IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1982, n. 48; Considerata la necessita' di iniziare a predisporre l'adeguamento del parco circolante alle tendenze comunitarie, in modo da renderlo compatibile con le prescrizioni emanate ed in corso di emanazione; Decreta: Il primo alinea del primo comma dell'art. 257 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e successive modificazioni ed integrazioni, avente come oggetto il valore massimo del peso rimorchiabile di un autoveicolo, e' modificato come segue: "- 1,4 se il complesso di veicoli e' provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo e automatico; tale valore puo' essere incrementato del 5% limitatamente alla formazione di autoarticolati aventi massa complessiva fino a 43,2 t;". Roma, 18 novembre 1991 Il Ministro: BERNINI
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il testo dell'art. 13 della legge n. 38/1982 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonche' alla legge 27 novembre 1980, n. 815) e' il seguente: "Art. 13. - Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce la procedura per l'adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nella presente legge ed a quelle contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, dettando in particolare le disposizioni, i criteri ed i termini per l'annullamento sui documenti di circolazione dei pesi eccedenti i limiti fissati nell'art. 33. Il Ministro dei trasporti stabilisce altresi' con propri decreti le specifiche tecniche e funzionali nonche' le pro- cedure necessarie in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 9 e 10 della presente legge. Il Ministro dei trasporti e' autorizzato a istituire uffici della Direzione generale della motorizzazione civile ai valichi di confine per i controlli di legge. Il Ministro dei trasporti e' altresi' autorizzato a modificare con propri decreti gli articoli 221, 225, 226, 233, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 257, 258, 261, 262, 266, 267, 312, 339 e 344 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, adeguandoli alle norme della presente legge, della legge 5 maggio 1976, n. 313, ed a quelle contenute nelle direttive comunitarie o nei regolamenti internazionali". Nota al dispositivo: - L'art. 257 del testo unico sulla circolazione stradale, quale risulta a seguito della modifica apportata dal presente decreto, e' cosi' formulato: "Art. 257. (Valore massimo del peso rimorchiabile). - Il valore massimo ammissibile del peso rimorchiabile e' limitato dal rapporto tra il peso complessivo a pieno carico del rimorchio ed il peso complessivo a pieno carico della motrice, costituenti un complesso di veicoli; detto rapporto non deve superare: - 1,4 se il complesso di veicoli e' provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo e automatico; tale valore puo' essere incrementato del 5% limitatamente alla formazione di autoarticolati aventi massa complessiva fino a 43,2 t; - 0,8 se il complesso di veicoli non e' provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo e automatico; - 0,5 nei casi in cui il rimorchio non sia provvisto di dispositivo di frenatura o venga trainato un veicolo non considerato rimorchio. Per gli autoarticolati i valori massimi di cui sopra si riferiscono al rapporto tra il peso massimo sugli assi del semirimorchio ed il peso del trattore aumentato del carico massimo gravante sulla ralla. Per peso rimorchiabile del trattore si deve comunque intendere il peso complessivo a pieno carico del semirimorchio. Per i trattori stradali, muniti di dispositivo di frenatura di tipo continuo e automatico, non suscettibili di superare la velocita' di 40 km all'ora, il valore massimo del rapporto e' elevato a tre. Per i trasporti eccezionali di cui all'art. 10 T.U., il valore massimo del rapporto puo' essere elevato a sei, quando la motrice non possa superare la velocita' di 40 km/ora ed abbia peso aderente non inferiore al 75% del peso proprio".