedente punto 18);
   20)  tariffa  n.  31-FCB  4%  - assicurazione mista a premio annuo
costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o  in  caso  di
vita alla scadenza (terminal bonus).  I tassi di premio adottati sono
gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 18);
   21)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita,  da  applicare  alla
tariffa di cui al precedente punto 20);
   22)  condizioni  speciali  di  polizza  regolanti la riduzione del
tasso di premio da applicare ai contratti di assicurazione  in  forma
mista  di cui ai predetti punti 12), 16) e 20), allorquando il premio
annuo corrisposto ecceda l'importo di L. 1.000.000;
   23) condizioni di polizza regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  applicare ai contratti di assicurazione in forma mista di
cui ai predetti punti 10), 14) e 18),  allorquando  il  premio  annuo
corrisposto ecceda l'importo di L. 700.000.
  Le tariffe e le condizioni speciali di polizza di cui ai precedenti
punti  14),  15),  16)  e  17)  risultano  sostitutive delle analoghe
approvate con decreto ministeriale del 4 agosto 1988;
   24) condizioni  di  applicazione  della  tariffa  da  applicare  a
contratti emessi in tariffe 31FB - assicurazione mista a premio annuo
rivalutabile con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di
vita alla scadenza (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);
   25)  condizioni  di  applicazione  della  tariffa  da  applicare a
contratti emessi in tariffe 31FCB  -  assicurazione  mista  a  premio
annuo  costante con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso
di vita alla scadenza (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%).