IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto l'art. 13 della legge 10 febbraio  1982,  n.  38,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1982, n. 48;
  Considerata  la  necessita' di iniziare a predisporre l'adeguamento
del parco circolante alle tendenze comunitarie, in modo  da  renderlo
compatibile con le prescrizioni emanate ed in corso di emanazione;
                              Decreta:
  Il  primo  alinea del primo comma dell'art. 257 del regolamento per
l'esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959,
n. 420, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  avente  come
oggetto  il  valore massimo del peso rimorchiabile di un autoveicolo,
e' modificato come segue:
   "- 1,4 se il complesso di veicoli e' provvisto di  dispositivo  di
frenatura  di  tipo  continuo  e  automatico; tale valore puo' essere
incrementato del 5% limitatamente alla formazione  di  autoarticolati
aventi massa complessiva fino a 43,2 t;".
   Roma, 18 novembre 1991
                                                 Il Ministro: BERNINI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  13  della  legge   n.   38/1982
          (Modifiche  ad  alcuni  articoli  del  codice della strada,
          approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393,  e  successive
          modificazioni,  riguardanti i pesi e le misure dei veicoli,
          nonche'  alla  legge  27  novembre  1980,  n.  815)  e'  il
          seguente:
             "Art.  13.  -  Il  Ministro  dei  trasporti, con proprio
          decreto, stabilisce  la  procedura  per  l'adeguamento  dei
          veicoli in circolazione alle norme contenute nella presente
          legge  ed  a quelle contenute nella legge 6 giugno 1974, n.
          298, e successive modificazioni, dettando in particolare le
          disposizioni, i criteri ed i termini per l'annullamento sui
          documenti di  circolazione  dei  pesi  eccedenti  i  limiti
          fissati nell'art. 33.
             Il Ministro dei trasporti stabilisce altresi' con propri
          decreti le specifiche tecniche e funzionali nonche' le pro-
          cedure necessarie in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 9
          e 10 della presente legge.
             Il  Ministro  dei  trasporti  e' autorizzato a istituire
          uffici della Direzione generale della motorizzazione civile
          ai valichi di confine per i controlli di legge.
             Il Ministro dei  trasporti  e'  altresi'  autorizzato  a
          modificare  con  propri decreti gli articoli 221, 225, 226,
          233, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 257, 258, 261, 262, 266,
          267, 312, 339 e 344 del regolamento di esecuzione approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959,
          n.  420, adeguandoli alle norme della presente legge, della
          legge 5 maggio 1976, n. 313, ed a  quelle  contenute  nelle
          direttive comunitarie o nei regolamenti internazionali".
          Nota al dispositivo:
             -   L'art.   257  del  testo  unico  sulla  circolazione
          stradale, quale risulta a seguito della modifica  apportata
          dal presente decreto, e' cosi' formulato:
             "Art. 257. (Valore massimo del peso rimorchiabile). - Il
          valore   massimo  ammissibile  del  peso  rimorchiabile  e'
          limitato dal rapporto  tra  il  peso  complessivo  a  pieno
          carico  del rimorchio ed il peso complessivo a pieno carico
          della motrice, costituenti un complesso di  veicoli;  detto
          rapporto non deve superare:
              -  1,4  se  il  complesso  di  veicoli  e' provvisto di
          dispositivo di frenatura di  tipo  continuo  e  automatico;
          tale  valore  puo' essere incrementato del 5% limitatamente
          alla formazione di autoarticolati aventi massa  complessiva
          fino a 43,2 t;
              -  0,8  se  il complesso di veicoli non e' provvisto di
          dispositivo di frenatura di tipo continuo e automatico;
              - 0,5 nei casi in cui il rimorchio non sia provvisto di
          dispositivo di frenatura o venga trainato  un  veicolo  non
          considerato rimorchio.
             Per  gli autoarticolati i valori massimi di cui sopra si
          riferiscono al rapporto tra il peso massimo sugli assi  del
          semirimorchio  ed il peso del trattore aumentato del carico
          massimo gravante sulla ralla. Per  peso  rimorchiabile  del
          trattore  si  deve comunque intendere il peso complessivo a
          pieno carico del semirimorchio.
             Per  i  trattori  stradali,  muniti  di  dispositivo  di
          frenatura  di  tipo continuo e automatico, non suscettibili
          di superare la  velocita'  di  40  km  all'ora,  il  valore
          massimo del rapporto e' elevato a tre.
             Per  i trasporti eccezionali di cui all'art. 10 T.U., il
          valore massimo del rapporto  puo'  essere  elevato  a  sei,
          quando  la  motrice  non  possa superare la velocita' di 40
          km/ora ed abbia peso aderente non inferiore al 75% del peso
          proprio".